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In sintesi
L'art. 148 L. 633/1941 fissa la durata del diritto di cui all'art. 144 (diritto di seguito / droit de suite per le opere figurative).
Il diritto dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.
La durata coincide con il termine generale di protezione del diritto d'autore.
Dopo la scadenza, l'opera entra nel pubblico dominio per quel profilo.
La norma si inserisce nella disciplina del diritto di seguito sulle vendite successive di opere d'arte.
Indice dei contenuti
L'art. 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) stabilisce la durata del diritto previsto dall'art. 144 della stessa legge: tale diritto dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte. L'art. 144, a cui la norma rinvia, disciplina il cosiddetto diritto di seguito (droit de suite), ossia il diritto dell'autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una quota sul prezzo delle vendite successive alla prima cessione dell'originale. L'art. 148 ne completa la disciplina fissandone l'arco temporale di vigenza.
Il diritto di seguito richiamato dall'art. 144
Il diritto di seguito e un istituto peculiare del diritto d'autore, pensato per le opere d'arte figurative e i manoscritti. La sua ratio risiede nella particolarita di queste opere: a differenza di un libro o di un brano musicale, che possono essere riprodotti in molte copie, l'opera figurativa ha tipicamente un valore concentrato nell'originale, il cui prezzo tende ad aumentare nel tempo. Il diritto di seguito consente all'autore di partecipare al maggior valore che la sua opera acquista nelle rivendite successive, riequilibrando una situazione in cui, altrimenti, l'incremento di valore andrebbe interamente a beneficio di chi commercia l'opera e non del suo creatore.
La durata: vita dell'autore piu settant'anni
L'art. 148 ancora la durata del diritto di seguito al termine generale di protezione del diritto d'autore: tutta la vita dell'autore e settant'anni dopo la morte. Questa scelta allinea il diritto di seguito alla regola fondamentale dettata, in via generale, dall'art. 25 della legge sul diritto d'autore per i diritti di utilizzazione economica. Il termine settantennale post mortem riflette gli standard armonizzati a livello europeo in materia di durata della protezione del diritto d'autore e garantisce coerenza interna al sistema: il diritto di seguito si estingue nello stesso momento in cui cessa, in generale, la protezione patrimoniale dell'opera.
Il computo del termine
Il termine di settant'anni decorre dalla morte dell'autore. Secondo i criteri generali della legge, i termini di durata si computano a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento rilevante. Durante l'intero periodo di protezione, il diritto di seguito puo essere esercitato dall'autore e, dopo la sua morte, dai suoi aventi causa, secondo le regole sulla trasmissione dei diritti. Alla scadenza del termine, l'opera entra in pubblico dominio sotto questo profilo e le vendite successive non danno piu luogo al compenso.
Il significato sistematico
La previsione di una durata identica a quella generale del diritto d'autore conferma che il diritto di seguito, pur con le sue peculiarita, e parte integrante del sistema dei diritti patrimoniali d'autore e non un istituto a se stante con regole temporali autonome. Cio assicura prevedibilita e uniformita: chi opera nel mercato dell'arte sa che il compenso per le rivendite e dovuto entro il medesimo arco temporale in cui l'opera gode di protezione, e che dopo la scadenza l'opera circola liberamente sotto questo aspetto.
Rilievo pratico
La corretta individuazione della durata e essenziale per gli operatori del mercato dell'arte, le case d'asta, le gallerie e gli eredi degli autori. Determina infatti se, in occasione di una vendita successiva, sia dovuto il compenso da diritto di seguito o se l'opera sia ormai libera da tale onere. La regola, semplice nella formulazione, richiede attenzione nel computo del termine post mortem e nell'individuazione dei soggetti legittimati a percepire il compenso durante il periodo di protezione.
La coerenza con il termine generale di protezione
L'aver fissato la durata del diritto di seguito in vita dell'autore piu settant'anni allinea questo istituto al termine generale di protezione dei diritti patrimoniali d'autore. La scelta ha un preciso significato sistematico: il diritto di seguito non e un'appendice con regole temporali proprie, ma una componente del fascio dei diritti patrimoniali, e come tale segue la medesima sorte temporale. Cio assicura uniformita e prevedibilita, evitando che operino, per la stessa opera, termini di protezione disallineati a seconda del singolo diritto considerato. Alla scadenza del termine, tutti i diritti patrimoniali, compreso quello di seguito, si estinguono e l'opera entra in pubblico dominio.
I soggetti legittimati e la trasmissione del diritto
Durante il periodo di protezione, il diritto di seguito spetta all'autore e, dopo la sua morte, ai suoi aventi causa, secondo le regole sulla trasmissione mortis causa dei diritti patrimoniali d'autore. L'individuazione dei soggetti legittimati a percepire il compenso e essenziale nella prassi del mercato dell'arte, perche da essa dipende a chi vada corrisposta la quota dovuta in occasione delle vendite successive. Case d'asta, gallerie e intermediari devono quindi verificare, per ciascuna opera, se il termine di protezione sia ancora vigente e chi siano gli aventi diritto. La regola sulla durata si traduce cosi in un criterio operativo che orienta la gestione dei diritti lungo l'intero arco di protezione.
Casi pratici
Caso 1: la rivendita entro il termine
Un'opera di Tizio, autore deceduto da pochi anni, viene rivenduta in asta. Poiche non sono ancora trascorsi settant'anni dalla morte, il diritto di seguito e ancora vigente: il compenso e dovuto e spetta agli aventi causa di Tizio.
Caso 2: l'opera in pubblico dominio
Caio acquista un'opera il cui autore e morto da oltre settant'anni. Alla rivendita non e dovuto alcun compenso da diritto di seguito: il termine di protezione e scaduto e l'opera, sotto questo profilo, e in pubblico dominio.
Domande frequenti
Quanto dura il diritto previsto dall'art. 144 secondo l'art. 148 L. 633/1941?
Dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte, in linea con il termine generale di protezione del diritto d'autore.
A quale diritto si riferisce l'art. 148?
Al diritto previsto dall'art. 144 della legge, ossia il diritto di seguito (droit de suite) sulle vendite successive di opere d'arte figurative e manoscritti.
Da quando decorrono i settant'anni?
Dalla morte dell'autore. Secondo i criteri generali della legge, i termini si computano dal 1 gennaio dell'anno successivo all'evento rilevante.
Cosa succede dopo la scadenza del termine?
L'opera entra in pubblico dominio sotto questo profilo e le vendite successive non danno piu luogo al compenso da diritto di seguito.
Chi puo esercitare il diritto dopo la morte dell'autore?
Gli aventi causa dell'autore, durante l'intero periodo di protezione, secondo le regole sulla trasmissione dei diritti patrimoniali d'autore.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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L'art. 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) stabilisce la durata del diritto previsto dall'art. 144 della stessa legge: tale diritto dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte. L'art. 144, a cui la norma rinvia, disciplina il cosiddetto diritto di seguito (droit de suite), ossia il diritto dell'autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una quota sul prezzo delle vendite successive alla prima cessione dell'originale. L'art. 148 ne completa la disciplina fissandone l'arco temporale di vigenza.
Il diritto di seguito richiamato dall'art. 144
Il diritto di seguito e un istituto peculiare del diritto d'autore, pensato per le opere d'arte figurative e i manoscritti. La sua ratio risiede nella particolarita di queste opere: a differenza di un libro o di un brano musicale, che possono essere riprodotti in molte copie, l'opera figurativa ha tipicamente un valore concentrato nell'originale, il cui prezzo tende ad aumentare nel tempo. Il diritto di seguito consente all'autore di partecipare al maggior valore che la sua opera acquista nelle rivendite successive, riequilibrando una situazione in cui, altrimenti, l'incremento di valore andrebbe interamente a beneficio di chi commercia l'opera e non del suo creatore.
La durata: vita dell'autore piu settant'anni
L'art. 148 ancora la durata del diritto di seguito al termine generale di protezione del diritto d'autore: tutta la vita dell'autore e settant'anni dopo la morte. Questa scelta allinea il diritto di seguito alla regola fondamentale dettata, in via generale, dall'art. 25 della legge sul diritto d'autore per i diritti di utilizzazione economica. Il termine settantennale post mortem riflette gli standard armonizzati a livello europeo in materia di durata della protezione del diritto d'autore e garantisce coerenza interna al sistema: il diritto di seguito si estingue nello stesso momento in cui cessa, in generale, la protezione patrimoniale dell'opera.
Il computo del termine
Il termine di settant'anni decorre dalla morte dell'autore. Secondo i criteri generali della legge, i termini di durata si computano a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento rilevante. Durante l'intero periodo di protezione, il diritto di seguito puo essere esercitato dall'autore e, dopo la sua morte, dai suoi aventi causa, secondo le regole sulla trasmissione dei diritti. Alla scadenza del termine, l'opera entra in pubblico dominio sotto questo profilo e le vendite successive non danno piu luogo al compenso.
Il significato sistematico
La previsione di una durata identica a quella generale del diritto d'autore conferma che il diritto di seguito, pur con le sue peculiarita, e parte integrante del sistema dei diritti patrimoniali d'autore e non un istituto a se stante con regole temporali autonome. Cio assicura prevedibilita e uniformita: chi opera nel mercato dell'arte sa che il compenso per le rivendite e dovuto entro il medesimo arco temporale in cui l'opera gode di protezione, e che dopo la scadenza l'opera circola liberamente sotto questo aspetto.
Rilievo pratico
La corretta individuazione della durata e essenziale per gli operatori del mercato dell'arte, le case d'asta, le gallerie e gli eredi degli autori. Determina infatti se, in occasione di una vendita successiva, sia dovuto il compenso da diritto di seguito o se l'opera sia ormai libera da tale onere. La regola, semplice nella formulazione, richiede attenzione nel computo del termine post mortem e nell'individuazione dei soggetti legittimati a percepire il compenso durante il periodo di protezione.
La coerenza con il termine generale di protezione
L'aver fissato la durata del diritto di seguito in vita dell'autore piu settant'anni allinea questo istituto al termine generale di protezione dei diritti patrimoniali d'autore. La scelta ha un preciso significato sistematico: il diritto di seguito non e un'appendice con regole temporali proprie, ma una componente del fascio dei diritti patrimoniali, e come tale segue la medesima sorte temporale. Cio assicura uniformita e prevedibilita, evitando che operino, per la stessa opera, termini di protezione disallineati a seconda del singolo diritto considerato. Alla scadenza del termine, tutti i diritti patrimoniali, compreso quello di seguito, si estinguono e l'opera entra in pubblico dominio.
I soggetti legittimati e la trasmissione del diritto
Durante il periodo di protezione, il diritto di seguito spetta all'autore e, dopo la sua morte, ai suoi aventi causa, secondo le regole sulla trasmissione mortis causa dei diritti patrimoniali d'autore. L'individuazione dei soggetti legittimati a percepire il compenso e essenziale nella prassi del mercato dell'arte, perche da essa dipende a chi vada corrisposta la quota dovuta in occasione delle vendite successive. Case d'asta, gallerie e intermediari devono quindi verificare, per ciascuna opera, se il termine di protezione sia ancora vigente e chi siano gli aventi diritto. La regola sulla durata si traduce cosi in un criterio operativo che orienta la gestione dei diritti lungo l'intero arco di protezione.
Casi pratici
Caso 1: la rivendita entro il termine
Un'opera di Tizio, autore deceduto da pochi anni, viene rivenduta in asta. Poiche non sono ancora trascorsi settant'anni dalla morte, il diritto di seguito e ancora vigente: il compenso e dovuto e spetta agli aventi causa di Tizio.
Caso 2: l'opera in pubblico dominio
Caio acquista un'opera il cui autore e morto da oltre settant'anni. Alla rivendita non e dovuto alcun compenso da diritto di seguito: il termine di protezione e scaduto e l'opera, sotto questo profilo, e in pubblico dominio.
Domande frequenti
Quanto dura il diritto previsto dall'art. 144 secondo l'art. 148 L. 633/1941?
Dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte, in linea con il termine generale di protezione del diritto d'autore.
A quale diritto si riferisce l'art. 148?
Al diritto previsto dall'art. 144 della legge, ossia il diritto di seguito (droit de suite) sulle vendite successive di opere d'arte figurative e manoscritti.
Da quando decorrono i settant'anni?
Dalla morte dell'autore. Secondo i criteri generali della legge, i termini si computano dal 1 gennaio dell'anno successivo all'evento rilevante.
Cosa succede dopo la scadenza del termine?
L'opera entra in pubblico dominio sotto questo profilo e le vendite successive non danno piu luogo al compenso da diritto di seguito.
Chi puo esercitare il diritto dopo la morte dell'autore?
Gli aventi causa dell'autore, durante l'intero periodo di protezione, secondo le regole sulla trasmissione dei diritti patrimoniali d'autore.