Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 85 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’ articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l’ articolo 346 del codice di procedura penale .

2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis , 612-bis e 612-ter del codice penale , commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto. 11

In sintesi

  • Disciplina il diritto intertemporale per i reati divenuti perseguibili a querela in base al decreto, se commessi prima della sua entrata in vigore.
  • Il termine per la querela decorre dall'entrata in vigore se la persona offesa aveva già notizia del fatto.
  • Le misure cautelari personali perdono efficacia se entro 20 giorni l'autorità giudiziaria non acquisisce la querela.
  • Eccezione per reati ex artt. 609-bis, 612-bis, 612-ter c.p. connessi a delitti diventati perseguibili a querela: si continua d'ufficio.
Indice dei contenuti

L'art. 85 affronta uno dei nodi pratici più delicati della riforma: cosa succede ai procedimenti già aperti per reati che, in virtù del decreto, passano dalla procedibilità d'ufficio alla procedibilità a querela. La norma traccia regole transitorie chiare per evitare vuoti di tutela e nullità incrociate.

Il principio: decorrenza del termine dall'entrata in vigore

Il comma 1 stabilisce che, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto ma che il decreto stesso rende perseguibili a querela, il termine per proporre la querela (ordinariamente tre mesi ex art. 124 c.p.) decorre dalla data di entrata in vigore del decreto, sempre che la persona offesa abbia avuto in precedenza notizia del fatto. Si tratta di una soluzione equilibrata: il legislatore non penalizza la persona offesa che non aveva ragione di conoscere il fatto, ma fissa un punto di partenza certo per i casi ordinari.

L'impatto sulle misure cautelari

Il comma 2 affronta una situazione delicata: il procedimento è in corso, esiste una misura cautelare personale, ma manca la querela perché finora non era necessaria. La norma impone alla magistratura, entro venti giorni dall'entrata in vigore, di acquisire la querela; in mancanza la misura cautelare perde efficacia. L'autorità giudiziaria deve effettuare ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante questo termine i termini ex art. 303 c.p.p. sono sospesi, per evitare scadenze automatiche durante la fase di acquisizione.

L'applicazione dell'art. 346 c.p.p.

Il comma 2-bis prevede che, durante la pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, si applichi l'art. 346 c.p.p., norma che disciplina gli atti compiuti in attesa della querela: si possono adottare provvedimenti urgenti ma il procedimento resta in sospensione operativa.

La clausola di salvezza per i reati di violenza

Il comma 2-ter contiene un'eccezione rilevante: per i delitti ex artt. 609-bis (violenza sessuale), 612-bis (stalking) e 612-ter (revenge porn) c.p., commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, se connessi con altro delitto divenuto perseguibile a querela, si continua a procedere d'ufficio. Il legislatore tutela la posizione della persona offesa in fattispecie particolarmente delicate, evitando che la connessione con altro reato riduca la tutela penale.

Casi pratici

Caso 1: lesioni con misura cautelare pendente

Tizio è in custodia cautelare per un reato che, con la riforma, diventa perseguibile a querela. L'autorità giudiziaria deve, entro venti giorni dall'entrata in vigore, attivarsi per acquisire la querela: se la persona offesa Sempronio non viene rintracciata o non vuole querelarsi, la misura cautelare cessa.

Caso 2: stalking connesso ad altro reato

Caio è imputato di stalking ex art. 612-bis c.p. unitamente a un altro delitto che, con la riforma, diventa perseguibile a querela. Per espressa clausola di salvezza, lo stalking continua a essere procedibile d'ufficio anche dopo l'entrata in vigore del decreto, indipendentemente dalle scelte della persona offesa.

Domande frequenti

Quando inizia a decorrere il termine per la querela nei procedimenti pendenti?

Dall'entrata in vigore del decreto, sempre che la persona offesa avesse già avuto notizia del fatto. Se la notizia è successiva il termine decorre dal momento della conoscenza, secondo la regola generale dell'art. 124 c.p.

Cosa succede se non si acquisisce la querela entro 20 giorni?

La misura cautelare personale in corso perde efficacia. È uno dei rari casi in cui il legislatore ha previsto un effetto automatico così stringente sulla cautela in pendenza di un adempimento procedurale.

I termini di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. continuano a decorrere?

No. Durante la pendenza del termine per acquisire la querela (i 20 giorni indicati al comma 2) i termini di durata massima della custodia sono sospesi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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