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Art. 94 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
Art. 94 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1 , 2 , 3 , 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Disciplina transitoria su videoregistrazioni e impugnazioni.
Le disposizioni dell'art. 30, comma 1, lett. i), si applicano sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Per impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi gli artt. 23, commi 8 e 9, e 23-bis del d.l. 137/2020, convertito dalla L. 176/2020 (decreti Covid).
Per impugnazioni successive avverso lo stesso provvedimento si fa riferimento all'atto proposto per primo.
Indice dei contenuti
L'art. 94 governa il delicato passaggio dalla disciplina pandemica (decreti Covid) al regime ordinario riformato in materia di videoregistrazioni e impugnazioni.
Il contesto: le norme pandemiche
La pandemia da Covid-19 aveva imposto - a partire dal 2020 - misure straordinarie nel processo penale, tra cui modalità semplificate di trattazione delle impugnazioni (decisione in camera di consiglio non partecipata, senza la presenza fisica delle parti), introdotte dall'art. 23 e art. 23-bis del d.l. 137/2020. Queste norme avevano consentito di gestire l'arretrato giudiziario in un periodo eccezionale.
La riforma e il differimento
Il comma 1 dell'art. 94 differisce di sei mesi l'efficacia delle disposizioni dell'art. 30, comma 1, lett. i), del decreto Cartabia in materia di videoregistrazioni. Il legislatore ha riconosciuto la necessità di tempo per adeguare le strutture tecniche e organizzative dei tribunali.
La proroga della disciplina pandemica per le impugnazioni
Il comma 2 contiene una doppia previsione: (a) per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 23 (commi 8, periodi 1-5, e 9) e 23-bis (commi 1, 2, 3, 4 e 7) del d.l. 137/2020. Questo significa che le modalità di trattazione "in remoto" o senza udienza ereditate dalla normativa pandemica restano efficaci per circa diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del decreto Cartabia; (b) se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
Significato sistematico
Il legislatore ha scelto una transizione lenta, riconoscendo che il superamento della disciplina pandemica - che pure aveva consentito di assorbire arretrati - andava modulato per non sovraccaricare le corti d'appello. L'aggancio al "primo atto di impugnazione proposto" tutela la coerenza procedurale nei casi di impugnazioni plurime: una volta scelto il binario, si segue quello senza alternanze tra il vecchio e il nuovo.
Casi pratici
Caso 1: appello proposto a marzo 2024
Tizio propone appello il 15 marzo 2024. La camera di consiglio si svolge ancora secondo le modalità previste dagli artt. 23 e 23-bis d.l. 137/2020, ferma la possibilità di richiesta di trattazione orale.
Caso 2: seconda impugnazione
Caio propone appello incidentale il 5 luglio 2024, dopo l'impugnazione principale proposta a giugno 2024. Si applica il regime dell'atto di impugnazione proposto per primo, secondo l'inciso finale del comma 2.
Domande frequenti
Da quando si applica il nuovo regime delle videoregistrazioni?
Dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del decreto Cartabia, ovvero a partire da fine giugno 2023.
Per quanto tempo restano applicabili le regole pandemiche sulle impugnazioni?
Fino al 30 giugno 2024 per le impugnazioni proposte entro tale data. Dopo, opera il regime ordinario riformato.
Cosa accade se si propone una seconda impugnazione contro lo stesso provvedimento dopo il 30 giugno 2024?
Il regime applicabile è quello dell'atto di impugnazione proposto per primo: la coerenza tra le impugnazioni viene garantita ancorando il binario alla prima.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 94 governa il delicato passaggio dalla disciplina pandemica (decreti Covid) al regime ordinario riformato in materia di videoregistrazioni e impugnazioni.
Il contesto: le norme pandemiche
La pandemia da Covid-19 aveva imposto - a partire dal 2020 - misure straordinarie nel processo penale, tra cui modalità semplificate di trattazione delle impugnazioni (decisione in camera di consiglio non partecipata, senza la presenza fisica delle parti), introdotte dall'art. 23 e art. 23-bis del d.l. 137/2020. Queste norme avevano consentito di gestire l'arretrato giudiziario in un periodo eccezionale.
La riforma e il differimento
Il comma 1 dell'art. 94 differisce di sei mesi l'efficacia delle disposizioni dell'art. 30, comma 1, lett. i), del decreto Cartabia in materia di videoregistrazioni. Il legislatore ha riconosciuto la necessità di tempo per adeguare le strutture tecniche e organizzative dei tribunali.
La proroga della disciplina pandemica per le impugnazioni
Il comma 2 contiene una doppia previsione: (a) per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 23 (commi 8, periodi 1-5, e 9) e 23-bis (commi 1, 2, 3, 4 e 7) del d.l. 137/2020. Questo significa che le modalità di trattazione "in remoto" o senza udienza ereditate dalla normativa pandemica restano efficaci per circa diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del decreto Cartabia; (b) se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
Significato sistematico
Il legislatore ha scelto una transizione lenta, riconoscendo che il superamento della disciplina pandemica - che pure aveva consentito di assorbire arretrati - andava modulato per non sovraccaricare le corti d'appello. L'aggancio al "primo atto di impugnazione proposto" tutela la coerenza procedurale nei casi di impugnazioni plurime: una volta scelto il binario, si segue quello senza alternanze tra il vecchio e il nuovo.
Casi pratici
Caso 1: appello proposto a marzo 2024
Tizio propone appello il 15 marzo 2024. La camera di consiglio si svolge ancora secondo le modalità previste dagli artt. 23 e 23-bis d.l. 137/2020, ferma la possibilità di richiesta di trattazione orale.
Caso 2: seconda impugnazione
Caio propone appello incidentale il 5 luglio 2024, dopo l'impugnazione principale proposta a giugno 2024. Si applica il regime dell'atto di impugnazione proposto per primo, secondo l'inciso finale del comma 2.
Domande frequenti
Da quando si applica il nuovo regime delle videoregistrazioni?
Dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del decreto Cartabia, ovvero a partire da fine giugno 2023.
Per quanto tempo restano applicabili le regole pandemiche sulle impugnazioni?
Fino al 30 giugno 2024 per le impugnazioni proposte entro tale data. Dopo, opera il regime ordinario riformato.
Cosa accade se si propone una seconda impugnazione contro lo stesso provvedimento dopo il 30 giugno 2024?
Il regime applicabile è quello dell'atto di impugnazione proposto per primo: la coerenza tra le impugnazioni viene garantita ancorando il binario alla prima.