Testo dell'articoloVigente
Art. 88 Bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Le disposizioni degli articoli 335-quater , 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale , come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’ articolo 335 del codice di procedura penale , nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall’ articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’ articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale , anche quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell’ articolo 335-quater del codice di procedura penale , come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405 , 406 , 407 , 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell’articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 88 bis affronta un nodo intertemporale particolarmente delicato: le riforme sulla fase delle indagini preliminari (introdotti dall'art. 335-quater sul controllo del giudice sui termini di iscrizione, dall'art. 407-bis sulla discovery e dall'art. 415-ter sulle determinazioni del PM dopo la chiusura delle indagini) non si calano sui procedimenti già pendenti, salvo l'eccezione per le iscrizioni relative a reati commessi dopo l'entrata in vigore.
Il principio: pendenza alla data di entrata in vigore
Il comma 1 individua la condizione di pendenza con riferimento all'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p. Se al 30 dicembre 2022 l'iscrizione era già avvenuta, le nuove norme non si applicano. La stessa esclusione opera per le notizie di reato iscritte successivamente quando ricorrono le condizioni di connessione ex art. 12 c.p.p. e, per i delitti dell'art. 407, comma 2, c.p.p., quando ricorrono le condizioni dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p.
L'eccezione per i reati nuovi
Nonostante la regola di non applicazione, l'art. 335-quater c.p.p. si applica in ogni caso alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo l'entrata in vigore del decreto. Il legislatore ha voluto preservare quanto meno l'effettività del controllo del giudice sui termini di iscrizione per i fatti nuovi, anche quando il procedimento si innesta su un'indagine preesistente.
La continuità della disciplina previgente
Il comma 2 stabilisce che ai procedimenti pendenti continuano ad applicarsi gli artt. 405, 406, 407, 412 e 415-bis c.p.p. e l'art. 127 disp. att. c.p.p. nel testo vigente prima del decreto. Si tratta delle norme che governano termini delle indagini, proroghe, avocazione e avviso di conclusione delle indagini: un "corpus" intero che resta in vita per le indagini iniziate prima della riforma.
Razionalità del modello
La scelta di legare la non applicazione alla iscrizione della notizia di reato anziché, ad esempio, al momento di commissione del fatto, risponde a un'esigenza di certezza: una volta che il PM ha avviato il procedimento sotto un determinato regime, esso prosegue secondo quel regime, evitando salti normativi nel mezzo dell'indagine.
Casi pratici
Caso 1: indagine iscritta nel 2021
Tizio è indagato per un fatto del 2020, con iscrizione del 2021. Le nuove regole degli artt. 407-bis e 415-ter c.p.p. non si applicano: il PM seguirà i termini e le modalità del testo previgente. Il difensore deve impostare le strategie su quel quadro normativo.
Caso 2: nuova iscrizione per fatto commesso nel 2023
Nel medesimo procedimento, il PM iscrive nel 2023 una nuova notizia di reato per un fatto commesso dopo l'entrata in vigore del decreto. Per quella iscrizione, l'art. 335-quater c.p.p. trova applicazione, consentendo al difensore di Caio di sollecitare il controllo del giudice sul rispetto del termine di iscrizione.
Domande frequenti
Quando si applicano le nuove regole sulla discovery e sui termini delle indagini?
Ai procedimenti con iscrizione della notizia di reato successiva all'entrata in vigore del decreto, salvo i casi di connessione con un'indagine pendente che ricadono nella disciplina previgente.
L'art. 335-quater c.p.p. si applica anche a indagini in corso?
Solo se le iscrizioni nuove hanno ad oggetto reati commessi dopo l'entrata in vigore del decreto. La norma sul controllo del giudice è infatti l'unica espressamente "salvata" anche nei procedimenti già pendenti.
Cosa significa per il difensore?
Significa verificare la data di iscrizione e la data di commissione del fatto per stabilire quale regime di indagini si applichi: nei procedimenti pendenti si guarda al vecchio testo del c.p.p., salvo l'eccezione dell'art. 335-quater.