Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 Bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), relative all’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto
Vedi anche
→art. 88-ter RIFORMA→art. 89 RIFORMA→art. 90 RIFORMA→art. 91 RIFORMA→art. 183 c.p.c.→art. 129 c.p.p.→art. 519 c.p.p.→Art. 88 bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)→Art. 88 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine→Art. 87 bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)→Art. 87 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico→Art. 92 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 89-bis del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - il decreto attuativo della cosiddetta riforma Cartabia del processo penale - contiene una disposizione transitoria in materia di udienza di comparizione predibattimentale. La norma stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio e' emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto. Si tratta, dunque, di una norma di diritto intertemporale, che individua con precisione quali procedimenti siano assoggettati al nuovo istituto dell'udienza predibattimentale e quali, invece, restino regolati dalla disciplina previgente.
L'udienza di comparizione predibattimentale nella riforma Cartabia
Per cogliere il significato della disposizione transitoria occorre richiamare l'innovazione cui essa si riferisce. La riforma Cartabia ha introdotto, per i procedimenti a citazione diretta, un'udienza di comparizione predibattimentale destinata a operare un vaglio anticipato sulla fondatezza dell'azione penale. In linea generale, questa udienza filtro mira a verificare, prima del dibattimento, se gli elementi raccolti consentano una ragionevole previsione di condanna, così da evitare il celebrarsi di dibattimenti destinati a esiti assolutori. L'istituto si inserisce nel disegno della riforma volto a deflazionare il carico giudiziario e a razionalizzare i tempi del processo.
La funzione delle disposizioni transitorie
Le riforme processuali, specie quando incidono sulla struttura del procedimento, pongono delicati problemi di diritto intertemporale: occorre stabilire se le nuove regole si applichino solo ai procedimenti futuri o anche a quelli già avviati. Le disposizioni transitorie servono proprio a risolvere queste questioni, fissando criteri chiari per individuare il regime applicabile. L'art. 89-bis assolve a questa funzione con riferimento all'udienza predibattimentale, evitando che l'introduzione del nuovo istituto generi incertezze sui procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma.
Il criterio temporale prescelto
Il criterio adottato dalla norma e' quello dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. Le nuove disposizioni sull'udienza predibattimentale si applicano nei procedimenti in cui tale decreto e' emesso in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo. Questo significa che il discrimine non e' il momento del fatto, né quello dell'iscrizione della notizia di reato, bensi' quello, ben individuabile, dell'emissione dell'atto di citazione. La scelta risponde a un'esigenza di certezza: il decreto di citazione e' un atto preciso e datato, che consente di stabilire senza ambiguita' quale disciplina si applichi a ciascun procedimento.
Il principio tempus regit actum
La disposizione e' espressione del principio tempus regit actum, che governa la successione delle leggi processuali nel tempo. Secondo tale principio, gli atti del processo sono regolati dalla legge vigente nel momento in cui vengono compiuti. Ancorando l'applicazione delle nuove regole al momento dell'emissione del decreto di citazione, la norma realizza un'applicazione coerente di questo principio: i procedimenti in cui la citazione e' già stata emessa secondo il vecchio regime proseguono con le regole previgenti, mentre quelli con citazione emessa dopo la riforma seguono il nuovo modello, compresa l'udienza predibattimentale.
Le conseguenze pratiche del riparto temporale
L'effetto della disposizione e' la coesistenza, per un certo periodo, di procedimenti soggetti a regimi diversi. Quelli con decreto di citazione anteriore alla riforma non conoscono l'udienza predibattimentale e procedono secondo lo schema previgente; quelli con decreto successivo attraversano invece la nuova udienza filtro. Questa coesistenza e' fisiologica in ogni fase di transizione e richiede agli operatori - giudici, pubblici ministeri e difensori - di verificare, caso per caso, la data di emissione del decreto di citazione per individuare correttamente il rito applicabile e gli adempimenti conseguenti.
La citazione diretta a giudizio come ambito di applicazione
La disposizione transitoria si riferisce specificamente ai procedimenti a citazione diretta a giudizio, ossia a quei procedimenti, relativi a reati di minore gravita', nei quali il pubblico ministero esercita l'azione penale citando direttamente l'imputato davanti al giudice, senza la mediazione dell'udienza preliminare. Proprio per questa categoria la riforma ha previsto l'udienza di comparizione predibattimentale, quale momento di vaglio che in qualche misura compensa l'assenza dell'udienza preliminare. La disposizione dell'art. 89-bis, ancorando l'applicabilita' delle nuove regole alla data del decreto di citazione, delimita con precisione l'ambito soggettivo e oggettivo della transizione: solo i procedimenti a citazione diretta con decreto emesso dopo l'entrata in vigore della riforma conoscono il nuovo istituto.
Successione delle leggi processuali e certezza del diritto
Il valore della disposizione transitoria si apprezza soprattutto sul terreno della certezza del diritto. In un sistema in cui convivono, durante la transizione, procedimenti soggetti a regole diverse, e' indispensabile disporre di un criterio chiaro e univoco per individuare il regime applicabile. La scelta di ancorare l'applicazione delle nuove norme alla data, facilmente accertabile, di emissione del decreto di citazione risponde proprio a questa esigenza: evita incertezze, riduce il contenzioso sulla disciplina applicabile e consente a tutti gli attori del processo di sapere con sicurezza quali regole governino ciascun procedimento. In linea generale, una transizione ben governata da disposizioni intertemporali precise e' condizione essenziale per l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo assetto processuale.
Indicazioni operative
Sul piano pratico, l'art. 89-bis impone una verifica puntuale della data del decreto di citazione a giudizio in ciascun procedimento a citazione diretta. Da tale verifica dipende l'applicabilita' o meno dell'udienza di comparizione predibattimentale e di tutti gli adempimenti ad essa connessi. Per il difensore, in particolare, e' essenziale individuare il regime applicabile per impostare correttamente la strategia processuale, valutando le opportunita' offerte dalla nuova udienza filtro nei procedimenti che vi sono assoggettati. La norma, pur tecnica, ha dunque un impatto concreto sull'organizzazione e sullo svolgimento dei procedimenti nel periodo di transizione tra vecchia e nuova disciplina.
Casi pratici
Caso 1: citazione emessa dopo la riforma
Nel procedimento a carico di Tizio, a citazione diretta, il decreto di citazione a giudizio viene emesso in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022. In applicazione dell'art. 89-bis, il procedimento e' soggetto alle nuove regole: si celebra l'udienza di comparizione predibattimentale, nella quale viene operato il vaglio anticipato sulla sostenibilita' dell'accusa prima dell'eventuale passaggio al dibattimento.
Caso 2: citazione anteriore alla riforma
Nel procedimento a carico di Caio, sempre a citazione diretta, il decreto di citazione era stato emesso prima dell'entrata in vigore della riforma. Il difensore verifica la data dell'atto e constata che, ai sensi dell'art. 89-bis, le nuove disposizioni non si applicano: il procedimento prosegue secondo lo schema previgente, senza l'udienza di comparizione predibattimentale, in coerenza con il principio tempus regit actum.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 89-bis del D.Lgs. 150/2022?
Detta una disposizione transitoria che individua i procedimenti penali soggetti alle nuove regole sull'udienza di comparizione predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia per i casi di citazione diretta a giudizio.
Quando si applicano le nuove regole sull'udienza predibattimentale?
Si applicano nei procedimenti in cui il decreto di citazione a giudizio e' emesso in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo. Il momento rilevante e' l'emissione di tale decreto.
Cos'e' l'udienza di comparizione predibattimentale?
E' un'udienza filtro introdotta dalla riforma per i procedimenti a citazione diretta, destinata a verificare anticipatamente la sostenibilita' dell'accusa prima del dibattimento, in funzione deflattiva.
Quale principio ispira la disposizione transitoria?
Il principio tempus regit actum: gli atti del processo sono regolati dalla legge vigente nel momento in cui vengono compiuti. Da qui l'ancoraggio alla data di emissione del decreto di citazione.
Cosa devono verificare gli operatori del processo?
Devono verificare la data di emissione del decreto di citazione a giudizio in ciascun procedimento, perche' da essa dipende l'applicabilita' della nuova udienza predibattimentale e dei relativi adempimenti.