- Abrogazioni operate dalla Riforma Cartabia su numerose disposizioni del c.p.p., delle norme di attuazione, della L. 689/1981 e del d.P.R. 115/2002.
- Tra le norme c.p.p. abrogate: artt. 134 c.4, 150, 151, 158, 161 c.2, 369 c.2, 405 c.1, 406 c. 2-bis e 2-ter, 407 c. 3-bis, 415 c. 2-bis, 416 c. 2-bis, 442 c.3, 552 c. 1-bis, 555 c. 2 e 3, 582 c.2, 583, 599-bis c.2, 602 c. 1-bis.
- Tra le norme di attuazione abrogate: artt. 45-bis c.2, 125, 133 c.1, 134, 146-bis cc. 2-6, 147-bis c.4, 154 c.3, 164.
- Abrogati anche gli artt. 105-106 L. 689/1981 e gli artt. 236-238 e 238-bis d.P.R. 115/2002.
Testo dell'articoloVigente
Art. 98 D.Lgs. 150/2022 — Abrogazioni
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 134, comma 4, 150, 151, 157, comma 8-bis, 158, 161, comma 2, 369, comma 2, 405, comma 1, 406, commi 2-bis e 2-ter, 407, comma 3-bis, 415, comma 2-bis, 416, comma 2-bis, 420-ter, comma 3, 429, commi 2-bis e 4, 442, comma 3 , 552 , comma 1-bis , 555 , commi 2 e 3, 582 , comma 2 , 583 , 599-bis , comma 2 , 602 , comma 1-bis, del codice di procedura penale ; b) gli articoli 45-bis, comma 2, 125, 133, comma 1, 134,146-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 147-bis, comma 4, 154, comma 3, 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ; c) gli articoli 105 e 106 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ; d) gli articoli 236 , 237 , 238 e 238-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . Note all’art. 98: – Si riporta il testo dell’ articolo 416 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto: “Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). –
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso, previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo
375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma
3. 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. (abrogato)”.
Commento
L'art. 98 è la disposizione abrogativa con cui la riforma Cartabia rimuove dall'ordinamento un insieme considerevole di norme superate o incompatibili con il nuovo impianto. Si tratta di un'operazione tecnica ma centrale: senza abrogazione, le nuove norme convivrebbero con quelle vecchie, generando antinomie.
Le abrogazioni nel c.p.p.
La lettera a) elenca le disposizioni abrogate del codice di procedura penale. Si tratta di un nutrito catalogo che incide su molte aree: notificazioni (artt. 150, 151, 157 comma 8-bis, 158, 161 comma 2), avvisi e atti del PM (artt. 369 comma 2, 405 comma 1, 406, 407, 415, 416), giudizio (artt. 420-ter, 429, 442, 552, 555, 582, 583, 599-bis, 602). Molte di queste norme erano state lasciate in vigore da riforme parziali precedenti ma risultano oggi superate dalla logica complessiva della Cartabia (telematizzazione, snellimento dei riti, nuova udienza predibattimentale).
Le abrogazioni nelle norme di attuazione
La lettera b) abroga numerose norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p. (d.lgs. 271/1989), tra cui gli artt. 125, 133, 134, 146-bis nei commi 2-6 (videocollegamento), 147-bis comma 4 (esame a distanza), 154 comma 3, 164 (impugnazioni). L'abrogazione opera in stretto coordinamento con la riscrittura della disciplina della partecipazione a distanza e del processo telematico.
Le abrogazioni nella L. 689/1981 e nel d.P.R. 115/2002
La lettera c) abroga gli artt. 105 e 106 della L. 689/1981, regole superate dalla nuova architettura del Capo V (conversione delle pene pecuniarie). La lettera d) abroga gli artt. 236, 237, 238 e 238-bis del d.P.R. 115/2002 (testo unico spese di giustizia), in coerenza con la nuova disciplina dell'esecuzione delle pene pecuniarie.
Effetti pratici
Per gli operatori, l'art. 98 implica una verifica sistematica delle citazioni normative: nelle memorie, nelle motivazioni, nelle massime occorre fare riferimento alle nuove disposizioni e non a quelle abrogate. Le norme transitorie (artt. da 85 a 97 bis del decreto) chiariscono i casi in cui le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi per ragioni intertemporali, ma in via di principio la regola è il superamento.
Domande frequenti
L'art. 98 abroga retroattivamente le vecchie norme?
No: l'abrogazione opera ex nunc dall'entrata in vigore del decreto. Tuttavia, le norme transitorie (artt. 85 e ss.) prevedono che, per i procedimenti pendenti, alcune disposizioni abrogate continuino ad applicarsi.
Cosa succede agli atti che richiamavano norme ora abrogate?
Gli atti già perfezionati restano validi: l'abrogazione non travolge il passato. Per il futuro, però, occorre aggiornare i riferimenti normativi in atti, memorie e provvedimenti.
Le norme abrogate sopravvivono solo nei casi transitori?
Sì. Al di fuori dei casi espressamente disciplinati dalle norme transitorie, le disposizioni abrogate sono definitivamente espunte dall'ordinamento e non sono più applicabili.
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