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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina transitoria per l'inserimento nell'elenco dei mediatori (art. 60 del decreto).
  • Possono essere inseriti coloro che al 31 dicembre 2023 possiedono uno dei tre requisiti alternativi indicati.
  • Esperienza quinquennale + formazione presso servizi specializzati; formazione equivalente + tirocinio + prova pratica; servizio presso servizi minorili/UEPE + formazione + esperienza.
  • Iscrizione su istanza dell'interessato con documentazione idonea; prova pratica con onere a carico dei partecipanti per la lettera b).
  • Decreto del Ministro della giustizia di concerto con MUR per modalità e valutazione della prova.

Testo dell'articoloVigente

Art. 93 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell’elenco dei mediatori

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60 coloro che, alla data del 31 dicembre 2023 , sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici; b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.

2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.

Commento

L'art. 93 disciplina il "popolamento iniziale" dell'elenco dei mediatori per la giustizia riparativa, riconoscendo le competenze acquisite dagli operatori già attivi sul territorio prima della riforma.

Il contesto: un albo nuovo che non parte da zero

L'art. 60 del decreto istituisce un elenco unico dei mediatori della giustizia riparativa, con requisiti formativi e professionali rigorosi. Tuttavia, la realtà italiana conosce da anni una rete di mediatori formati e operanti sul campo, in particolare presso i servizi minorili, gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e gli enti privati convenzionati. La norma evita di disperdere queste esperienze.

I tre canali di accesso

Il comma 1 individua tre canali alternativi di inserimento nell'elenco al 31 dicembre 2023:

Lettera a): formazione completata alla giustizia riparativa e esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia o operanti in virtù di protocolli di intesa con uffici giudiziari o altri enti pubblici.

Lettera b): formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal decreto. In questo caso è richiesto anche il superamento di una prova pratica valutativa.

Lettera c): servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, formazione adeguata e esperienza almeno quinquennale acquisita nel decennio precedente.

Il procedimento di iscrizione

Il comma 2 precisa che l'inserimento avviene su istanza dell'interessato, accompagnata da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nel caso della lettera b) è richiesto anche il superamento della prova pratica valutativa, con onere finanziario a carico dei partecipanti. Le modalità di svolgimento e valutazione della prova, oltre alle ulteriori specifiche dell'iscrizione, sono affidate a un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

Il senso complessivo della norma

L'art. 93 traduce una scelta legislativa di buon senso: non si tratta di azzerare ciò che esiste, ma di canalizzarlo verso il nuovo sistema unitario, con i necessari controlli di qualità. Il riconoscimento dell'esperienza pratica accanto alla formazione teorica corrisponde alla natura stessa della giustizia riparativa, dove la competenza relazionale e l'esperienza sul campo hanno peso determinante.

Massime giurisprudenziali

SS.UU., sent. n. 5166/2026

Il provvedimento del giudice che rigetta la richiesta di invio dei procedimenti ad un Centro per la giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 150/2022 e modificato dal D.Lgs. 31/2024), e' impugnabile mediante appello o ricorso per cassazione congiuntamente alla sentenza che definisce il grado, indipendentemente dal regime di procedibilita' del reato.

Perché è importante: Conferma il diritto di accesso effettivo ai programmi di giustizia riparativa: il diniego, pur estraneo al merito, incide su un diritto del richiedente e va sottoposto a controllo giurisdizionale unitamente alla sentenza.

Fonte ufficiale

Prassi e linee guida

Circolare Min. Giustizia · Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Illustra le novita' in materia di processo in assenza dell'imputato introdotte dal D.Lgs. 150/2022, con focus sulle nuove condizioni di celebrazione del processo e sulle garanzie di conoscibilita' del procedimento.

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Domande frequenti

Quali sono i requisiti per essere inseriti nell'elenco dei mediatori?

Tre canali alternativi: esperienza quinquennale + formazione presso servizi specializzati (lett. a); formazione teorica/pratica + tirocinio + prova pratica (lett. b); servizio presso servizi minorili o UEPE + formazione + esperienza quinquennale (lett. c).

L'esperienza a titolo volontario è valutata?

Sì. La lettera a) considera l'esperienza maturata anche a titolo volontario e gratuito presso soggetti specializzati convenzionati con il Ministero o operanti tramite protocolli.

Chi paga la prova pratica della lettera b)?

L'onere finanziario è a carico dei partecipanti, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia di concerto con il MUR.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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