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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Completa la disciplina del ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni morali.
  • Il giudice, riconosciute le gravi ragioni morali, ordina il divieto di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera, fissando una indennità a favore degli interessati e il termine di pagamento.
  • In caso di urgenza può pronunciare il divieto in via provvisoria con decreto, previa eventuale cauzione.
  • Se l'indennità non è pagata nel termine, la sentenza perde efficacia; continuare a sfruttare l'opera dopo la sospensione comporta sanzioni civili e penali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 143 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Completa la disciplina del ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni morali.
  • Il giudice, riconosciute le gravi ragioni morali, ordina il divieto di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera, fissando una indennità a favore degli interessati e il termine di pagamento.
  • In caso di urgenza può pronunciare il divieto in via provvisoria con decreto, previa eventuale cauzione.
  • Se l'indennità non è pagata nel termine, la sentenza perde efficacia; continuare a sfruttare l'opera dopo la sospensione comporta sanzioni civili e penali.
Indice dei contenuti

Se riconosce gravi ragioni morali, il giudice ordina il divieto di sfruttare l'opera, condizionandolo al pagamento di un'indennità agli interessati; può anche pronunciare un divieto provvisorio in caso di urgenza.

Il completamento del diritto di pentimento

L'art. 143 disciplina l'intervento del giudice nell'esercizio del diritto di ritiro dell'opera dal commercio (diritto di pentimento), riconosciuto all'autore per gravi ragioni morali. È uno dei diritti morali più peculiari: l'autore che non si riconosca più nella propria opera può sottrarla alla circolazione, ma a precise condizioni, tra cui l'indennizzo di chi ne aveva acquistato i diritti.

Il bilanciamento con gli interessi economici

Il diritto morale dell'autore non può travolgere senza tutela le posizioni di chi ha legittimamente investito sull'opera. Per questo il giudice, riconosciute le gravi ragioni morali, ordina il divieto di sfruttamento a condizione del pagamento di un'indennità a favore degli interessati - editori, produttori, cessionari - fissandone l'importo e il termine. Il pentimento dell'autore è ammesso, ma a sue spese: deve indennizzare chi subisce il ritiro.

La tutela d'urgenza

La norma prevede anche una tutela cautelare: in caso di ragioni di urgenza, il giudice può pronunciare il divieto in via provvisoria con decreto su ricorso, eventualmente subordinandolo al pagamento di un'idonea cauzione. Si consente all'autore di bloccare rapidamente la diffusione dell'opera quando attendere i tempi ordinari vanificherebbe il suo diritto, garantendo però gli interessi della controparte con la cauzione.

Le conseguenze del mancato pagamento

Il meccanismo è equilibrato anche a valle. Se l'indennità non è pagata nel termine fissato, la sentenza cessa di pieno diritto la sua efficacia: senza indennizzo, niente ritiro. All'opposto, chi continua a sfruttare l'opera dopo che ne è stato sospeso il commercio è soggetto alle sanzioni civili e penali previste per le violazioni del diritto d'autore. La norma assicura così che il delicato bilanciamento tra diritto morale e interessi economici sia effettivamente rispettato.

Domande frequenti

Cosa fa il giudice se riconosce gravi ragioni morali?

Ordina il divieto di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera, condizionandolo al pagamento di un'indennità agli interessati.

L'autore può ritirare l'opera gratuitamente?

No: deve indennizzare chi aveva acquistato i diritti di sfruttamento; il diritto di pentimento si esercita a spese dell'autore.

È possibile un divieto immediato?

Sì: in caso di urgenza il giudice può pronunciare il divieto in via provvisoria con decreto, previa eventuale cauzione.

Cosa succede se l'indennità non viene pagata?

La sentenza cessa di pieno diritto la sua efficacia: senza indennizzo, il ritiro non ha effetto.

Cosa rischia chi continua a sfruttare l'opera ritirata?

Le sanzioni civili e penali previste dalla legge per le violazioni del diritto d'autore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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