- Individua zone vulnerabili da nitrati di origine agricola nella Parte Terza del codice
- Attua le direttive 91/271/CEE, 91/676/CEE e 2000/60/CE
- Comporta misure di tutela rafforzata su porzioni di territorio
- Designazione regionale con criteri tecnici nazionali
- Soggetta a riesame periodico in funzione del monitoraggio
Testo dell'articoloVigente
Art. 92 Cod. Amb. — zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all’Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell’Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al comma
1. 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell’Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all’interno delle zone indicate nell’Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorità di bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all’Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio
1999. 7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all’Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se già posti in essere, i programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell’anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma
5. 8. Le regioni provvedono, inoltre, a: a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione; b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola; c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e verifica dell’efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse. 8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d’azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni
9. Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis , i risultati delle verifiche dell’efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 75, comma
6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché degli interventi di formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è raccomandata l’applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
L'individuazione di aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari e aree di salvaguardia delle captazioni costituisce il principale strumento di tutela territoriale qualitativa delle acque. Si tratta di un'architettura che attua le direttive 91/271/CEE (scarichi urbani), 91/676/CEE (nitrati) e 2000/60/CE (Direttiva quadro acque), imponendo misure più rigorose nelle aree maggiormente esposte. La disposizione in esame contribuisce a definire questo perimetro di tutela.
Tutela territoriale rafforzata
La disposizione sul tema zone vulnerabili da nitrati di origine agricola introduce un regime di tutela rafforzata su porzioni di territorio particolarmente esposte al rischio di inquinamento idrico. designazione di aree in cui si applica il programma d'azione per la riduzione dell'inquinamento da nitrati, in attuazione della direttiva 91/676/CEE. La logica è di concentrare lo sforzo di tutela laddove la sensibilità ambientale o la vulnerabilità delle falde lo impongono, in coerenza con il principio di proporzionalità e con la direttiva 2000/60/CE.
Procedura di individuazione
L'individuazione delle aree sensibili o vulnerabili è di competenza regionale, sulla base di criteri tecnici definiti a livello statale e di indicazioni ISPRA. L'atto regionale è soggetto a pubblicità e può essere oggetto di riesame periodico, anche in funzione delle risultanze dei programmi di monitoraggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la natura tecnico-discrezionale dell'atto, sindacabile in sede giurisdizionale per vizi di istruttoria o motivazione carente.
Misure obbligatorie nelle aree designate
Nelle aree sensibili gli scarichi di acque reflue urbane sono soggetti a trattamenti più spinti, con obbligo di abbattimento di azoto e fosforo. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il programma d'azione, con limitazioni quantitative all'apporto di azoto di origine zootecnica e all'epoca di spandimento. Nelle aree di salvaguardia delle captazioni vigono divieti e restrizioni all'esercizio di attività incompatibili con la tutela della risorsa.
Coordinamento con altre discipline
L'individuazione delle aree dialoga con la pianificazione territoriale (PTCP, PAT, PRG/PGT), con la disciplina dei vincoli paesaggistici e con la valutazione ambientale strategica. Il coordinamento è essenziale per evitare contraddizioni o vuoti di tutela e per garantire l'effettività delle misure prescritte. La Cassazione, sul versante penale, ha ribadito la rilevanza delle violazioni dei divieti nelle aree di salvaguardia ai fini delle contravvenzioni in materia di scarichi.
Connessioni sistemiche
La norma si raccorda con la disciplina degli scarichi (artt. 100-108), con i piani di tutela delle acque (art. 121) e con la disciplina dei fertilizzanti e dei fitosanitari (d.lgs. 75/2010, d.lgs. 150/2012). Costituisce strumento centrale di attuazione delle direttive 91/676/CEE (nitrati) e 91/271/CEE (acque reflue urbane).
Domande frequenti
Quale tutela rafforzata comporta la designazione prevista dall'articolo 92?
Nelle aree sensibili gli scarichi urbani sono soggetti a trattamenti più spinti (abbattimento azoto e fosforo). Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il programma d'azione con limiti agli apporti zootecnici. Nelle aree di salvaguardia vigono divieti puntuali.
Chi designa le aree sensibili o vulnerabili?
La designazione è di competenza regionale, sulla base di criteri tecnici definiti a livello statale e di indicazioni ISPRA. L'atto è soggetto a pubblicità e a riesame periodico in funzione del monitoraggio.
Le restrizioni sono compensate?
In linea generale, le restrizioni non comportano indennizzo perché conformative del diritto di proprietà, salvo casi specifici di limitazione di attività preesistenti. La giurisprudenza ha confermato la legittimità di vincoli che si traducano in obblighi di facere o non facere.