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Art. 96 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti
Art. 96 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Le disposizioni dell’articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l’azione penale.
2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’ articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283 , si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n.
151. Note all’art. 96: – Per l’ articolo 12-quinquies della legge 30 aprile 1962, n. 283 , si veda l’articolo 70.
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In sintesi
Disciplina transitoria sull'estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti.
L'art. 70 del decreto Cartabia non si applica ai procedimenti in corso con azione penale già esercitata.
Nelle more del decreto ex art. 12-quinquies, comma 4, L. 283/1962, si applicano in quanto compatibili i decreti ministeriali 26 marzo 2001 (n. 80) e 8 giugno 2015 (n. 88).
Garantita la continuità regolamentare durante la fase di adeguamento.
Indice dei contenuti
L'art. 96 disciplina il delicato passaggio relativo all'introduzione di un nuovo meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti, ai sensi dell'art. 70 del decreto.
Il contesto
L'art. 70 della Cartabia introduce nella L. 30 aprile 1962, n. 283 (sicurezza alimentare) l'art. 12-quinquies, che prevede un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni alimentari fondato su prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e successivo pagamento di una somma. È un istituto deflativo, in linea con analoghi modelli già operanti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro (artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006, artt. 20-21 d.lgs. 758/1994).
La regola intertemporale
Il comma 1 stabilisce che le disposizioni dell'art. 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto nei quali sia già stata esercitata l'azione penale. Il discrimine è quindi l'esercizio dell'azione penale, momento processuale chiaramente individuabile (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio).
La razionalità della soluzione
Quando l'azione penale è stata esercitata, il procedimento è già in fase dibattimentale o predibattimentale: l'innesto del meccanismo estintivo retroattivo avrebbe creato problemi di coordinamento, in particolare con le posizioni delle parti già consolidate. Per i procedimenti più "a monte" - dove l'azione penale non è ancora stata esercitata - il meccanismo può invece operare, perché coerente con la fase delle indagini.
La transizione regolamentare
Il comma 2 disciplina un vuoto regolamentare: nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 12-quinquies, comma 4, L. 283/1962 (che fisserà importi e modalità operative), si applicano in quanto compatibili i decreti del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001 e dell'8 giugno 2015 - gli stessi richiamati dall'art. 95. Si tratta di una soluzione di chiusura: i decreti previgenti, pensati per le pene pecuniarie sostitutive, vengono utilizzati come parametro di riferimento finché non interverrà la nuova disciplina di dettaglio.
Casi pratici
Caso 1: contravvenzione con richiesta di rinvio a giudizio
Tizio è imputato per contravvenzione alimentare con richiesta di rinvio a giudizio del PM depositata nel 2022. L'azione penale è già stata esercitata: il procedimento prosegue secondo la disciplina previgente, senza accesso al nuovo meccanismo estintivo ex art. 12-quinquies.
Caso 2: contravvenzione in fase di indagini
Caio è indagato per analoga contravvenzione ma il PM non ha ancora esercitato l'azione penale. Può ricevere dall'organo di vigilanza prescrizioni regolarizzative e, una volta adempiute con pagamento della somma stabilita, ottenere l'estinzione del reato secondo il nuovo art. 12-quinquies.
Domande frequenti
L'estinzione ex art. 12-quinquies L. 283/1962 si applica ai procedimenti già aperti?
Solo se l'azione penale non è ancora stata esercitata. Se l'azione penale è già stata esercitata, il procedimento prosegue secondo le regole previgenti.
Qual è il momento di esercizio dell'azione penale?
La richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione diretta a giudizio, secondo i casi. È un momento processuale formale e ben identificabile dall'esame degli atti.
Quali importi si applicano nella fase transitoria?
Quelli previsti dai decreti ministeriali del 26 marzo 2001 (n. 80) e dell'8 giugno 2015 (n. 88), in quanto compatibili, fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale specifico.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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L'art. 96 disciplina il delicato passaggio relativo all'introduzione di un nuovo meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti, ai sensi dell'art. 70 del decreto.
Il contesto
L'art. 70 della Cartabia introduce nella L. 30 aprile 1962, n. 283 (sicurezza alimentare) l'art. 12-quinquies, che prevede un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni alimentari fondato su prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e successivo pagamento di una somma. È un istituto deflativo, in linea con analoghi modelli già operanti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro (artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006, artt. 20-21 d.lgs. 758/1994).
La regola intertemporale
Il comma 1 stabilisce che le disposizioni dell'art. 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto nei quali sia già stata esercitata l'azione penale. Il discrimine è quindi l'esercizio dell'azione penale, momento processuale chiaramente individuabile (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio).
La razionalità della soluzione
Quando l'azione penale è stata esercitata, il procedimento è già in fase dibattimentale o predibattimentale: l'innesto del meccanismo estintivo retroattivo avrebbe creato problemi di coordinamento, in particolare con le posizioni delle parti già consolidate. Per i procedimenti più "a monte" - dove l'azione penale non è ancora stata esercitata - il meccanismo può invece operare, perché coerente con la fase delle indagini.
La transizione regolamentare
Il comma 2 disciplina un vuoto regolamentare: nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 12-quinquies, comma 4, L. 283/1962 (che fisserà importi e modalità operative), si applicano in quanto compatibili i decreti del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001 e dell'8 giugno 2015 - gli stessi richiamati dall'art. 95. Si tratta di una soluzione di chiusura: i decreti previgenti, pensati per le pene pecuniarie sostitutive, vengono utilizzati come parametro di riferimento finché non interverrà la nuova disciplina di dettaglio.
Casi pratici
Caso 1: contravvenzione con richiesta di rinvio a giudizio
Tizio è imputato per contravvenzione alimentare con richiesta di rinvio a giudizio del PM depositata nel 2022. L'azione penale è già stata esercitata: il procedimento prosegue secondo la disciplina previgente, senza accesso al nuovo meccanismo estintivo ex art. 12-quinquies.
Caso 2: contravvenzione in fase di indagini
Caio è indagato per analoga contravvenzione ma il PM non ha ancora esercitato l'azione penale. Può ricevere dall'organo di vigilanza prescrizioni regolarizzative e, una volta adempiute con pagamento della somma stabilita, ottenere l'estinzione del reato secondo il nuovo art. 12-quinquies.
Domande frequenti
L'estinzione ex art. 12-quinquies L. 283/1962 si applica ai procedimenti già aperti?
Solo se l'azione penale non è ancora stata esercitata. Se l'azione penale è già stata esercitata, il procedimento prosegue secondo le regole previgenti.
Qual è il momento di esercizio dell'azione penale?
La richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione diretta a giudizio, secondo i casi. È un momento processuale formale e ben identificabile dall'esame degli atti.
Quali importi si applicano nella fase transitoria?
Quelli previsti dai decreti ministeriali del 26 marzo 2001 (n. 80) e dell'8 giugno 2015 (n. 88), in quanto compatibili, fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale specifico.