Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 88 Ter D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

1. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto

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In sintesi

  • Le nuove regole sull'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere si applicano solo alle sentenze emesse dopo l'entrata in vigore del decreto.
  • Riguarda le sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
  • Disposizione di stretta natura intertemporale, fondata sul principio tempus regit actum.
  • Per sentenze antecedenti resta utilizzabile l'appello secondo la disciplina previgente.
Indice dei contenuti

L'art. 88 ter è una breve ma tecnicamente rilevante norma di diritto intertemporale che riguarda il regime delle impugnazioni delle sentenze di non luogo a procedere.

La modifica sostanziale operata dalla riforma

L'art. 23, comma 1, lett. m), della riforma Cartabia ha esteso il regime di inappellabilità a una specifica categoria di sentenze di non luogo a procedere: quelle relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. È un intervento in linea con la logica deflativa che attraversa l'intera riforma: per le ipotesi più tenui si riducono le impugnazioni di merito, lasciando residuare solo il ricorso per cassazione.

La regola transitoria

L'art. 88 ter limita l'applicazione della modifica alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo l'entrata in vigore del decreto. Si tratta di una traduzione del principio tempus regit actum: la facoltà di impugnazione resta retta dalla normativa vigente al momento della pronuncia. Una sentenza emessa il giorno prima dell'entrata in vigore conserverà il regime dell'appellabilità ordinario; una sentenza emessa il giorno dopo cadrà sotto il nuovo regime.

Razionalità della scelta

Sul piano sistematico la soluzione è in linea con la regola generale che vede applicabili al regime delle impugnazioni le regole vigenti al momento della pronuncia. Si evita il rischio di mutamenti retroattivi sfavorevoli al diritto di impugnazione, garantendo a chi ha visto pronunciare una sentenza nel vigore del vecchio regime di poterla aggredire con gli strumenti che la legge gli garantiva in quel momento.

Impatto pratico

Il difensore deve verificare la data della sentenza: per quelle anteriori al 30 dicembre 2022 conserva l'appello; per quelle successive deve valutare se ricorrere direttamente per cassazione. Il pubblico ministero applica analoga logica: la riforma deflativa non si attiva retroattivamente sulle pronunce già intervenute.

Casi pratici

Caso 1: sentenza emessa nel novembre 2022

Tizio ottiene una sentenza di non luogo a procedere il 15 novembre 2022 per un reato punito con pena alternativa. Il pubblico ministero, applicando la disciplina previgente, può proporre appello: la nuova inappellabilità non opera retroattivamente.

Caso 2: sentenza emessa nel marzo 2023

Caio ottiene una sentenza di non luogo a procedere il 10 marzo 2023 per fatto punito con la sola pena pecuniaria. Il pubblico ministero potrà solo ricorrere per cassazione, essendosi consumata l'appellabilità in forza della nuova disciplina.

Domande frequenti

Da quando si applica la nuova inappellabilità?

Dalle sentenze di non luogo a procedere emesse dopo l'entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Per quelle precedenti vale il vecchio regime.

Quali reati rientrano nella nuova disciplina?

Quelli puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. m), del decreto.

Si può comunque ricorrere per cassazione?

Sì: l'inappellabilità riguarda solo l'appello. Il ricorso per cassazione resta esperibile nei limiti dell'art. 568 c.p.p. e secondo i motivi che la legge consente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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