In sintesi
- Se in esito alle verifiche dell'art. 88 emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta informazione interdittiva.
- Non viene emessa la comunicazione antimafia richiesta.
- L'informazione interdittiva tiene luogo della comunicazione.
- Norma di raccordo tra livello base (comunicazione) e livello rafforzato (informazione).
- Evita doppi procedimenti quando emerge il rischio infiltrativo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89-bis D.Lgs. 159/2011 — (Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia)
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
((1.Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.
2. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.))
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione del meccanismo di conversione
L'articolo 89-bis disciplina un'ipotesi pratica frequente. La pubblica amministrazione ha richiesto una comunicazione antimafia (cioè la verifica base), ma in sede di accertamento il prefetto rileva sintomi di infiltrazione mafiosa. In questa eventualità il sistema non costringe a un nuovo procedimento per l'informazione: la verifica si converte direttamente in informazione interdittiva.
Presupposti applicativi
Il presupposto è che, nelle verifiche dell'articolo 88, comma 2 (cioè quelle conseguenti all'emersione in banca dati di cause dell'articolo 67), si manifestino elementi di tentativo di infiltrazione mafiosa rilevanti ai sensi dell'articolo 84, comma 4. La norma copre il caso in cui un'inchiesta iniziata per controllo base abbia rivelato profili più gravi.
Effetto sostitutivo: comma 2
Il comma 2 sancisce un effetto pratico fondamentale: l'informazione antimafia adottata sostituisce la comunicazione richiesta. L'amministrazione richiedente riceve un atto di portata più ampia rispetto a quello chiesto, ma di pari validità ai fini dei propri provvedimenti. Non occorre rinnovare la richiesta.
Coordinamento con l'art. 84 e 91
L'articolo 89-bis si raccorda con l'articolo 84 (definizione di informazione) e l'articolo 91 (procedimento di rilascio dell'informazione). Quando il prefetto rilascia l'informazione interdittiva ex articolo 89-bis, segue le regole sostanziali dell'informazione antimafia: motivazione, comunicazione all'interessato, eventuali tutele del contraddittorio dell'articolo 92, comma 2-bis (se introdotte nella prassi procedurale).
Effetti sul rapporto
L'effetto giuridico sul rapporto è quello tipico dell'informazione interdittiva: l'amministrazione non può stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti, né rilasciare o consentire concessioni ed erogazioni di cui all'articolo 67. Se la stipula è già avvenuta, l'articolo 94 disciplina le conseguenze (recesso, revoca, salvezza delle utilità conseguite).
Razionalità sistematica
L'articolo 89-bis evita il rischio di una verifica "monca". Sarebbe paradossale che il prefetto, accortosi di tentativi di infiltrazione, dovesse limitarsi a una comunicazione interdittiva fondata solo sulle cause dell'articolo 67. La norma permette di valorizzare immediatamente la maggiore profondità del giudizio prefettizio, evitando duplicazioni procedimentali e garantendo coerenza tra istruttoria e provvedimento finale.
Casi pratici
Caso 1: Conversione in interdittiva
Caso 2: Continuità del procedimento
Domande frequenti