- Il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese di opere pubbliche.
- Operatività affidata ai gruppi interforze istituiti presso le prefetture.
- Coinvolte tutte le imprese del ciclo realizzativo, anche con noli, forniture e prestazioni intellettuali.
- Relazione del gruppo interforze entro 30 giorni; interdittiva entro 15 giorni successivi.
- Audizione personale dell'interessato come facoltà (non in casi di celerità o riservatezza investigativa).
- Schede informative uniformi predisposte dalla DIA per la raccolta omogenea dei dati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 93 D.Lgs. 159/2011 — Poteri di accesso e accertamento del prefetto
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 .
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 4.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218 .
7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione antimafia , sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 93 Reg. (UE) 2024/1689 — Potere di richiedere misure
- Art. 93 Cod. Amb. — zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
- Art. 93 D.Lgs. 209/2005 — Deposito e pubblicazione
- Art. 93 D.Lgs. 42/2004 — Determinazione del premio
- Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione
- Articolo 93 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
In sintesi
Lo strumento dell'accesso nei cantieri
L'articolo 93 attribuisce al prefetto un potere ispettivo penetrante nei cantieri delle imprese che eseguono lavori pubblici. È uno degli strumenti più incisivi del Codice perché consente di osservare direttamente, fuori dalla documentazione formale, come operano le imprese e chi vi collabora. La finalità è prevenire le infiltrazioni mafiose, intercettando dinamiche operative non emergibili dalla sola documentazione contrattuale.
I gruppi interforze e l'operatività
L'ispezione è materialmente svolta dai gruppi interforze del D.M. 14 marzo 2003, composti da forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) con eventuale coinvolgimento della DIA. La presenza congiunta è funzionale: permette di acquisire informazioni che richiedono competenze diversificate (tributarie, di polizia giudiziaria, di intelligence antimafia).
Perimetro soggettivo ampio
Il comma 2 definisce le "imprese interessate" in modo molto ampio: tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera. Sono inclusi noli, forniture di beni, prestazioni di servizi anche intellettuali. L'importo dei contratti o subcontratti non rileva: la prevenzione opera anche per importi molto modesti, perché la microinfiltrazione è frequente ed efficace.
Tempi serrati del procedimento
Il comma 3 fissa per il gruppo interforze un termine di 30 giorni per la relazione finale. Il prefetto, ricevuta la relazione, ha 15 giorni per emettere l'eventuale informazione interdittiva (comma 4). La tempistica complessiva resta dunque entro circa 45 giorni dall'accesso, salva la possibilità di audizione preventiva dell'interessato.
Audizione personale dell'interessato
Il comma 7 prevede l'audizione facoltativa. Il prefetto può invitare l'interessato a produrre documenti e informazioni utili, salvo che ricorrano esigenze di celerità o di tutela investigativa. L'audizione è formalizzata con comunicazione scritta (comma 8) e verbalizzata in duplice originale (comma 9), uno consegnato all'interessato. La forma scritta tutela il principio del contraddittorio e fa fede dei chiarimenti ricevuti.
Casi interprovinciali
Il comma 5 disciplina la competenza per le imprese con sede in altra provincia. Il prefetto del luogo dell'accesso trasmette gli atti al prefetto territorialmente competente, che provvede secondo i criteri del comma 4. La regola evita conflitti di competenza e assicura che la decisione finale sia presa dall'autorità territorialmente più vicina alla sede dell'impresa.
Banca dati DIA e uniformità della raccolta
I commi 10 e 11 disegnano l'architettura informativa di supporto. I dati raccolti sono inseriti nel sistema della DIA istituito dal D.M. 14 marzo 2003. La DIA predispone schede informative standard che il personale incaricato utilizza nei cantieri. L'uniformità della raccolta è essenziale per consentire confronti, analisi statistiche e individuazione di pattern infiltrativi su scala nazionale.
Casi pratici
Caso 1: Accesso in cantiere stradale
Caso 2: Audizione e produzione documentale
Domande frequenti