Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 42 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'autore di un articolo o opera riprodotto in un'opera collettiva può riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume.
  • Deve però indicare l'opera collettiva da cui è tratto e la data di pubblicazione.
  • Per gli articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore ha anche il diritto - salvo patto contrario - di riprodurli in altre riviste o giornali.
Indice dei contenuti

L'autore di un articolo riprodotto in un'opera collettiva può ripubblicarlo in estratti o in volume, indicando l'opera di origine; per riviste e giornali può anche riprodurlo in altre testate, salvo patto contrario.

La riserva a favore dell'autore

L'art. 42 completa la disciplina dei contributi alle opere collettive (artt. 38 e seguenti) riconoscendo all'autore una facoltà importante: poter riutilizzare il proprio articolo anche dopo che è stato inserito nell'opera collettiva. La pubblicazione nell'insieme non esaurisce i diritti del singolo, che mantiene la possibilità di valorizzare autonomamente il proprio lavoro.

Estratti e raccolte in volume

La prima facoltà è quella di riprodurre l'opera in estratti separati o di raccoglierla in volume. È la situazione tipica dello studioso che ripubblica i propri saggi, già apparsi in opere collettive, in una raccolta monografica. La legge subordina però l'esercizio a una condizione di trasparenza: indicare l'opera di origine e la data di pubblicazione, per dare conto della provenienza del testo.

Il regime speciale di riviste e giornali

Per gli articoli apparsi in riviste o giornali la facoltà è più ampia: l'autore può, salvo patto contrario, riprodurli anche in altre riviste o giornali. La maggiore mobilità riflette la natura del giornalismo, dove la circolazione dei contributi è più rapida e l'autore conserva un interesse a diffondere il proprio scritto su più testate, salvo che il contratto disponga diversamente.

Equilibrio tra editore e autore

L'articolo bilancia l'attribuzione dei diritti sull'opera collettiva (di norma all'editore, ex art. 38) con la tutela dell'autore del singolo contributo. Quest'ultimo non resta "prigioniero" dell'opera collettiva: può farne un uso ulteriore e personale, nel rispetto delle condizioni di indicazione della fonte e degli eventuali patti contrari.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - La raccolta di saggi

Tizio ha pubblicato diversi saggi in opere collettive curate da vari editori. Decide di riunirli in un proprio volume monografico. Può farlo, a condizione di indicare per ciascuno l'opera collettiva di origine e la data di pubblicazione.

Esempio 2 - L'articolo ripreso da un'altra testata

Caio pubblica un articolo su una rivista. In assenza di patti contrari, può riprodurlo anche su un'altra rivista o giornale, sfruttando la maggiore mobilità riconosciuta ai contributi giornalistici.

Domande frequenti

L'autore può ripubblicare un articolo già uscito in un'opera collettiva?

Sì, in estratti separati o raccolti in volume, indicando l'opera collettiva di origine e la data di pubblicazione.

Quali informazioni deve indicare?

L'opera collettiva da cui l'articolo è tratto e la data della relativa pubblicazione.

Per gli articoli di giornale ci sono regole diverse?

Sì: salvo patto contrario, l'autore può riprodurli anche in altre riviste o giornali, con maggiore libertà rispetto alle altre opere collettive.

Questa facoltà è derogabile?

Il diritto di riprodurre in altre testate opera "salvo patto contrario": il contratto può limitarlo o escluderlo.

L'editore può impedire la ripubblicazione in volume?

La facoltà di riprodurre in estratti o volume è riconosciuta dalla legge all'autore; eventuali limiti dipendono dai patti convenuti tra le parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.