Art. 86 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Per le querele presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell’articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell’ articolo 157, commi 1 , 2 , 3 , 4 e 8, del codice di procedura penale . Note all’art. 86: – Si riporta il testo dell’articolo 33 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 : “Art.33 (Domicilio della persona offesa). –
1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo. – Per l’ articolo 157 del codice di procedura penale si vedano le note all’articolo 10.
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In sintesi
Norma transitoria sulle notificazioni al querelante per querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto.
Restano applicabili le regole dell'art. 33 disp. att. c.p.p.: domicilio eletto presso il difensore se nominato.
In mancanza di nomina del difensore, notifica al domicilio dichiarato o eletto dal querelante.
Se manca anche l'elezione di domicilio, si applica l'art. 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8.
Indice dei contenuti
L'art. 86 è una disposizione tecnica che disciplina le modalità di notifica al querelante per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, garantendo continuità con il regime previgente.
Il contesto: querelante e domicilio
La querela è atto centrale del procedimento penale e la notifica degli atti al querelante è momento cruciale per il diritto di partecipazione della persona offesa. La riforma Cartabia ha introdotto nuove regole sul domicilio digitale e sulla notifica telematica, ma per le querele già depositate occorreva una disciplina di chiusura.
La regola: continuità con l'art. 33 disp. att.
Il comma 1 stabilisce che per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto le notificazioni si eseguono ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del c.p.p. (d.lgs. 271/1989), che prevede che il domicilio della persona offesa con difensore nominato si intenda eletto presso quest'ultimo.
L'ipotesi di assenza di difensore
Il comma 2 disciplina i casi residui. Se il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono al domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza, si applica per analogia l'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p., norma generale sulla prima notifica all'imputato non detenuto, qui usata in modo "ritagliato" per identificare luoghi alternativi di consegna.
Significato pratico
La norma evita che la persona offesa veda interrompersi il flusso comunicativo per effetto della riforma. La disciplina previgente, ben conosciuta dagli operatori, continua a regolare le querele presentate prima del 30 dicembre 2022. Per le querele nuove, invece, si applicheranno le regole introdotte dalla riforma sulla notifica telematica e sul domicilio digitale.
Casi pratici
Caso 1: querela con difensore
Tizio ha sporto querela il 1° novembre 2022 nominando contestualmente un avvocato. Tutte le notificazioni successive all'entrata in vigore della riforma vengono indirizzate al difensore, in applicazione dell'art. 33 disp. att. c.p.p.
Caso 2: querela senza domicilio
Caio ha sporto querela senza nominare difensore e senza eleggere domicilio. La cancelleria, dovendo procedere a una notifica, applica l'art. 157, commi 1-4 e 8 c.p.p., consegnando l'atto secondo l'ordine previsto da quella disposizione.
Domande frequenti
A chi si notifica se il querelante ha nominato un difensore?
Al difensore: l'art. 33 disp. att. c.p.p. prevede che il domicilio della persona offesa con difensore si intenda eletto presso quest'ultimo.
Cosa accade se non c'è né difensore né elezione di domicilio?
Si applica per analogia l'art. 157 c.p.p. nei commi richiamati, che individua luoghi alternativi di notifica (abitazione, luogo di lavoro, mani di familiari conviventi, ecc.).
La norma si applica alle querele depositate dopo l'entrata in vigore?
No. Disciplina solo le querele già presentate prima del 30 dicembre 2022. Per le successive opera il regime riformato.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 86 è una disposizione tecnica che disciplina le modalità di notifica al querelante per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, garantendo continuità con il regime previgente.
Il contesto: querelante e domicilio
La querela è atto centrale del procedimento penale e la notifica degli atti al querelante è momento cruciale per il diritto di partecipazione della persona offesa. La riforma Cartabia ha introdotto nuove regole sul domicilio digitale e sulla notifica telematica, ma per le querele già depositate occorreva una disciplina di chiusura.
La regola: continuità con l'art. 33 disp. att.
Il comma 1 stabilisce che per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto le notificazioni si eseguono ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del c.p.p. (d.lgs. 271/1989), che prevede che il domicilio della persona offesa con difensore nominato si intenda eletto presso quest'ultimo.
L'ipotesi di assenza di difensore
Il comma 2 disciplina i casi residui. Se il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono al domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza, si applica per analogia l'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p., norma generale sulla prima notifica all'imputato non detenuto, qui usata in modo "ritagliato" per identificare luoghi alternativi di consegna.
Significato pratico
La norma evita che la persona offesa veda interrompersi il flusso comunicativo per effetto della riforma. La disciplina previgente, ben conosciuta dagli operatori, continua a regolare le querele presentate prima del 30 dicembre 2022. Per le querele nuove, invece, si applicheranno le regole introdotte dalla riforma sulla notifica telematica e sul domicilio digitale.
Casi pratici
Caso 1: querela con difensore
Tizio ha sporto querela il 1° novembre 2022 nominando contestualmente un avvocato. Tutte le notificazioni successive all'entrata in vigore della riforma vengono indirizzate al difensore, in applicazione dell'art. 33 disp. att. c.p.p.
Caso 2: querela senza domicilio
Caio ha sporto querela senza nominare difensore e senza eleggere domicilio. La cancelleria, dovendo procedere a una notifica, applica l'art. 157, commi 1-4 e 8 c.p.p., consegnando l'atto secondo l'ordine previsto da quella disposizione.
Domande frequenti
A chi si notifica se il querelante ha nominato un difensore?
Al difensore: l'art. 33 disp. att. c.p.p. prevede che il domicilio della persona offesa con difensore si intenda eletto presso quest'ultimo.
Cosa accade se non c'è né difensore né elezione di domicilio?
Si applica per analogia l'art. 157 c.p.p. nei commi richiamati, che individua luoghi alternativi di notifica (abitazione, luogo di lavoro, mani di familiari conviventi, ecc.).
La norma si applica alle querele depositate dopo l'entrata in vigore?
No. Disciplina solo le querele già presentate prima del 30 dicembre 2022. Per le successive opera il regime riformato.