Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 146 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto di seguito spetta anche agli autori di Paesi extra-UE, ma solo se la loro legislazione riconosce lo stesso diritto agli autori italiani; agli extra-UE residenti in Italia è riservato il trattamento dei cittadini italiani.
La dimensione internazionale del diritto di seguito
L'art. 146 affronta l'applicazione del diritto di seguito agli autori stranieri, in particolare quelli di Paesi non appartenenti all'Unione europea. All'interno dell'UE il diritto è armonizzato e si applica uniformemente; per gli autori extra-UE la legge pone invece condizioni specifiche, ispirate al principio di reciprocità tipico dei rapporti internazionali.
La condizione di reciprocità
Il principio cardine è la reciprocità: agli autori di Paesi extra-UE (e ai loro aventi causa) il diritto di seguito è riconosciuto solo se la legislazione di quei Paesi prevede lo stesso diritto a favore degli autori italiani e dei loro aventi causa. È un meccanismo di scambio: l'Italia tutela gli autori stranieri nella misura in cui i loro Paesi tutelano gli autori italiani. Si incentivano così i Paesi terzi ad adottare il diritto di seguito, a beneficio reciproco degli artisti.
L'eccezione dei residenti in Italia
La norma prevede un'apertura significativa per chi vive nel nostro Paese. Agli autori extra-UE non cittadini italiani ma abitualmente residenti in Italia è riservato lo stesso trattamento previsto per i cittadini italiani. Qui prevale il criterio della residenza abituale sulla cittadinanza: chi ha stabilito in Italia il centro della propria vita gode della tutela piena, indipendentemente dalla reciprocità con il Paese d'origine.
Un equilibrio tra reciprocità e integrazione
L'art. 146 bilancia due logiche. Da un lato la reciprocità, che governa i rapporti con gli ordinamenti stranieri e premia i Paesi che riconoscono il diritto; dall'altro l'integrazione, che equipara ai cittadini gli artisti stabilmente residenti in Italia. È un assetto coerente con la natura del diritto di seguito come strumento di equità a favore degli artisti, applicato con attenzione alla dimensione internazionale del mercato dell'arte.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La reciprocità
Un artista cittadino di un Paese extra-UE rivende un'opera in Italia. Avrà diritto al compenso di seguito solo se la legislazione del suo Paese riconosce lo stesso diritto agli autori italiani: opera la condizione di reciprocità.
Esempio 2 - L'artista residente
Tizio, cittadino di un Paese extra-UE ma abitualmente residente in Italia, è autore di opere d'arte. Gli è riservato lo stesso trattamento dei cittadini italiani, a prescindere dalla reciprocità con il suo Paese d'origine.
Domande frequenti
Gli autori extra-UE hanno il diritto di seguito in Italia?
Sì, ma solo se la legislazione del loro Paese riconosce lo stesso diritto agli autori italiani (condizione di reciprocità).
Cosa accade per gli autori extra-UE residenti in Italia?
È loro riservato lo stesso trattamento dei cittadini italiani, anche senza cittadinanza italiana.
Cosa significa reciprocità?
Che l'Italia riconosce il diritto agli autori di un Paese terzo nella misura in cui quel Paese lo riconosce agli autori italiani.
Conta più la cittadinanza o la residenza?
Per il trattamento pieno conta la residenza abituale in Italia, che equipara l'autore extra-UE ai cittadini italiani.
Gli autori UE sono soggetti a reciprocità?
No: all'interno dell'Unione europea il diritto è armonizzato e si applica uniformemente.