In sintesi
- Norma transitoria sul mutamento del giudice nel corso del dibattimento.
- L'art. 495, comma 4-ter, c.p.p., come introdotto dalla riforma, non si applica alla rinnovazione dell'esame di chi ha reso dichiarazioni prima del 1° gennaio 2023.
- Tutela le dichiarazioni rese sotto la disciplina previgente del mutamento del giudice.
- Disciplina di stretto coordinamento intertemporale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 93 Bis D.Lgs. 150/2022 — (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. La disposizione di cui all’ articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale , come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023
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Commento
L'art. 93 bis è una breve norma di chiusura intertemporale che disciplina un profilo specifico del mutamento del giudice nel corso del dibattimento: la rinnovazione dell'esame del dichiarante.
L'istituto del mutamento del giudice
Il sistema processuale italiano si fonda sul principio dell'immediatezza: il giudice che decide è quello davanti al quale è stata assunta la prova. Quando il giudice cambia nel corso del dibattimento, la disciplina deve bilanciare l'esigenza di evitare ripetizioni dispendiose con il rispetto del contraddittorio nella formazione della prova. L'art. 495, comma 4-ter, c.p.p. - come riformato dalla Cartabia - introduce nuovi criteri per la rinnovazione dell'esame.
La regola transitoria
La norma in commento stabilisce che il nuovo comma 4-ter dell'art. 495 c.p.p. non si applica alla rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023. Il discrimine temporale è quindi anticipato al 1° gennaio 2023 (l'entrata in vigore della riforma è il 30 dicembre 2022, ma il legislatore ha scelto una data "pulita" di inizio anno).
La ratio della scelta
La norma protegge le dichiarazioni rese sotto la disciplina previgente, evitando che la riforma incida retroattivamente sulla regola di valutazione e rinnovazione dell'esame. Il principio del giusto processo richiede che la disciplina della prova sia stabile e prevedibile nel corso del medesimo processo: alterarla in itinere sarebbe stato problematico in termini di affidamento delle parti.
Effetto pratico
Quando il giudice cambia e il dichiarante è da riesaminare, occorre verificare se le dichiarazioni precedenti siano state rese prima del 1° gennaio 2023. In caso affermativo, la rinnovazione segue le regole previgenti; in caso negativo, opera il nuovo comma 4-ter dell'art. 495 c.p.p.
Domande frequenti
Da quale data si applica il nuovo art. 495, comma 4-ter, c.p.p.?
Si applica alla rinnovazione dell'esame di chi ha reso dichiarazioni in data successiva al 1° gennaio 2023. Per dichiarazioni anteriori vale la disciplina previgente.
Perché il legislatore ha scelto il 1° gennaio 2023 e non il 30 dicembre 2022?
Per maggiore chiarezza e gestibilità del calcolo: una data di inizio anno semplifica l'individuazione del regime applicabile, oltre a coincidere praticamente con la primissima fase di vigenza della riforma.
Cosa succede se il giudice cambia ma il dichiarante non era stato sentito?
Non si pone questione di rinnovazione perché la dichiarazione non è ancora stata acquisita; l'esame avviene secondo le regole vigenti al momento dell'audizione.
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