- Rilascio immediato se non emergono cause art. 67 o tentativi di infiltrazione.
- Termine ordinario di rilascio: 30 giorni dalla consultazione (45 in casi complessi).
- Contraddittorio procedimentale (comma 2-bis): 20 giorni per osservazioni, 60 giorni per conclusione.
- Comunicazione interdittiva o misure di prevenzione collaborativa (art. 94-bis).
- Le modifiche societarie durante il contraddittorio possono essere valutate.
- Decorso il termine, l'amministrazione procede sotto condizione risolutiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 92 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.
2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
2-ter. 2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria: a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall' articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale; b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all' articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.
Stesso numero, altri codici
- Art. 92 Cod. Amb. — zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- Art. 92 D.Lgs. 209/2005 — Esercizio sociale e termine per l'approvazione
- Art. 92 D.Lgs. 42/2004 — Premio per i ritrovamenti
- Art. 92 CAD — Articolo abrogato
- Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
- Articolo 92 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Modello e fasi del procedimento
L'articolo 92 disciplina il procedimento di rilascio dell'informazione antimafia. Il modello replica quello dell'articolo 88 per la comunicazione ma con tempi e snodi propri. La verifica si articola in fase automatica (banca dati), fase istruttoria del prefetto, eventuale contraddittorio, decisione finale.
Rilascio immediato e termine ordinario
Il comma 1 stabilisce che, quando dalla banca dati non emergono né cause dell'articolo 67 né indizi di infiltrazione dell'articolo 84 comma 4, l'informazione liberatoria è immediata. Negli altri casi il comma 2 fissa il termine di 30 giorni dalla consultazione. Per verifiche di particolare complessità il termine può estendersi a 45 giorni successivi, previa comunicazione all'amministrazione interessata.
Il contraddittorio procedimentale (comma 2-bis)
La novità più rilevante è il contraddittorio procedimentale introdotto dal comma 2-bis. Quando il prefetto, sulla base degli esiti delle verifiche, ritiene sussistenti i presupposti per l'interdittiva o per le misure di prevenzione collaborativa, e non ricorrono esigenze di celerità, comunica al soggetto interessato gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. L'interessato ha 20 giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente con documenti, e può chiedere audizione. La procedura si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Limiti al contraddittorio
La norma esclude espressamente dalla comunicazione gli elementi informativi che potrebbero pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, o l'esito di accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni. Il prefetto deve bilanciare tutela del contraddittorio e protezione delle indagini parallele.
Le determinazioni del comma 2-ter
Al termine del contraddittorio, se il prefetto non rilascia informazione liberatoria, le opzioni sono due: applicazione delle misure di prevenzione collaborativa dell'articolo 94-bis (quando i sintomi sono riconducibili ad agevolazione occasionale), oppure informazione antimafia interdittiva (quando emergono veri tentativi di infiltrazione). Nel secondo caso il prefetto verifica anche i presupposti per le misure dell'articolo 32 del D.L. 90/2014 (commissariamento) e ne informa l'ANAC.
Modifiche societarie durante il contraddittorio
Il comma 2-quater regola un punto delicato. Nel periodo tra la comunicazione e la conclusione del contraddittorio le modifiche societarie (sede, denominazione, ragione sociale, organi, fusioni, trasformazioni) possono essere valutate ai fini dell'interdittiva. La norma neutralizza tentativi di evasione attraverso ristrutturazioni rapide.
Decorso del termine e condizione risolutiva
Il comma 3 ripropone, per l'informazione, la regola della condizione risolutiva già vista per la comunicazione. Decorso il termine senza rilascio, l'amministrazione procede ma le erogazioni sono sotto condizione risolutiva: se emergono successivamente le cause, scattano revoca e recesso, con salvezza del valore delle opere eseguite. Il comma 5 consente la sospensione del versamento delle erogazioni dell'articolo 67, comma 1, lettera g), fino al rilascio liberatorio.
Casi pratici
Caso 1: Contraddittorio con osservazioni
Caso 2: Misure collaborative anziché interdittiva
Domande frequenti
Posso chiedere il contraddittorio prima dell'interdittiva?
Sì, in base al comma 2-bis. Il prefetto vi comunica gli elementi sintomatici e voi avete 20 giorni per osservazioni. La procedura si chiude entro 60 giorni.
Il contraddittorio è sempre obbligatorio?
No. Non è obbligatorio se ricorrono particolari esigenze di celerità. Il prefetto motiva l'eventuale esclusione.
Cosa succede se modifico la società durante il contraddittorio?
Le modifiche possono essere valutate ai fini dell'interdittiva, come stabilito dal comma 2-quater. Non sono uno scudo automatico.
Vedi anche