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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Acquisizione standard tramite consultazione della banca dati nazionale unica.
  • Per casi residuali (art. 88 commi 2, 3, 3-bis) rilascio del prefetto competente per territorio.
  • Competenza: prefetto del luogo di residenza, sede legale o sede secondaria.
  • Cambio sede in corso di richiesta non muta la competenza.
  • Per società estere senza rappresentanza in Italia: prefetto del richiedente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 87 D.Lgs. 159/2011 — Competenza al rilascio della comunicazione antimafia

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis.

2. 2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia è rilasciata: a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all' articolo 2508 del codice civile ; b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al successivo capo V.

Commento

Il modello: consultazione diretta della banca dati

L'articolo 87 disegna un sistema a doppio livello. Modello principale: i soggetti richiedenti consultano direttamente la banca dati nazionale unica, ottenendo la comunicazione in tempo reale. Modello sussidiario: quando emergono profili problematici (articolo 88 commi 2, 3, 3-bis) interviene il prefetto, che effettua le verifiche e rilascia il documento finale.

Competenza territoriale del prefetto

Per i casi in cui occorre l'intervento del prefetto, il comma 2 fissa criteri precisi. Per persone fisiche, imprese, associazioni e consorzi: prefetto della provincia di residenza o sede legale. Per società estere con rappresentanza stabile in Italia: prefetto del luogo della sede secondaria. Per società estere prive di rappresentanza stabile: prefetto della provincia in cui ha sede il soggetto richiedente (la pubblica amministrazione o la stazione appaltante).

Il principio della perpetuatio competentiae

Il comma 2-bis cristallizza un principio importante: il cambio di sede legale o di sede secondaria successivo alla richiesta non muta la competenza del prefetto. La regola tutela l'ordinato svolgimento del procedimento e impedisce manovre dilatorie attuate proprio attraverso il trasferimento di sede in pendenza dei controlli.

Funzione operativa della banca dati

Il comma 3 sintetizza la funzione strumentale del sistema centralizzato: tutte le prefetture, per rilasciare la comunicazione, usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica. È un'infrastruttura essenziale che riduce tempi e costi del controllo.

Coordinamento con l'articolo 88

L'articolo 87 va letto in coordinamento con l'articolo 88. Quest'ultimo distingue il caso in cui dalla banca dati non emerge nulla (comunicazione immediata) da quello in cui emergono profili problematici (verifiche e rilascio del prefetto entro 30 giorni). La competenza fissata dall'articolo 87 opera in entrambi gli scenari ma assume rilievo pratico maggiore nel secondo.

Tutela della stabilità del procedimento

Il sistema, anche dopo l'apparente complessità, è razionale. La banca dati centralizza il dato, il prefetto territorialmente competente assume la decisione quando serve un giudizio non automatizzabile, la regola della perpetuatio impedisce dispersioni. L'obiettivo è coniugare rapidità del controllo e tenuta giuridica del provvedimento finale.

Casi pratici

Caso 1: Comunicazione immediata da banca dati

Caso 2: Verifica del prefetto dopo profilo critico

Domande frequenti

In quali casi serve il rilascio del prefetto?

Quando dalla banca dati emergono profili problematici di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, oppure quando il soggetto non risulta censito.

Quale prefetto è competente per società estera senza sede in Italia?

Il prefetto della provincia in cui ha sede il soggetto richiedente (di solito la PA o la stazione appaltante).

Posso spostare la sede per cambiare prefetto competente?

No, il comma 2-bis blocca questa possibilità: il cambio di sede dopo la richiesta non muta la competenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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