- Disciplina ponte per il deposito di atti, documenti e istanze sino all'attivazione del processo penale telematico.
- Consente il deposito via PEC, dall'indirizzo del difensore agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati nel provvedimento DGSIA.
- Il deposito è tempestivo se effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza; si possono usare più PEC se eccede la dimensione massima.
- L'atto di impugnazione richiede firma digitale del difensore e indicazione degli allegati in copia informatica per immagine sottoscritta per conformità.
- Sono indicate ipotesi tassative di inammissibilità per impugnazioni non conformi (sottoscrizione, PEC mittente, PEC destinatario).
Testo dell'articoloVigente
Art. 87 Bis D.Lgs. 150/2022 — (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 . Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
2. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.
4. L’atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio del giudice dell’impugnazione, individuato ai sensi del comma
1. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 . Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’ articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale .
7. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 591 del codice di procedura penale , nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.
9. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2
Commento
L'art. 87 bis è la disposizione transitoria che colma il vuoto tra l'entrata in vigore della riforma e la piena operatività del processo penale telematico. La sua centralità sta nel rendere immediatamente operativo, già in regime intermedio, un canale digitale strutturato di deposito atti.
La cornice temporale
La norma opera fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dall'art. 87, commi 1 e 3, o sino al diverso termine ivi indicato per specifici uffici e atti. È quindi una disciplina di transizione, destinata ad essere sostituita dal regime ordinario telematico ma fondamentale per consentire alla giustizia penale di non arenarsi durante il periodo di adeguamento tecnico.
Il deposito via PEC: meccanismo
Il comma 1 attribuisce valore legale al deposito di atti, documenti e istanze mediante invio dall'indirizzo PEC inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE, art. 7 d.m. 44/2011) verso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati con provvedimento DGSIA. Il provvedimento fissa anche le specifiche tecniche su formati e firme digitali. Se la dimensione massima viene superata, il deposito può articolarsi in più messaggi consecutivi. La tempestività è ancorata alle ore 24 del giorno di scadenza.
Gestione amministrativa nel fascicolo
Il comma 2 affida al personale di cancelleria due compiti specifici: annotare nel registro la data di ricezione e inserire l'atto nel fascicolo telematico; inserire una copia analogica nel fascicolo cartaceo, indicando data di ricezione e PEC di provenienza. La duplicazione - digitale e analogica - garantisce continuità della tenuta del fascicolo durante la fase di doppio binario.
La disciplina speciale per le impugnazioni
I commi 3-6 sono dedicati alle impugnazioni. L'atto deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore secondo le modalità del provvedimento DGSIA e contenere indicazione specifica degli allegati, trasmessi come copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente per conformità all'originale. L'atto viaggia dalla PEC del difensore alla PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Per riesame e appello cautelare l'atto viene invece trasmesso al tribunale del riesame ex art. 309, comma 7, c.p.p.
Cause di inammissibilità
Il comma 7 elenca tre ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione: mancata sottoscrizione digitale del difensore; trasmissione da PEC non presente nel REGINDE; trasmissione a PEC non riferibile all'ufficio competente. Il giudice dichiara l'inammissibilità anche d'ufficio (comma 8), con esecuzione del provvedimento impugnato. Si tratta di rischi tecnici-formali concreti, su cui il difensore deve esercitare un controllo rigoroso prima dell'invio.
Domande frequenti
Per quanto tempo si può usare la PEC come canale di deposito alternativo?
Fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dall'art. 87, o al diverso termine ivi indicato per specifici uffici e atti.
Quali sono le cause di inammissibilità dell'impugnazione via PEC?
Mancata sottoscrizione digitale dell'atto, trasmissione da PEC non presente nel REGINDE, trasmissione a PEC non riferibile all'ufficio competente. In tutti i casi l'inammissibilità è dichiarabile d'ufficio dal giudice.
Si può inviare l'impugnazione in più PEC se gli allegati sono pesanti?
Sì: il comma 1 prevede espressamente l'invio frazionato in più messaggi PEC quando viene superata la dimensione massima fissata dal provvedimento DGSIA.
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