Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 90 D.Lgs. 159/2011 – Competenza al rilascio dell’informazione antimafia

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

((

1. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.

2. 2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata: a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all' articolo 2508 del codice civile ; b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

))

3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al capo V.

In sintesi

  • Acquisizione tramite consultazione della banca dati nazionale unica.
  • Per casi residuali (art. 92, commi 2 e 3) rilascio del prefetto territorialmente competente.
  • Criteri di competenza analoghi a quelli della comunicazione (art. 87).
  • Per società estere senza sede in Italia: prefetto del richiedente.
  • Collegamento delle prefetture alla banca dati per il rilascio.
Indice dei contenuti

Architettura parallela alla comunicazione

L'articolo 90 disciplina la competenza per il rilascio dell'informazione antimafia con la stessa logica dell'articolo 87 per la comunicazione. È una scelta razionale: il sistema di prevenzione documentale ha un'unica infrastruttura (la banca dati) e un'unica autorità competente al rilascio in caso di profili problematici (il prefetto territorialmente individuato).

Modello principale: consultazione diretta

I soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 (PA, stazioni appaltanti, camere di commercio, ordini professionali, ANAC), debitamente autorizzati, consultano direttamente la banca dati nazionale unica. L'informazione liberatoria è generata in tempo reale quando non emergono cause dell'articolo 67 né tentativi di infiltrazione.

Modello sussidiario: rilascio del prefetto

Quando l'esito della consultazione richiede verifiche (articolo 92, commi 2 e 3), interviene il prefetto. Il comma 2 stabilisce la competenza territoriale: prefetto della provincia di residenza, sede legale o sede secondaria con rappresentanza stabile. Per società estere senza rappresentanza stabile in Italia, prefetto della provincia in cui ha sede il soggetto richiedente.

Criteri identici all'art. 87

I criteri di competenza territoriale ricalcano quelli dell'articolo 87 per la comunicazione. La scelta non è casuale: serve a evitare confusioni operative e a permettere al prefetto, una volta investito, di gestire eventualmente in modo unitario diverse richieste sullo stesso soggetto.

Collegamento banca dati come infrastruttura

Il comma 3 ribadisce che le prefetture, per il rilascio dell'informazione, usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al capo V (articoli 96 e seguenti). Il dato centralizzato è la base informativa imprescindibile: alimenta le verifiche del prefetto e consolida le determinazioni rilasciate.

Coordinamento con l'art. 91 e 92

L'articolo 90 fissa la competenza, l'articolo 91 individua i presupposti sostanziali per richiedere l'informazione (soglie e contenuti), l'articolo 92 disciplina il procedimento e i tempi. La tripartizione è funzionale: chi deve operare trova nella sequenza degli articoli 90-92 la cornice completa per orientarsi.

Casi pratici

Caso 1: Informazione liberatoria immediata

Caso 2: Verifica del prefetto per società estera

Domande frequenti

Chi rilascia l'informazione antimafia in via ordinaria?

È generata automaticamente dalla banca dati nazionale unica quando non emergono profili critici. Solo nei casi problematici interviene il prefetto.

Quale prefetto è competente?

Quello della provincia di residenza, sede legale o sede secondaria con rappresentanza stabile. Per società estere senza sede in Italia, il prefetto del richiedente.

Le camere di commercio possono consultare la banca dati?

Sì, rientrano tra i soggetti dell'articolo 97, comma 1, autorizzati alla consultazione diretta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.