Testo dell'articoloVigente
Art. 97 Bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
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Vedi anche
→art. 96 RIFORMA→art. 97 RIFORMA→art. 98 RIFORMA→art. 99 RIFORMA→art. 183 c.p.c.→art. 129 c.p.p.→art. 519 c.p.p.→Art. 99 bis D.Lgs. 150/2022 – (Entrata in vigore)→Art. 95 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi→Art. 94 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione→Art. 93 bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)→Art. 93 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell’elenco dei mediatori
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 97 bis è la disposizione transitoria "di chiusura" del meccanismo del casellario giudiziale. Insieme all'art. 82 (che riforma l'art. 3 del d.P.R. 313/2002) compone un sistema coerente di iscrizione delle pene sostitutive.
Il contesto: due epoche del casellario
La riforma Cartabia ha rinominato e ristrutturato il sistema delle pene sostitutive. L'art. 82 ha conseguentemente aggiornato l'art. 3 del T.U. casellario, con la nuova lettera g) e la nuova lettera g-bis). Tuttavia, restava da chiarire come fossero trattati nel casellario i provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore: condannati con le vecchie semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria sostitutiva nella formulazione antecedente.
La soluzione: applicazione della vecchia lett. g)
L'art. 97 bis stabilisce che ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive (nella vecchia formulazione) e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 1, lett. g), del d.P.R. 313/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto. È una soluzione di principio: il provvedimento, già qualificato secondo la vecchia disciplina, conserva la propria qualifica anche ai fini dell'iscrizione e dei suoi effetti.
L'effetto pratico
Sul piano operativo, gli uffici del casellario continueranno a iscrivere i provvedimenti pregressi sotto la vecchia lett. g), mentre quelli successivi al 30 dicembre 2022 ricadranno nel nuovo sistema. Si crea così una stratificazione coerente del registro: vecchie sanzioni sotto vecchia regola, nuove sanzioni sotto nuova regola.
Significato sistematico
L'art. 97 bis è il complemento necessario dell'art. 82: senza una norma transitoria espressa si sarebbe creata ambiguità sulla collocazione delle iscrizioni preesistenti. Il sistema dell'iscrizione resta unitario, ma con regole di confine chiare.
Casi pratici
Caso 1: condanna a vecchia pena sostitutiva nel 2020
Tizio è stato condannato nel 2020 a una vecchia sanzione sostitutiva (semidetenzione). L'iscrizione segue la vecchia lett. g) dell'art. 3 d.P.R. 313/2002, anche per gli adempimenti futuri (eventuale conversione, certificati richiesti dall'interessato).
Caso 2: condanna a nuova pena sostitutiva nel 2023
Caio è condannato nel 2023 a detenzione domiciliare sostitutiva. L'iscrizione segue la nuova lett. g) come riformulata dall'art. 82 del decreto. La distinzione concerne sia il nomen che la disciplina applicativa successiva.
Domande frequenti
Le vecchie sanzioni sostitutive vengono iscritte secondo la nuova lett. g)?
No: per esse continua ad applicarsi la lett. g) nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, in forza dell'art. 97 bis.
Come si distingue una vecchia da una nuova sanzione sostitutiva nel casellario?
In base al momento di adozione del provvedimento di condanna o di conversione: se anteriore al 30 dicembre 2022, vale la disciplina previgente; se successivo, opera il nuovo art. 3, comma 1, lett. g) e g-bis), del T.U. casellario.
L'art. 97 bis si applica anche ai provvedimenti di conversione?
Sì: la norma menziona espressamente i provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e i relativi provvedimenti di conversione, mantenendo unitario il trattamento.