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Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • Il diritto di seguito (art. 144) dura per tutta la vita dell'autore.
  • E per settant'anni dopo la sua morte.
  • È la stessa durata del diritto d'autore patrimoniale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 148 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

Il diritto di seguito dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte, in linea con la durata generale del diritto d'autore.

La durata del diritto di seguito

L'art. 148 fissa la durata del diritto di seguito, allineandola a quella generale dei diritti patrimoniali d'autore: per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte. È una scelta di coerenza sistematica: il diritto di partecipare alle rivendite dell'opera accompagna l'artista per tutta la vita e prosegue, a beneficio degli eredi, per il consueto periodo settantennale.

Una durata lunga, a beneficio anche degli eredi

La protezione protratta per settant'anni dopo la morte ha un rilievo pratico notevole nel mercato dell'arte. Molte opere acquistano valore e circolano nelle aste proprio nei decenni successivi alla scomparsa dell'artista. Far durare il diritto così a lungo significa che i discendenti dell'autore possono continuare a partecipare agli incrementi di valore dell'opera, proprio nel periodo in cui spesso si concentrano le rivendite più significative.

Il coordinamento con la titolarità successoria

La durata settantennale post mortem si coordina con la disciplina della devoluzione del diritto agli eredi (art. 149): durante questo periodo, il diritto di seguito spetta ai successori dell'autore secondo le norme del codice civile. La lunga durata, unita all'inalienabilità (art. 147), assicura che il valore economico generato dall'opera nel tempo resti collegato alla figura dell'artista e alla sua famiglia.

Coerenza con il sistema del diritto d'autore

Adottare la durata standard di 70 anni dalla morte inserisce armonicamente il diritto di seguito nel sistema complessivo del diritto d'autore. Quando l'opera entra in pubblico dominio quanto ai diritti patrimoniali, si esaurisce anche il diritto di seguito: da quel momento le rivendite non generano più alcun compenso. Si garantisce così la simmetria con il termine generale di protezione delle opere dell'ingegno.

Domande frequenti

Quanto dura il diritto di seguito?

Per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.

È la stessa durata del diritto d'autore?

Sì: coincide con la durata generale dei diritti patrimoniali d'autore.

Chi beneficia del diritto dopo la morte dell'autore?

Gli eredi, per tutto il periodo settantennale, secondo la disciplina dell'art. 149.

Cosa accade quando l'opera entra in pubblico dominio?

Il diritto di seguito si esaurisce: le rivendite non generano più alcun compenso.

Perché una durata così lunga?

Perché le opere d'arte spesso acquistano valore e circolano nelle aste nei decenni successivi alla morte dell'artista.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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