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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 333 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 332 - Art. 332 Codice Penale: Abrogato→Cod. pen. art. 334 - Art. 334 c.p.: Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 331 c.p.: Interruzione di un servizio pubblico o di pubblic→Art. 335 c.p.: Violazione colposa di doveri inerenti alla custod→Articolo 335-bis Codice Penale: Disposizioni patrimoniali→Art. 330 Codice Penale: Abrogato→Art. 336 c.p.: Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale→Art. 329 c.p.: Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un mi→Articolo 337 Codice Penale: Resistenza a un pubblico ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato. Disposizione storica scomparsa dall'ordinamento penale italiano, priva di applicazione contemporanea.
Ratio
L'articolo 333 è stato rimosso dall'ordinamento penale italiano nel corso delle successive riforme legislative. La sua abrogazione rappresenta una decisione del legislatore di eliminare una fattispecie penale che, nel contesto normativo moderno, non è stata ritenuta più essenziale. Come altre norme abrogate, possiede solamente rilevanza storica per la comprensione dell'evoluzione della disciplina penale.
Analisi
Non essendo la norma più vigente, non è possibile effettuare un'analisi tecnica della sua struttura articolata, dei commi, o degli elementi costitutivi. L'assenza totale dall'ordinamento significa che la disposizione, nel suo testo e nei suoi effetti, è completamente priva di rilevanza giuridica contemporanea. Ogni tentativo di applicarla comporterebbe un'applicazione della norma abrogatoria, non della norma stessa.
Quando si applica
Non si applica in alcun caso a nessun fatto. Per fattispecie che storicamente avrebbero ricaduto nell'ambito dell'art. 333, è necessario verificare se la legislazione vigente contempla una norma sostitutiva con funzione tutelare equivalente o simile. Se nessuna norma moderna disciplina il fatto, esso non è penalmente rilevante. La consultazione dell'art. 333 è utile esclusivamente a scopo storico, comparatistico, o per l'ermeneutica di sentenze antecedenti all'abrogazione.
Connessioni
L'art. 333, come altri articoli abrogati del Capo VI (Delitti contro la pubblica amministrazione), si integrava nel sistema originario del Titolo II del Codice Penale. La sua scomparsa è legata a riordini generali della materia. La comprensione del perché è stato abrogato richiede uno studio della legislazione del dopoguerra e delle riforme successive, nonché consultazione di commentari specialistici che tracciano l'evoluzione normativa della disciplina della pubblica amministrazione nel diritto penale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, studioso di diritto costituzionale e penale, sta conducendo una ricerca sulle garanzie dei diritti dei cittadini dagli anni Quaranta ai Settanta. Scopre che l'art. 333 era applicato in quel periodo. Consultando la legislazione vigente, constata l'abrogazione. Per capire come la tutela è stata trasferita o eliminata, Tizio ricerca le riforme successive e i commentari storici che spiegano il processo di ristrutturazione del Capo VI.
Caso 2: Caso 2
Caio, giudice anziano, sta rivedendo una sentenza penale degli anni Sessanta per motivazioni storiche. La sentenza cita l'art. 333 in modo rilevante per la decisione. Caio verifica che la norma è abrogata e, nel suo articolo o nell'analisi storica, chiarisce ai lettori che il panorama normativo è cambiato radicalmente e che una simile sentenza non potrebbe essere replicata oggi con la stessa base legale.
Domande frequenti
L'articolo 333 del CP è vigente?
No. L'articolo è stato completamente abrogato e non è applicabile a nessun fatto moderno.
Se commetto un fatto che un tempo avrebbe violato l'art. 333, cosa rischio?
Dipende dalla legislazione vigente. Se la legge moderna prevede una norma che tutela lo stesso bene, sei punito secondo quella norma. Se non esiste norma corrispondente, il fatto non è penalmente rilevante.
Dove posso trovare informazioni sull'art. 333 abrogato?
In edizioni storiche del Codice Penale, in monografie specializzate di diritto penale amministrativo, o consultando archivi legislativi e bibliotecas giuridiche.
Quando è stato abrogato l'art. 333?
La data esatta richiede una ricerca nelle fonti legislative storiche. L'abrogazione è avvenuta in seguito a una riforma legislativa dopo il 1931.
Posso usare l'art. 333 nella mia difesa legale?
No. Una norma abrogata non può essere usata in una difesa contemporanea. Se hai una questione penale, devi identificare la norma vigente che si applica al tuo caso.
Fonti consultate: 2 fontei verificate