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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Autocertificazione ammessa per contratti urgenti e rinnovi conseguenti a provvedimenti già disposti.
  • Non sostituisce l'informazione antimafia (richiesta nei casi rafforzati).
  • Sottoscritta ex art. 38 D.P.R. 445/2000.
  • Estensione a SCIA e attività in silenzio-assenso (tabella C DPR 300/1992).
  • Dichiarazione di assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione dell'art. 67.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 D.Lgs. 159/2011 — Autocertificazione

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis , i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

2. 2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano: a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente; b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , e successive modificazioni.

Commento

L'autocertificazione come strumento di semplificazione

L'articolo 89 introduce un meccanismo di semplificazione coerente con i principi del D.P.R. 445/2000. Per categorie limitate di operazioni si ammette che il privato attesti, con dichiarazione sostitutiva, l'assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67. È un'eccezione al regime ordinario della verifica preventiva ed è circoscritta dalla legge.

Ambito di applicazione

L'autocertificazione vale per due ipotesi tipizzate. La prima: contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti. La seconda: provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti. In entrambi i casi la verifica antimafia ordinaria sarebbe incompatibile con i tempi richiesti dall'operazione o sproporzionata rispetto alla finalità del rinnovo.

Limiti rigorosi: esclusione per casi che richiedono informazione

L'incipit dell'articolo è netto: l'autocertificazione vale fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia. Per i contratti pubblici sopra le soglie comunitarie, per le concessioni sopra 150.000 euro e per le altre ipotesi del comma 1 dell'articolo 91, l'autocertificazione non sostituisce mai l'informazione. Si applica solo nel perimetro della comunicazione e con i due presupposti sopra indicati.

Forma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000: firma in presenza del funzionario o, in alternativa, sottoscritta e presentata con copia del documento di identità. È la forma ordinaria delle dichiarazioni sostitutive, scelta per uniformità con il sistema generale dell'autocertificazione amministrativa.

Estensione a SCIA e silenzio-assenso

Il comma 2 estende l'uso dell'autocertificazione alle attività private soggette a SCIA e alle attività in regime di silenzio-assenso indicate nella tabella C del DPR 300/1992. È un'ulteriore razionalizzazione del sistema: per attività che il privato può intraprendere senza attendere atto espresso della PA, l'autocertificazione antimafia consente di non vanificare l'efficacia immediata della SCIA.

Responsabilità del dichiarante

L'autocertificazione, come ogni dichiarazione sostitutiva, è coperta dalla sanzione penale per dichiarazioni false dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000. Le verifiche a campione della PA possono in ogni momento accertare la veridicità delle dichiarazioni. Il falso è punito con la reclusione e attiva le ulteriori conseguenze del regime antimafia.

Casi pratici

Caso 1: Contratto urgente di manutenzione

Caso 2: SCIA per attività commerciale

Domande frequenti

Posso usare l'autocertificazione per un appalto sopra soglia comunitaria?

No. Per le ipotesi che richiedono informazione antimafia (art. 91) l'autocertificazione non sostituisce mai la verifica del prefetto.

Quando posso autocertificare?

Per contratti dichiarati urgenti e per provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti. Anche per SCIA e attività in silenzio-assenso del DPR 300/1992 tabella C.

Come si firma la dichiarazione?

Secondo l'articolo 38 del D.P.R. 445/2000: di persona davanti al funzionario, o con sottoscrizione accompagnata da copia del documento di identità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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