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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Introduce il diritto di seguito (droit de suite): gli autori di opere d'arte e di manoscritti hanno diritto a un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera da parte dell'autore.
  • Conta la vendita che comporta l'intervento di professionisti del mercato dell'arte (case d'asta, gallerie, commercianti) come venditori, acquirenti o intermediari.
  • Il diritto non si applica se il venditore ha acquistato l'opera dall'autore meno di tre anni prima e il prezzo non supera 10.000 euro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 144 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro.

La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Introduce il diritto di seguito (droit de suite): gli autori di opere d'arte e di manoscritti hanno diritto a un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera da parte dell'autore.
  • Conta la vendita che comporta l'intervento di professionisti del mercato dell'arte (case d'asta, gallerie, commercianti) come venditori, acquirenti o intermediari.
  • Il diritto non si applica se il venditore ha acquistato l'opera dall'autore meno di tre anni prima e il prezzo non supera 10.000 euro.
Indice dei contenuti

Gli autori di opere d'arte e manoscritti hanno diritto a un compenso (diritto di seguito) sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima, quando intervengono professionisti del mercato dell'arte come case d'asta e gallerie.

Il diritto di seguito

L'art. 144 introduce il diritto di seguito (in francese droit de suite), un istituto di matrice europea che tutela gli autori delle arti figurative. L'idea di fondo è di equità: il pittore o lo scultore, a differenza dello scrittore o del musicista, vende di solito l'originale una sola volta, spesso a poco prezzo agli esordi. Se quell'opera, anni dopo, viene rivenduta a cifre molto più alte, è giusto che l'autore partecipi all'incremento di valore. Il diritto di seguito gli riconosce un compenso su ogni rivendita successiva.

Le vendite rilevanti

Non tutte le rivendite rilevano. Conta la vendita successiva alla prima cessione che comporta l'intervento di professionisti del mercato dell'arte - case d'asta, gallerie, commercianti - come venditori, acquirenti o intermediari. Le compravendite puramente private tra soggetti non professionali restano fuori. Si àncora così il diritto al circuito commerciale dell'arte, dove si concentrano le rivendite di valore.

L'esclusione delle rivendite ravvicinate

La norma prevede un'eccezione a tutela del mercato emergente. Il diritto non si applica quando il venditore ha acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima della rivendita e il prezzo non supera 10.000 euro. È pensata per non penalizzare le gallerie che sostengono i giovani artisti: la rivendita ravvicinata e di importo contenuto di un'opera comprata dall'autore non fa scattare il compenso. La legge precisa che la vendita si presume effettuata oltre i tre anni, salvo prova contraria a carico del venditore.

Un diritto a partecipazione

Il diritto di seguito non è un diritto a impedire la rivendita, ma a partecipare economicamente ad essa. È un compenso che segue l'opera nel suo percorso sul mercato, riconoscendo all'autore - e poi ai suoi eredi - una quota del valore che la sua creazione genera nel tempo. Gli articoli seguenti ne disciplinano l'oggetto (art. 145), la durata (art. 148), gli importi (art. 150) e la gestione tramite la SIAE.

Domande frequenti

Cos'è il diritto di seguito?

Il diritto degli autori di opere d'arte e manoscritti a un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera.

Quali vendite fanno scattare il compenso?

Quelle successive alla prima che coinvolgono professionisti del mercato dell'arte (case d'asta, gallerie, commercianti) come venditori, acquirenti o intermediari.

Le vendite tra privati rilevano?

No: serve l'intervento di un professionista del mercato dell'arte; le compravendite puramente private restano escluse.

Quando il diritto non si applica?

Se il venditore ha acquistato l'opera dall'autore meno di tre anni prima e il prezzo non supera 10.000 euro.

Perché esiste il diritto di seguito?

Per equità: consente all'artista di partecipare all'incremento di valore della propria opera, venduta una sola volta come originale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.