- Estende la nuova disciplina della messa alla prova ai procedimenti pendenti in primo grado e in appello.
- Se i termini ex art. 464-bis, comma 2, c.p.p. sono già decorsi, l'imputato può chiedere la messa alla prova entro la prima udienza successiva all'entrata in vigore.
- Se non è fissata udienza nei 45 giorni successivi, la richiesta va depositata in cancelleria entro lo stesso termine.
- Esclude l'applicazione dell'art. 75, comma 3, c.p.p. nei casi di messa alla prova disposta in base alla nuova disciplina transitoria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 90 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. La disposizione dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l’estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Se sono già decorsi i termini di cui all’ articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale , l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.
3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l’ articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale . Note all’art. 90: – Per l’ articolo 464-bis del codice di procedura penale si vedano le note all’articolo
29. – Si riporta il testo dell’ articolo 75 del codice di procedura penale : “Art.75 (Rapporti tra azione civile e azione penale). –
1. L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L’azione civile prosegue in sede civilese non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.”.
Commento
L'art. 90 disciplina il regime transitorio della messa alla prova nell'ambito della riforma Cartabia, che ne ha esteso l'ambito applicativo a una più ampia gamma di reati. La norma in commento è particolarmente favorevole all'imputato perché consente di accedere all'istituto anche in procedimenti già avanzati.
L'estensione operata dalla riforma
L'art. 32, comma 1, lett. a), del decreto Cartabia ha ampliato il catalogo dei reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis c.p. Il legislatore ha scelto di non confinare l'estensione ai soli procedimenti nuovi, ma di renderla applicabile anche ai pendenti.
L'apertura ai procedimenti pendenti
Il comma 1 stabilisce che l'estensione si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello al momento dell'entrata in vigore. È una soluzione di favor: l'imputato che fino a quel momento non aveva potuto chiedere la messa alla prova, perché il reato non rientrava nel catalogo, può ora utilizzarla anche se il processo è ormai avanzato.
Il termine di decadenza
Il comma 2 detta una regola di tempistica precisa. Se i termini ordinari ex art. 464-bis, comma 2, c.p.p. (proposizione entro l'apertura del dibattimento o entro l'avviso ex art. 552 c.p.p.) sono già decorsi, l'imputato - personalmente o tramite procuratore speciale - può formulare la richiesta entro la prima udienza successiva all'entrata in vigore del decreto, a pena di decadenza. Se nei 45 giorni successivi all'entrata in vigore non è fissata udienza, la richiesta va depositata in cancelleria entro lo stesso termine, sempre a pena di decadenza.
L'esclusione dell'art. 75, comma 3, c.p.p.
Il comma 3 stabilisce che, nei casi di messa alla prova disposta in forza dei commi precedenti, non si applica l'art. 75, comma 3, c.p.p. (sospensione del processo civile per pregiudizialità penale dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza penale di primo grado). Si evita così che il processo civile si fermi sine die quando l'imputato sceglie la via della messa alla prova nella fase transitoria.
Domande frequenti
L'estensione vale anche per processi già in appello?
Sì: il comma 1 menziona espressamente sia il primo grado che l'appello, purché il processo sia pendente al momento dell'entrata in vigore del decreto.
Cosa succede se non viene fissata udienza nei 45 giorni?
La richiesta di messa alla prova va depositata in cancelleria entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, a pena di decadenza.
Si applica la sospensione del processo civile ex art. 75, comma 3, c.p.p.?
No: l'art. 90, comma 3, esclude espressamente l'applicazione dell'art. 75, comma 3, c.p.p. nei casi di messa alla prova disposta ai sensi della disciplina transitoria.
Vedi anche