- Regola la fase transitoria della nuova disciplina dell'assenza nel processo penale.
- Se è già stata pronunciata ordinanza di procedersi in assenza, continuano ad applicarsi le vecchie regole.
- Se è stata disposta la sospensione del processo ex vecchio art. 420-quater c.p.p. e l'imputato non è stato rintracciato, si applica direttamente la nuova disciplina.
- Le novità sulle impugnazioni (artt. 157-ter, 581, 585 c.p.p.) si applicano alle sole impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore.
- Per i reati commessi dopo il 18 ottobre 2021 si applica la nuova disciplina della sospensione della prescrizione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 89 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di assenza
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
2. Quando, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nell’udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’ articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto e l’imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell’ articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell’ articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto.
3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3 , 581 , commi 1-ter e 1-quater , e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’ articolo 175 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto.
4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell’articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale , si applica la disposizione dell’ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.
5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all’ articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.
Commento
L'art. 89 governa una transizione complessa: la riforma Cartabia ha riscritto in profondità la disciplina del processo in assenza dell'imputato, intervenendo sull'art. 420-quater c.p.p., sulle nuove cautele a tutela dell'imputato irreperibile e sul regime delle impugnazioni. La norma in commento offre un articolato sistema di criteri per stabilire quale corpo normativo si applichi nei procedimenti pendenti.
La regola generale: salvezza delle ordinanze già pronunciate
Il comma 1 stabilisce che, quando l'ordinanza di procedersi in assenza è già stata pronunciata (in qualsiasi stato e grado del procedimento), continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia di assenza, comprese le norme sulle nullità in appello e sulla rescissione del giudicato. È una salvezza ampia, che tutela la stabilità di atti già perfezionati.
Il caso delle sospensioni pendenti
Il comma 2 disciplina i procedimenti in cui era stata disposta la sospensione ex vecchio art. 420-quater, comma 2, c.p.p. e l'imputato non è ancora stato rintracciato. In queste situazioni, anziché disporre nuove ricerche secondo le vecchie regole, il giudice provvede direttamente secondo l'art. 420-quater riformato. Si applicano anche gli artt. 420-quinquies e 420-sexies c.p.p. nel testo nuovo. Il legislatore opta per un "trasferimento" del procedimento sotto il nuovo regime, evitando la prosecuzione di ricerche infinite e introducendo i nuovi meccanismi di tutela dell'imputato irreperibile.
Le impugnazioni
Il comma 3 limita l'applicabilità delle novità sull'avviso (art. 157-ter), sulle inammissibilità dell'appello (art. 581, commi 1-ter e 1-quater) e sui termini delle impugnazioni (art. 585, comma 1-bis) alle sole impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto. Negli stessi casi si applica anche il nuovo art. 175 c.p.p. sulla restituzione nel termine.
Il coordinamento con la prescrizione
Il comma 4 mantiene applicabile la vecchia formulazione dell'art. 159, primo comma, n. 3-bis, c.p. nei procedimenti del comma 1. Il comma 5 introduce una specificazione per i reati commessi dopo il 18 ottobre 2021 (data della legge delega 134/2021): nei procedimenti dei commi 1 e 2, se la sospensione della prescrizione è disposta ex art. 159, n. 3-bis, si applica l'ultimo comma di tale articolo come modificato dal decreto. Il comma 5-bis fissa, per i reati non soggetti all'art. 159 n. 3-bis nel testo nuovo, il termine delle ricerche ex art. 420-quater, comma 3, c.p.p. pari al termine di prescrizione previsto per il reato.
Domande frequenti
Cosa accade se l'ordinanza di procedersi in assenza era già stata pronunciata?
Continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia di assenza, comprese le norme sulle nullità in appello e sulla rescissione del giudicato.
Le sospensioni del processo ex vecchio art. 420-quater che fine fanno?
Se l'imputato non è ancora stato rintracciato, il giudice non dispone nuove ricerche secondo la disciplina vecchia, ma applica direttamente il nuovo art. 420-quater (con i correlati artt. 420-quinquies e 420-sexies).
Da quando si applicano le nuove regole sulle impugnazioni in assenza?
Alle sole impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto. Per quelle anteriori valgono le vecchie regole.
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