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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per imprese individuali: titolare e direttore tecnico.
  • Per società di capitali: legale rappresentante, amministratori, soci sopra il 5% nei consorzi, socio unico.
  • Per società di persone: tutti i soci (snc) o accomandatari (sas).
  • Per società estere: rappresentanti stabili sul territorio italiano.
  • Per concessionari giochi pubblici: anche soci oltre il 2%, coniuge non separato e direttore generale.
  • L'informazione antimafia si estende ai familiari conviventi maggiorenni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 85 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete , deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell' articolo 2615-ter del codice civile , per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile , al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all' articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all' articolo 2508 del codice civile , a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune ; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' articolo 2477 del codice civile , al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In sintesi

  • Per imprese individuali: titolare e direttore tecnico.
  • Per società di capitali: legale rappresentante, amministratori, soci sopra il 5% nei consorzi, socio unico.
  • Per società di persone: tutti i soci (snc) o accomandatari (sas).
  • Per società estere: rappresentanti stabili sul territorio italiano.
  • Per concessionari giochi pubblici: anche soci oltre il 2%, coniuge non separato e direttore generale.
  • L'informazione antimafia si estende ai familiari conviventi maggiorenni.
Indice dei contenuti

La mappa dei soggetti da verificare

L'articolo 85 è una delle norme più consultate del Libro II. Indica analiticamente chi va sottoposto a verifica antimafia in funzione della struttura giuridica dell'impresa. La logica è ricostruire la catena del controllo effettivo: non basta verificare l'amministratore formale se la struttura proprietaria rinvia ad altri soggetti potenzialmente esposti.

Imprese individuali

Per le imprese individuali il perimetro è semplice: titolare e direttore tecnico, quando previsto. La verifica raggiunge la persona fisica che corrisponde univocamente all'impresa. Il direttore tecnico è figura tipica delle imprese di costruzioni e di altri settori normati.

Società di capitali

Per le società di capitali la disciplina è articolata. Vanno sempre verificati legale rappresentante e amministratori. Nei consorzi e società consortili la verifica raggiunge i consorziati con partecipazione almeno del 5%. Quando i soci sono pari o inferiori a quattro la verifica si estende al socio di maggioranza, e nella società con socio unico al socio stesso. La soglia del 5% nei consorzi e il regime per la srl ristretta o unipersonale mirano a intercettare i veri centri decisionali.

Società di persone e contratti di rete

Per snc tutti i soci, per sas gli accomandatari. Per i consorzi dell'articolo 2602 c.c. rappresentanti e imprese consorziate. Per i raggruppamenti temporanei tutte le imprese partecipanti. Per i contratti di rete la verifica raggiunge le imprese aderenti e, se presente, l'organo comune. La regola riflette il principio che ovunque ci sia un soggetto economico che può influenzare l'operazione, lì serve la verifica.

Estensioni innovative: organi di controllo e modello 231

Il comma 2-bis estende la verifica a sindaci, sindaco unico ex articolo 2477 c.c., organismi di vigilanza ex articolo 6 D.Lgs. 231/2001. La scelta è coerente: chi vigila sulla legalità interna deve essere a sua volta esente da rischio infiltrativo. Per la srl che ha nominato il sindaco unico la verifica si estende anche a quella figura.

Società estere e concessionari di giochi

Le società estere senza sede secondaria con rappresentanza stabile sono verificate nei soggetti che ne esercitano amministrazione, rappresentanza o direzione (comma 2-ter). Per le società concessionarie di giochi pubblici il comma 2-quater abbassa la soglia di rilevanza al 2%, estende la verifica al coniuge non separato e ai direttori generali. È un regime rafforzato per un settore tradizionalmente esposto.

Familiari conviventi e informazione antimafia

Il comma 3 stabilisce che l'informazione antimafia (non la comunicazione) si estende ai familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti già indicati. La ratio è chiara: la rete familiare può veicolare collegamenti rilevanti. La verifica resta documentale e si limita ai conviventi, escludendo familiari non conviventi.

Casi pratici

Caso 1: srl con quattro soci

Caso 2: Concessionario di giochi pubblici

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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