Home›Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022)›Art. 91 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo
Art. 91 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo
Art. 91 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Quando, in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto, è divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione, ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione, la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell’ articolo 628-bis, comma 2, del codice di procedura penale decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell’ articolo 628-bis, comma 5, del codice di procedura penale . Note all’art. 91: – Per l’ articolo 628-bis del codice di procedura penale si veda l’articolo 36.
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In sintesi
Disciplina transitoria dei rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU (art. 628-bis c.p.p.).
Per decisioni divenute definitive prima dell'entrata in vigore del decreto, il termine ex art. 628-bis, comma 2, decorre dal giorno successivo all'entrata in vigore.
Per reati commessi prima del 1° gennaio 2020, in caso di riapertura del processo ex art. 628-bis, comma 5, la prescrizione riprende sempre il suo corso.
Garantisce accesso al nuovo rimedio anche per le pronunce Corte EDU anteriori al decreto.
Indice dei contenuti
L'art. 91 disciplina l'accesso al nuovo strumento previsto dall'art. 628-bis c.p.p., introdotto dalla riforma per dare esecuzione alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano accertato una violazione convenzionale a carico dello Stato italiano.
Il nuovo art. 628-bis c.p.p.
L'art. 36 del decreto Cartabia introduce nel c.p.p. l'art. 628-bis, che disciplina la richiesta di riapertura del processo in seguito a una decisione della Corte EDU che abbia accertato la violazione della Convenzione. È un rimedio fondamentale per garantire l'effettività delle sentenze sovranazionali nel sistema interno, in linea con gli obblighi derivanti dall'art. 46 CEDU.
Il problema delle pronunce CEDU pregresse
Senza una disciplina transitoria, il rimedio sarebbe stato fruibile solo per decisioni Corte EDU successive all'entrata in vigore del decreto. Ciò avrebbe creato una grave disparità: chi aveva già ottenuto un accertamento di violazione si sarebbe trovato privo di uno strumento processuale interno per dare esecuzione alla decisione.
La soluzione: decorrenza del termine dall'entrata in vigore
Il comma 1 stabilisce che, quando la decisione della Corte EDU è divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del decreto, o quando la Corte ha disposto ex art. 37 CEDU la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito di riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell'art. 628-bis, comma 2, c.p.p. decorre dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. Si garantisce così a chiunque abbia ottenuto un accertamento di violazione di poter accedere al rimedio entro i termini ordinari, computati dal nuovo punto di partenza.
Il coordinamento con la prescrizione
Il comma 2 affronta una questione specifica per i reati commessi prima del 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della riforma della prescrizione operata dalla L. 3/2019). In caso di riapertura del processo ex art. 628-bis, comma 5, c.p.p., la prescrizione riprende il suo corso. Il legislatore preserva la regola tradizionale della prescrizione anche nei casi di riapertura, evitando che decisioni della Corte EDU sui fatti pre-2020 producano un effetto neutralizzante sulla prescrizione che invece non sarebbe operato nel diritto ordinario di quei reati.
Casi pratici
Caso 1: condanna Corte EDU del 2020
Tizio aveva ottenuto nel 2020 una pronuncia della Corte EDU che accertava la violazione del diritto a un processo equo nel suo procedimento italiano. Con l'entrata in vigore della riforma può finalmente avvalersi del rimedio dell'art. 628-bis c.p.p., presentando la richiesta entro il termine decorrente dal 31 dicembre 2022.
Caso 2: cancellazione dal ruolo del ricorso
Caio aveva visto la propria causa cancellata dal ruolo dopo che lo Stato italiano aveva riconosciuto unilateralmente la violazione. La norma transitoria gli consente di richiedere la riapertura del processo entro i termini ordinari, decorrenti dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto.
Domande frequenti
Da quando posso chiedere la riapertura del processo per decisioni Corte EDU pregresse?
Dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2022), nel rispetto del termine indicato dall'art. 628-bis, comma 2, c.p.p.
Cosa accade alla prescrizione in caso di riapertura del processo?
Per reati commessi prima del 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Cassazione dispone la riapertura ex art. 628-bis, comma 5, c.p.p.
Il rimedio si applica anche alle cancellazioni dal ruolo ex art. 37 CEDU?
Sì: la norma menziona espressamente sia le pronunce di violazione sia le decisioni di cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito di riconoscimento unilaterale della violazione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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L'art. 91 disciplina l'accesso al nuovo strumento previsto dall'art. 628-bis c.p.p., introdotto dalla riforma per dare esecuzione alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano accertato una violazione convenzionale a carico dello Stato italiano.
Il nuovo art. 628-bis c.p.p.
L'art. 36 del decreto Cartabia introduce nel c.p.p. l'art. 628-bis, che disciplina la richiesta di riapertura del processo in seguito a una decisione della Corte EDU che abbia accertato la violazione della Convenzione. È un rimedio fondamentale per garantire l'effettività delle sentenze sovranazionali nel sistema interno, in linea con gli obblighi derivanti dall'art. 46 CEDU.
Il problema delle pronunce CEDU pregresse
Senza una disciplina transitoria, il rimedio sarebbe stato fruibile solo per decisioni Corte EDU successive all'entrata in vigore del decreto. Ciò avrebbe creato una grave disparità: chi aveva già ottenuto un accertamento di violazione si sarebbe trovato privo di uno strumento processuale interno per dare esecuzione alla decisione.
La soluzione: decorrenza del termine dall'entrata in vigore
Il comma 1 stabilisce che, quando la decisione della Corte EDU è divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del decreto, o quando la Corte ha disposto ex art. 37 CEDU la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito di riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell'art. 628-bis, comma 2, c.p.p. decorre dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. Si garantisce così a chiunque abbia ottenuto un accertamento di violazione di poter accedere al rimedio entro i termini ordinari, computati dal nuovo punto di partenza.
Il coordinamento con la prescrizione
Il comma 2 affronta una questione specifica per i reati commessi prima del 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della riforma della prescrizione operata dalla L. 3/2019). In caso di riapertura del processo ex art. 628-bis, comma 5, c.p.p., la prescrizione riprende il suo corso. Il legislatore preserva la regola tradizionale della prescrizione anche nei casi di riapertura, evitando che decisioni della Corte EDU sui fatti pre-2020 producano un effetto neutralizzante sulla prescrizione che invece non sarebbe operato nel diritto ordinario di quei reati.
Casi pratici
Caso 1: condanna Corte EDU del 2020
Tizio aveva ottenuto nel 2020 una pronuncia della Corte EDU che accertava la violazione del diritto a un processo equo nel suo procedimento italiano. Con l'entrata in vigore della riforma può finalmente avvalersi del rimedio dell'art. 628-bis c.p.p., presentando la richiesta entro il termine decorrente dal 31 dicembre 2022.
Caso 2: cancellazione dal ruolo del ricorso
Caio aveva visto la propria causa cancellata dal ruolo dopo che lo Stato italiano aveva riconosciuto unilateralmente la violazione. La norma transitoria gli consente di richiedere la riapertura del processo entro i termini ordinari, decorrenti dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto.
Domande frequenti
Da quando posso chiedere la riapertura del processo per decisioni Corte EDU pregresse?
Dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2022), nel rispetto del termine indicato dall'art. 628-bis, comma 2, c.p.p.
Cosa accade alla prescrizione in caso di riapertura del processo?
Per reati commessi prima del 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Cassazione dispone la riapertura ex art. 628-bis, comma 5, c.p.p.
Il rimedio si applica anche alle cancellazioni dal ruolo ex art. 37 CEDU?
Sì: la norma menziona espressamente sia le pronunce di violazione sia le decisioni di cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito di riconoscimento unilaterale della violazione.