D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 , al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .
2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile , l' IVASS , con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.
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In sintesi
Per quanto non previsto dal Titolo VIII si applicano codice civile, D.Lgs. 127/1991, D.Lgs. 173/1997 e D.Lgs. 38/2005.
È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.
IVASS, in deroga al codice civile, può prescrivere o consentire la nota integrativa in migliaia di euro.
IVASS può prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore.
Per le società quotate, IVASS sente la CONSOB prima di emanare regolamenti.
Indice dei contenuti
Reticolato normativo
L'art. 89 sintetizza il reticolato di fonti applicabili al bilancio assicurativo. La specialità del cod. ass. (Titolo VIII) prevale, ma per quanto non disciplinato si applicano in ordine logico: il codice civile (artt. 2423 ss.); il D.Lgs. 127/1991 sui bilanci consolidati; il D.Lgs. 173/1997, decreto specifico per il settore assicurativo che recepisce la direttiva comunitaria; il D.Lgs. 38/2005 sull'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS in Italia. La coesistenza di queste fonti richiede un'interpretazione coordinata: prevale la lex specialis di settore, poi il diritto comune.
Contabilità plurimonetaria
Il comma 2 ammette espressamente la contabilità plurimonetaria. Le compagnie con esposizioni internazionali o portafogli denominati in valute diverse possono tenere contabilità separate per valuta, con conversione finale nel bilancio in euro. La scelta è coerente con la natura globale del business assicurativo, in particolare per la riassicurazione e per i grandi rischi industriali. La regola tecnica di conversione segue principi prudenziali: tassi di cambio di fine esercizio per le poste monetarie, tassi storici per quelle non monetarie, riconoscimento dei differenziali nel conto economico salvo eccezioni previste dagli IFRS.
Nota integrativa in migliaia di euro
In deroga all'art. 2423 ultimo comma c.c., che impone la redazione del bilancio in euro, IVASS può consentire o prescrivere che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro o con un grado di sintesi maggiore. La regola riflette l'ordine di grandezza tipico dei bilanci assicurativi: una compagnia di medie dimensioni gestisce miliardi di euro di attivi e centinaia di milioni di premi, rendendo poco significativa l'indicazione fino al singolo euro. La sintesi facilita la leggibilità e la comparabilità dei bilanci.
Coordinamento con CONSOB
Per le società quotate o emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati, IVASS, prima di emanare regolamenti che incidono sulla nota integrativa o sulla rappresentazione contabile, sente la CONSOB. La consultazione obbligatoria garantisce l'allineamento tra disciplina settoriale e regole di trasparenza per il mercato mobiliare, evitando che innovazioni regolamentari assicurative producano scostamenti rispetto ai requisiti informativi richiesti agli emittenti quotati. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che l'omissione della consultazione vizia il regolamento per violazione del procedimento.
Effetti sulla prassi contabile
Nella prassi, i bilanci assicurativi italiani sono articolati in: schemi obbligatori del D.Lgs. 173/1997 (stato patrimoniale, conto economico tecnico vita e danni, conto economico non tecnico), nota integrativa con grado di sintesi calibrato da regolamento IVASS, relazione sulla gestione (art. 94 cod. ass.), relazione attuariale per il ramo vita. Le compagnie quotate aggiungono i bilanci IFRS con IFRS 17 e ulteriori informative settoriali (transition, riconciliazione tra IFRS 17 e Solvency II). L'integrazione tra fonti diverse è gestita tramite circolari IVASS che sciolgono i dubbi interpretativi più frequenti.
Casi pratici
Caso 1: Riassicuratore globale
Caso 2: Regolamento IVASS senza consultazione CONSOB
Domande frequenti
Quali fonti si applicano se il cod. ass. non disciplina un aspetto del bilancio?
Si applicano il codice civile, il D.Lgs. 127/1991, il D.Lgs. 173/1997 e il D.Lgs. 38/2005 in ordine di specialità decrescente, fino al codice civile residuale.
Una compagnia con esposizioni in dollari può tenere contabilità in dollari?
Sì, l'art. 89 consente la contabilità plurimonetaria; il bilancio finale resta in euro con conversione secondo i criteri prudenziali.
IVASS può imporre la nota integrativa in migliaia di euro?
Sì, in deroga al codice civile l'art. 89 attribuisce a IVASS il potere di prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore della nota integrativa.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Reticolato normativo
L'art. 89 sintetizza il reticolato di fonti applicabili al bilancio assicurativo. La specialità del cod. ass. (Titolo VIII) prevale, ma per quanto non disciplinato si applicano in ordine logico: il codice civile (artt. 2423 ss.); il D.Lgs. 127/1991 sui bilanci consolidati; il D.Lgs. 173/1997, decreto specifico per il settore assicurativo che recepisce la direttiva comunitaria; il D.Lgs. 38/2005 sull'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS in Italia. La coesistenza di queste fonti richiede un'interpretazione coordinata: prevale la lex specialis di settore, poi il diritto comune.
Contabilità plurimonetaria
Il comma 2 ammette espressamente la contabilità plurimonetaria. Le compagnie con esposizioni internazionali o portafogli denominati in valute diverse possono tenere contabilità separate per valuta, con conversione finale nel bilancio in euro. La scelta è coerente con la natura globale del business assicurativo, in particolare per la riassicurazione e per i grandi rischi industriali. La regola tecnica di conversione segue principi prudenziali: tassi di cambio di fine esercizio per le poste monetarie, tassi storici per quelle non monetarie, riconoscimento dei differenziali nel conto economico salvo eccezioni previste dagli IFRS.
Nota integrativa in migliaia di euro
In deroga all'art. 2423 ultimo comma c.c., che impone la redazione del bilancio in euro, IVASS può consentire o prescrivere che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro o con un grado di sintesi maggiore. La regola riflette l'ordine di grandezza tipico dei bilanci assicurativi: una compagnia di medie dimensioni gestisce miliardi di euro di attivi e centinaia di milioni di premi, rendendo poco significativa l'indicazione fino al singolo euro. La sintesi facilita la leggibilità e la comparabilità dei bilanci.
Coordinamento con CONSOB
Per le società quotate o emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati, IVASS, prima di emanare regolamenti che incidono sulla nota integrativa o sulla rappresentazione contabile, sente la CONSOB. La consultazione obbligatoria garantisce l'allineamento tra disciplina settoriale e regole di trasparenza per il mercato mobiliare, evitando che innovazioni regolamentari assicurative producano scostamenti rispetto ai requisiti informativi richiesti agli emittenti quotati. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che l'omissione della consultazione vizia il regolamento per violazione del procedimento.
Effetti sulla prassi contabile
Nella prassi, i bilanci assicurativi italiani sono articolati in: schemi obbligatori del D.Lgs. 173/1997 (stato patrimoniale, conto economico tecnico vita e danni, conto economico non tecnico), nota integrativa con grado di sintesi calibrato da regolamento IVASS, relazione sulla gestione (art. 94 cod. ass.), relazione attuariale per il ramo vita. Le compagnie quotate aggiungono i bilanci IFRS con IFRS 17 e ulteriori informative settoriali (transition, riconciliazione tra IFRS 17 e Solvency II). L'integrazione tra fonti diverse è gestita tramite circolari IVASS che sciolgono i dubbi interpretativi più frequenti.
Casi pratici
Caso 1: Riassicuratore globale
Caso 2: Regolamento IVASS senza consultazione CONSOB
Domande frequenti
Quali fonti si applicano se il cod. ass. non disciplina un aspetto del bilancio?
Si applicano il codice civile, il D.Lgs. 127/1991, il D.Lgs. 173/1997 e il D.Lgs. 38/2005 in ordine di specialità decrescente, fino al codice civile residuale.
Una compagnia con esposizioni in dollari può tenere contabilità in dollari?
Sì, l'art. 89 consente la contabilità plurimonetaria; il bilancio finale resta in euro con conversione secondo i criteri prudenziali.
IVASS può imporre la nota integrativa in migliaia di euro?
Sì, in deroga al codice civile l'art. 89 attribuisce a IVASS il potere di prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore della nota integrativa.