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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di informazione per contratti sopra soglia comunitaria, concessioni e contributi oltre 150.000 euro.
  • Sempre richiesta per terreni agricoli demaniali PAC e fondi UE oltre 25.000 euro.
  • Nullità del frazionamento elusivo dei contratti.
  • Richiesta tramite banca dati al momento dell'aggiudicazione o 30 giorni prima del subcontratto.
  • Accertamenti estesi a soggetti capaci di influenzare le scelte dell'impresa.
  • Tracciabilità finanziaria reiteratamente violata come indice di infiltrazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 D.Lgs. 159/2011 — Informazione antimafia

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. 1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro. (22) (25) (30) (36)

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

4. 4. L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare: a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo; b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione; c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione; d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218 .

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 , commesse con la condizione della reiterazione prevista dall' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.

7-bis. 7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all' articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ; g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall' articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.

In sintesi

  • Obbligo di informazione per contratti sopra soglia comunitaria, concessioni e contributi oltre 150.000 euro.
  • Sempre richiesta per terreni agricoli demaniali PAC e fondi UE oltre 25.000 euro.
  • Nullità del frazionamento elusivo dei contratti.
  • Richiesta tramite banca dati al momento dell'aggiudicazione o 30 giorni prima del subcontratto.
  • Accertamenti estesi a soggetti capaci di influenzare le scelte dell'impresa.
  • Tracciabilità finanziaria reiteratamente violata come indice di infiltrazione.
Le ipotesi sostanziali di obbligo

L'articolo 91 delimita quando occorre l'informazione antimafia anziché la semplice comunicazione. Sono tre le categorie principali. La prima: contratti e subcontratti di valore pari o superiore alle soglie comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. La seconda: concessioni di acque pubbliche o beni demaniali per attività imprenditoriali, contributi, finanziamenti, agevolazioni superiori a 150.000 euro. La terza: autorizzazioni di subcontratti, cessioni, cottimi oltre 150.000 euro.

Settore agricolo: regime rafforzato

Il comma 1-bis introduce un regime speciale per il settore agricolo. L'informazione antimafia è sempre richiesta per concessioni di terreni agricoli demaniali nell'ambito PAC, e per terreni agricoli che usufruiscono di fondi UE oltre 25.000 euro. La soglia generale dei 150.000 euro non si applica: il legislatore ha riconosciuto che l'agricoltura, anche per importi minori, è un settore strutturalmente esposto a infiltrazione e merita controlli rafforzati.

Divieto di frazionamento elusivo

Il comma 2 enuncia un principio antielusivo: è vietato, a pena di nullità, frazionare contratti, concessioni o erogazioni allo scopo di eludere l'applicazione dell'articolo 91. Si tratta di una nullità testuale e di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio. Il frazionamento elusivo può configurarsi tanto per la suddivisione formale di un unico appalto in più lotti sottosoglia, quanto per artifici contabili o di calendarizzazione.

Tempistica della richiesta

Il comma 3 fissa il momento della richiesta. Per i contratti pubblici: al momento dell'aggiudicazione. Per i subcontratti: 30 giorni prima della stipula. La tempistica è importante: anticipare la verifica può rallentare l'aggiudicazione, posticiparla espone al rischio di stipulare con soggetto interdittato. La soluzione mediana del momento dell'aggiudicazione bilancia le esigenze.

Estensione degli accertamenti

Il comma 5 estende gli accertamenti del prefetto ai soggetti capaci di influenzare in qualsiasi modo le scelte dell'impresa. La regola supera la mera mappa formale degli amministratori e dei soci e raggiunge il "controllore di fatto". È strumento essenziale per intercettare strutture societarie costruite per occultare la titolarità effettiva.

Tracciabilità violata e infiltrazione

Il comma 6 attribuisce al prefetto il potere di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche dalla violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità della L. 136/2010 (conti dedicati, identificazione strumenti di pagamento, CIG e CUP). La reiterazione, secondo le regole dell'articolo 8-bis della L. 689/1981, costituisce indice sintomatico autonomo. Il prefetto rilascia in tali casi informazione interdittiva entro il termine dell'articolo 92.

Comunicazione dell'interdittiva ad altre autorità

Il comma 7-bis disciplina la diffusione dell'informazione interdittiva. L'atto è comunicato alla DNA, alla DIA, al soggetto richiedente, alla camera di commercio, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) per l'inserimento nel casellario informatico, all'AGCM, al MIT, al MISE, all'Agenzia delle Entrate. È una rete informativa ampia che impedisce di reimpiegare la stessa struttura in altri rapporti con la PA.

Casi pratici

Caso 1: Frazionamento elusivo

Caso 2: Violazioni tracciabilità reiterate

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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