In sintesi
- Fissa la data di entrata in vigore del decreto: 30 dicembre 2022.
- Sostituisce la data originaria del 1° novembre 2022, prorogata in sede di conversione.
- Norma di chiusura essenziale per individuare il punto di partenza temporale di tutte le disposizioni riformatrici.
- Coordinata con le numerose disposizioni transitorie (artt. 85-97 bis) che modulano l'applicazione nel tempo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 99 Bis D.Lgs. 150/2022 — (Entrata in vigore)
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre
2022.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 99 bis è la norma di chiusura del decreto, che fissa la data di entrata in vigore. Aggiunto in sede di conversione, ha sostituito la data originaria del 1° novembre 2022 con il 30 dicembre 2022, dando agli operatori del diritto e alle amministrazioni quasi due mesi aggiuntivi per prepararsi alla riforma.
La data e la sua importanza
Il 30 dicembre 2022 è la data spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime del processo penale, delle pene sostitutive, della giustizia riparativa, della telematizzazione del procedimento. Tutte le norme intertemporali del decreto (artt. 85 e ss.) ruotano intorno a questa data come punto di riferimento.
Il differimento operato in conversione
L'originaria versione del decreto fissava l'entrata in vigore al 1° novembre 2022. Il rinvio al 30 dicembre 2022, deciso in sede di conversione, ha risposto a forti istanze del mondo giudiziario e dell'avvocatura: l'imponente mole della riforma (oltre 99 articoli che riscrivono il c.p.p., il c.p., la L. 689/1981 e numerose discipline collegate) richiedeva tempo per essere assimilata, comunicata e organizzativamente gestita.
Il significato di un differimento contenuto
Quasi due mesi sono pochi per una riforma di questa portata, ma il legislatore non ha voluto rinunciare al rispetto degli obiettivi PNRR, che prevedevano l'attuazione entro fine 2022. La scelta del 30 dicembre 2022 è quindi un compromesso tra l'esigenza di adeguamento del sistema e il rispetto dei vincoli europei.
Coordinamento con la disciplina transitoria
L'art. 99 bis va letto in combinato disposto con le numerose disposizioni transitorie (artt. 85-97 bis) che modulano l'applicazione delle singole novità. La data del 30 dicembre 2022 non significa applicazione immediata di tutto: alcune disposizioni (giustizia riparativa, processo penale telematico) si attivano con differimento di sei mesi o più, secondo i meccanismi previsti dagli artt. 87, 92, 94.
Domande frequenti
Da quando è in vigore la Riforma Cartabia?
Dal 30 dicembre 2022, data fissata dall'art. 99 bis. La data originaria era il 1° novembre 2022, poi differita in sede di conversione.
Tutte le disposizioni si applicano dal 30 dicembre 2022?
No: numerose disposizioni hanno regimi transitori specifici (artt. 85-97 bis). Ad esempio, le norme sulla giustizia riparativa decorrono dopo sei mesi, e quelle sul processo penale telematico dipendono dall'adozione di regolamenti ministeriali.
Perché è stato disposto il differimento dell'entrata in vigore?
Per consentire al sistema giudiziario di prepararsi, sotto il profilo organizzativo e formativo, alla complessità della riforma. Quasi due mesi sono stati comunque considerati insufficienti da parte di alcuni operatori, ma compatibili con gli obblighi PNRR.
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