Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 93 Bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

1. La disposizione di cui all’ articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale , come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023

In sintesi

  • E una disposizione transitoria della riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) sul processo penale.
  • Riguarda il mutamento del giudice nel corso del dibattimento e la rinnovazione delle prove dichiarative.
  • Esclude l'applicazione dell'art. 495, comma 4-ter c.p.p. per le dichiarazioni rese prima del 1 gennaio 2023.
  • Coordina il diritto intertemporale tra vecchio e nuovo regime probatorio.
  • Tutela l'affidamento sulle attivita istruttorie gia compiute.
Indice dei contenuti

L'art. 93-bis del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, contiene una disposizione transitoria della riforma Cartabia in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento penale. La norma affronta uno dei nodi piu delicati che ogni riforma processuale deve sciogliere: il coordinamento tra la disciplina previgente e quella nuova rispetto alle attivita gia compiute. Si tratta dunque di una regola di diritto intertemporale, la cui funzione e stabilire quale regime si applichi alle prove dichiarative assunte prima dell'entrata in vigore della riforma.

Il problema del mutamento del giudice

Nel processo penale vige il principio di immutabilita del giudice e di immediatezza, per cui chi decide deve avere assistito all'assunzione della prova. Quando, per ragioni varie, il giudice che ha avviato il dibattimento muta, si pone il problema della sorte delle prove dichiarative gia assunte e della loro eventuale rinnovazione davanti al nuovo giudice. La riforma e intervenuta su questo terreno, e l'art. 93-bis si occupa di gestire la transizione tra il vecchio e il nuovo assetto.

Il riferimento all'art. 495, comma 4-ter c.p.p.

La disposizione richiama l'art. 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotto dalla riforma. Tale previsione disciplina il diritto delle parti, in caso di mutamento del giudice, alla rinnovazione dell'esame della persona che ha gia reso dichiarazioni. La norma transitoria interviene per definire l'ambito temporale di applicazione di questa nuova regola, evitando che essa si proietti retroattivamente su attivita istruttorie compiute sotto il regime precedente.

Il criterio temporale del 1 gennaio 2023

Il fulcro della disposizione e la fissazione di uno spartiacque cronologico: la nuova regola non si applica quando e chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1 gennaio 2023. Per le dichiarazioni assunte prima di tale data continua dunque a operare il regime previgente. Il criterio e oggettivo e ancorato alla data di rese delle dichiarazioni, scelta che assicura certezza e prevedibilita nell'individuazione della disciplina applicabile.

La logica del diritto intertemporale

La regola risponde alla logica tipica delle disposizioni transitorie: evitare che l'innovazione travolga le attivita gia legittimamente compiute, tutelando l'affidamento e l'economia processuale. Applicare la nuova disciplina anche alle dichiarazioni rese prima dell'entrata in vigore della riforma significherebbe imporre rinnovazioni di prove gia validamente assunte, con aggravio dei tempi e dispersione dell'attivita istruttoria gia svolta. La norma realizza percio un bilanciamento tra l'innovazione e la stabilita delle situazioni processuali pendenti.

La funzione di coordinamento sistematico

L'art. 93-bis va letto come tassello del piu ampio impianto transitorio della riforma Cartabia, che ha riscritto numerosi profili del processo penale. La sua portata e circoscritta e tecnica: non introduce una regola sostanziale destinata a durare, ma governa il passaggio da un regime all'altro per uno specifico istituto. Per la disciplina a regime occorre fare riferimento al testo del codice di procedura penale, mentre la norma in commento conserva rilievo per i procedimenti che si collocano a cavallo dell'entrata in vigore della riforma.

Rilievo pratico

Sul piano applicativo la disposizione orienta il difensore e il giudice nel valutare se, a fronte di un mutamento del giudice, possa essere richiesta o disposta la rinnovazione dell'esame secondo il nuovo regime oppure se trovi applicazione la disciplina previgente. La data di rese delle precedenti dichiarazioni costituisce il discrimine operativo da verificare in concreto. Trattandosi di norma transitoria, la sua rilevanza e destinata ad attenuarsi con l'esaurimento dei procedimenti interessati dal passaggio di regime.

Casi pratici

Caso 1: dichiarazioni anteriori al 2023

Nel processo a carico di Tizio, una persona aveva reso le proprie dichiarazioni dibattimentali prima del 1 gennaio 2023. Successivamente muta il giudice. In applicazione della disposizione transitoria, alla richiesta di rinnovazione dell'esame non si applica la nuova regola dell'art. 495, comma 4-ter c.p.p., ma il regime previgente, in ragione della data anteriore di rese delle dichiarazioni.

Caso 2: la verifica della data

Il difensore di Caio, di fronte al mutamento del giudice, intende valutare se chiedere la rinnovazione dell'esame secondo la nuova disciplina. Egli verifica anzitutto la data in cui la persona aveva reso le precedenti dichiarazioni, perche solo da essa dipende quale regime, nuovo o previgente, trovi applicazione.

Domande frequenti

Che tipo di norma e l'art. 93-bis del D.Lgs. 150/2022?

E una disposizione transitoria della riforma Cartabia, di diritto intertemporale, in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento penale.

Quale regola disciplina nel merito?

Stabilisce che la nuova previsione dell'art. 495, comma 4-ter c.p.p. sulla rinnovazione dell'esame non si applica quando la persona ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1 gennaio 2023.

Perche e prevista questa eccezione temporale?

Per tutelare l'affidamento e l'economia processuale, evitando che la nuova disciplina travolga prove dichiarative gia validamente assunte sotto il regime previgente.

Qual e il criterio per individuare la disciplina applicabile?

La data in cui sono state rese le precedenti dichiarazioni: se anteriore al 1 gennaio 2023 si applica il regime previgente, altrimenti la nuova regola.

La norma ha portata permanente?

No. Essendo una disposizione transitoria, governa solo il passaggio tra il vecchio e il nuovo regime; la sua rilevanza e destinata ad attenuarsi con l'esaurimento dei procedimenti interessati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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