In sintesi
- Norma transitoria sulla restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1, c.p.p.
- Per reati commessi prima del 1° gennaio 2020, il tempo tra scadenza del termine per impugnare e notifica dell'ordinanza di restituzione non si calcola ai fini della prescrizione.
- Si evita che l'attesa del provvedimento di restituzione consumi il termine prescrizionale del reato.
- Soluzione equilibrata tra esigenze di tutela del condannato e funzionalità del meccanismo prescrizionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 88 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall’articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all’ articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione. Note all’art. 88: – Per gli articoli 174 e 585 del codice di procedura penale si vedano rispettivamente le note agli articoli 11 e 33.
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Commento
L'art. 88 disciplina, per un'ipotesi circoscritta ma di forte impatto pratico, il rapporto tra restituzione nel termine e prescrizione del reato. È una norma intertemporale che protegge l'equilibrio del sistema dalla discrasia tra due istituti che operano in tempi diversi.
L'istituto di partenza
L'art. 175, comma 2.1, c.p.p. consente di restituire il condannato nel termine per impugnare quando egli dimostri di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. È un rimedio fondamentale, in particolare nei casi di processo in assenza, per garantire il diritto al ricorso effettivo.
Il problema specifico
Tra la scadenza ordinaria dei termini per impugnare (art. 585 c.p.p.) e il momento in cui il condannato apprende dell'ordinanza che lo restituisce nel termine, può passare molto tempo, durante il quale la prescrizione continuerebbe a decorrere. Per reati relativamente "vecchi" e con prescrizione breve si rischierebbe che il rimedio della restituzione divenga concretamente inutilizzabile.
La soluzione: neutralizzazione temporale
Il comma 1 stabilisce che, nei procedimenti per reati commessi prima del 1° gennaio 2020, ai fini della prescrizione non si tiene conto del tempo intercorso tra scadenza del termine per impugnare ex art. 585 c.p.p. e notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione. Si tratta di una sospensione "in retrospettiva" del tempo prescrizionale, applicata in modo selettivo solo a un determinato bacino di reati.
Il significato della soglia del 1° gennaio 2020
La data del 1° gennaio 2020 segna l'entrata in vigore della riforma della prescrizione operata dalla L. 3/2019 (cd. spazza-corrotti), che ha introdotto la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Per i reati anteriori la prescrizione continuava a correre anche dopo, ragione per cui il legislatore ha sentito l'esigenza di disciplinare il "buco" temporale tra impugnazione potenziale e ordinanza.
Domande frequenti
A quali reati si applica l'art. 88?
Esclusivamente ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020. Per i reati successivi opera direttamente la disciplina ordinaria della prescrizione che già prevede la sospensione dopo la sentenza di primo grado.
Come si calcola il tempo neutralizzato?
Si esclude dal computo della prescrizione l'intervallo che va dalla scadenza dei termini per impugnare ex art. 585 c.p.p. alla notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine.
La norma incide sull'esito della restituzione?
No, agisce solo sul piano del calcolo della prescrizione: la restituzione segue le regole ordinarie dell'art. 175 c.p.p. La norma transitoria evita che, una volta concessa, sia svuotata di senso dalla prescrizione già maturata.
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