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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma transitoria sulle notificazioni al querelante per querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto.
  • Restano applicabili le regole dell'art. 33 disp. att. c.p.p.: domicilio eletto presso il difensore se nominato.
  • In mancanza di nomina del difensore, notifica al domicilio dichiarato o eletto dal querelante.
  • Se manca anche l'elezione di domicilio, si applica l'art. 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8.

Testo dell'articoloVigente

Art. 86 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Per le querele presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell’articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .

2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell’ articolo 157, commi 1 , 2 , 3 , 4 e 8, del codice di procedura penale . Note all’art. 86: – Si riporta il testo dell’articolo 33 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 : “Art.33 (Domicilio della persona offesa). –

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo. – Per l’ articolo 157 del codice di procedura penale si vedano le note all’articolo 10.

Commento

L'art. 86 è una disposizione tecnica che disciplina le modalità di notifica al querelante per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, garantendo continuità con il regime previgente.

Il contesto: querelante e domicilio

La querela è atto centrale del procedimento penale e la notifica degli atti al querelante è momento cruciale per il diritto di partecipazione della persona offesa. La riforma Cartabia ha introdotto nuove regole sul domicilio digitale e sulla notifica telematica, ma per le querele già depositate occorreva una disciplina di chiusura.

La regola: continuità con l'art. 33 disp. att.

Il comma 1 stabilisce che per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto le notificazioni si eseguono ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del c.p.p. (d.lgs. 271/1989), che prevede che il domicilio della persona offesa con difensore nominato si intenda eletto presso quest'ultimo.

L'ipotesi di assenza di difensore

Il comma 2 disciplina i casi residui. Se il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono al domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza, si applica per analogia l'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p., norma generale sulla prima notifica all'imputato non detenuto, qui usata in modo "ritagliato" per identificare luoghi alternativi di consegna.

Significato pratico

La norma evita che la persona offesa veda interrompersi il flusso comunicativo per effetto della riforma. La disciplina previgente, ben conosciuta dagli operatori, continua a regolare le querele presentate prima del 30 dicembre 2022. Per le querele nuove, invece, si applicheranno le regole introdotte dalla riforma sulla notifica telematica e sul domicilio digitale.

Domande frequenti

A chi si notifica se il querelante ha nominato un difensore?

Al difensore: l'art. 33 disp. att. c.p.p. prevede che il domicilio della persona offesa con difensore si intenda eletto presso quest'ultimo.

Cosa accade se non c'è né difensore né elezione di domicilio?

Si applica per analogia l'art. 157 c.p.p. nei commi richiamati, che individua luoghi alternativi di notifica (abitazione, luogo di lavoro, mani di familiari conviventi, ecc.).

La norma si applica alle querele depositate dopo l'entrata in vigore?

No. Disciplina solo le querele già presentate prima del 30 dicembre 2022. Per le successive opera il regime riformato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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