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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 85 cod. ass. – Albo delle imprese capogruppo

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

L’impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall’ISVAP.

2. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.

3. L’ISVAP può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell’albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo dei gruppi assicurativi.

5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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