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Art. 335 c.p. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
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In sintesi
Chi ha custodia di cosa sequestrata e per colpa ne cagiona distruzione o dispersione è punito fino a sei mesi di reclusione o multa fino a 309 euro.
Ratio
Mentre l'art. 334 punisce il dolo (sottrazione consapevole e intenzionale), l'art. 335 tutela la custodia di beni sequestrati dal punto di vista colposo. Il custode di una cosa sequestrata assume un dovere specifico: mantenerla integra e disponibile per il procedimento. Se per negligenza, imprudenza, imperizia, o mancanza di diligenza ne cagiona la distruzione o la dispersione, commette un reato. La norma riconosce che il custode è spesso un soggetto passivo (magistrato, agente di polizia, impiegato) che non agisce dolosamente, ma per incuria. La pena è conseguentemente ridotta rispetto all'art. 334.
Analisi
La norma descrive il fatto come: «chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro... per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione». L'elemento caratterizzante è la «colpa», non il dolo: insufficiente diligenza, mancanza di precauzioni, violazione di doveri di custodia. La struttura è bipartita: la prima parte colpisce chi «cagiona» distruzione o dispersione; la seconda chi «agevola» la sottrazione o la soppressione (una condotta più leggera, dove la colpa assume forma di facilitazione non intenzionale). La pena è reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro.
Quando si applica
Esempi: un agente di polizia che, per distrazione, lascia incustodito un deposito di armi sequestrate, permettendone il furto; un impiegato comunale che non conserva adeguatamente documenti sequestrati, causandone la deteriorazione; un custode che non osserva le regole di conservazione (es. mancata protezione da umidità), causando danno ai beni. La fattispecie non si applica se il danno avviene per forza maggiore, caso fortuito non prevedibile, o se il custode ha osservato la massima diligenza possibile.
Connessioni
L'art. 335 è strettamente correlato all'art. 334 (sottrazione dolosa): mentre l'uno punisce il dolo, l'altro punisce la colpa nel medesimo ambito. Entrambi si inseriscono nel Capo VI (Delitti contro la pubblica amministrazione) e sono funzionali alla tutela della custodia processuale e amministrativa. Rimandi normativi al Codice di Procedura Penale (artt. 253-268 su sequestro) e alla disciplina della custodia cautelare in diritto processuale civile e amministrativo.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra art. 334 e art. 335?
L'art. 334 punisce il dolo (sottrazione volontaria); l'art. 335 punisce la colpa (negligenza, distrazione, imperizia). Le pene sono diverse: art. 334 fino a 3 anni, art. 335 fino a 6 mesi.
Se il bene viene rubato dal custode per colpa (lo lascia incustodito), è art. 335?
Sì, se la sottrazione avviene perché il custode per negligenza non ha vigilato adeguatamente, rientra nell'art. 335 ('agevola la sottrazione') anziché art. 334 (sottrazione dolosa).
Il custode è obbligato ad osservare una specifica diligenza?
Sì. Il custode assume il dovere di osservare la «massima diligenza» per preservare i beni. Se non lo fa e il bene è danneggiaìto, rischia di essere punito per colpa.
Se il sequestro è annullato prima del danneggiamento, rimango punibile?
Se il sequestro era valido al momento della custodia e del danneggiamento, l'annullamento successivo non estingue automaticamente la responsabilità colposa. Tuttavia, la questione richiede una valutazione legale caso per caso.
Come posso provare che non ho agito colposamente?
Dimostrando di aver osservato tutti i protocolli di custodia, di aver esercitato diligenza ordinaria e straordinaria, e che il danno è dovuto a caso fortuito o forza maggiore non prevedibile. La documentazione (registri, rapporti, testimonianze) sostiene la prova.
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