- In RTI: l'interdittiva di un'impresa non mandataria non si estende alle altre se sostituita prima della stipula.
- Termine di 30 giorni per la sostituzione se l'interdittiva sopravviene dopo la stipula.
- Stessa regola per i consorzi non obbligatori.
- Accertamenti preliminari del prefetto sulle imprese locali a rischio in caso di gare in zone esposte.
- L'accertamento di tentativi di infiltrazione comporta divieto di stipula a prescindere dal valore.
Testo dell'articoloVigente
Art. 95 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni relative ai contratti pubblici
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all' articolo 91, comma 6 , interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.
3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all' articolo 91, comma 6 , comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.
Stesso numero, altri codici
- Art. 95 Reg. (UE) 2024/1689 — Codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici
- Art. 95 Cod. Amb. — pianificazione del bilancio idrico
- Art. 95 D.Lgs. 209/2005 — Imprese obbligate
- Art. 95 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione di beni culturali
- Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione
- Articolo 95 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio della salvaguardia del raggruppamento
L'articolo 95 disciplina una situazione frequente nell'esecuzione di contratti pubblici. Un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio non obbligatorio partecipa a una gara o esegue un contratto, e successivamente emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa nei confronti di una sola delle imprese, diversa dalla mandataria. La norma evita che l'intero raggruppamento venga travolto.
Estromissione o sostituzione tempestiva
Il comma 1 prevede che le cause di divieto o sospensione dell'articolo 67 non operino nei confronti delle altre imprese se quella attinta dall'interdittiva è estromessa o sostituita prima della stipula del contratto. È una regola di buon senso: la prevenzione antimafia mira a non concludere con il soggetto a rischio, non a punire i partner incolpevoli del raggruppamento.
Sostituzione dopo la stipula
Quando l'interdittiva interviene dopo la stipula, la sostituzione può essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. Il termine consente di trovare un'impresa subentrante con caratteristiche idonee, mantenendo in vita il contratto per quanto possibile. Se la sostituzione non avviene nei termini, scattano le conseguenze ordinarie dell'articolo 94 (recesso, revoca).
Estensione ai consorzi non obbligatori
Il comma 2 estende la disciplina ai consorzi non obbligatori. La scelta è coerente: il consorzio non obbligatorio condivide con il RTI la natura di aggregazione di soggetti distinti, ciascuno con propria autonomia patrimoniale e gestionale. Per i consorzi obbligatori (ad esempio i consorzi stabili o di cooperative) la disciplina è più rigorosa, perché la commistione strutturale rende difficile il chirurgico isolamento dell'impresa interdittata.
Accertamenti preliminari del comma 3
Il comma 3 introduce un meccanismo proattivo. Il prefetto della provincia di esecuzione di contratti dell'articolo 91, comma 1, lettera a) (soglie comunitarie) è informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara. Svolge accertamenti preliminari sulle imprese locali a maggior rischio di infiltrazione. L'idea è anticipare la verifica antimafia rispetto al momento dell'aggiudicazione.
Conseguenze degli accertamenti preliminari
Se gli accertamenti preliminari rivelano una situazione da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, scatta il divieto di stipula del contratto, del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni e dei cottimi, indipendentemente dal valore. La soglia dei 150.000 euro dell'articolo 91 non opera in questa fase: la prevenzione è massima quando il rischio è specifico e già noto.
Coordinamento con la disciplina contrattuale
L'articolo 95 si raccorda con la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che ha confermato la prassi della verifica antimafia nelle gare di lavori pubblici. Le stazioni appaltanti predispongono nei bandi e nei contratti clausole che richiamano l'articolo 95, prevedendo espressamente i casi e le modalità di sostituzione dell'impresa interdittata.
Casi pratici
Caso 1: Sostituzione nel RTI
Caso 2: Accertamento preliminare prefettizio
Domande frequenti