Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'autore di un articolo o opera riprodotto in un'opera collettiva può riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume.
Deve però indicare l'opera collettiva da cui è tratto e la data di pubblicazione.
Per gli articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore ha anche il diritto - salvo patto contrario - di riprodurli in altre riviste o giornali.
Indice dei contenuti
L'autore di un articolo riprodotto in un'opera collettiva può ripubblicarlo in estratti o in volume, indicando l'opera di origine; per riviste e giornali può anche riprodurlo in altre testate, salvo patto contrario.
La riserva a favore dell'autore
L'art. 42 completa la disciplina dei contributi alle opere collettive (artt. 38 e seguenti) riconoscendo all'autore una facoltà importante: poter riutilizzare il proprio articolo anche dopo che è stato inserito nell'opera collettiva. La pubblicazione nell'insieme non esaurisce i diritti del singolo, che mantiene la possibilità di valorizzare autonomamente il proprio lavoro.
Estratti e raccolte in volume
La prima facoltà è quella di riprodurre l'opera in estratti separati o di raccoglierla in volume. È la situazione tipica dello studioso che ripubblica i propri saggi, già apparsi in opere collettive, in una raccolta monografica. La legge subordina però l'esercizio a una condizione di trasparenza: indicare l'opera di origine e la data di pubblicazione, per dare conto della provenienza del testo.
Il regime speciale di riviste e giornali
Per gli articoli apparsi in riviste o giornali la facoltà è più ampia: l'autore può, salvo patto contrario, riprodurli anche in altre riviste o giornali. La maggiore mobilità riflette la natura del giornalismo, dove la circolazione dei contributi è più rapida e l'autore conserva un interesse a diffondere il proprio scritto su più testate, salvo che il contratto disponga diversamente.
Equilibrio tra editore e autore
L'articolo bilancia l'attribuzione dei diritti sull'opera collettiva (di norma all'editore, ex art. 38) con la tutela dell'autore del singolo contributo. Quest'ultimo non resta "prigioniero" dell'opera collettiva: può farne un uso ulteriore e personale, nel rispetto delle condizioni di indicazione della fonte e degli eventuali patti contrari.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La raccolta di saggi
Tizio ha pubblicato diversi saggi in opere collettive curate da vari editori. Decide di riunirli in un proprio volume monografico. Può farlo, a condizione di indicare per ciascuno l'opera collettiva di origine e la data di pubblicazione.
Esempio 2 - L'articolo ripreso da un'altra testata
Caio pubblica un articolo su una rivista. In assenza di patti contrari, può riprodurlo anche su un'altra rivista o giornale, sfruttando la maggiore mobilità riconosciuta ai contributi giornalistici.
Domande frequenti
L'autore può ripubblicare un articolo già uscito in un'opera collettiva?
Sì, in estratti separati o raccolti in volume, indicando l'opera collettiva di origine e la data di pubblicazione.
Quali informazioni deve indicare?
L'opera collettiva da cui l'articolo è tratto e la data della relativa pubblicazione.
Per gli articoli di giornale ci sono regole diverse?
Sì: salvo patto contrario, l'autore può riprodurli anche in altre riviste o giornali, con maggiore libertà rispetto alle altre opere collettive.
Questa facoltà è derogabile?
Il diritto di riprodurre in altre testate opera "salvo patto contrario": il contratto può limitarlo o escluderlo.
L'editore può impedire la ripubblicazione in volume?
La facoltà di riprodurre in estratti o volume è riconosciuta dalla legge all'autore; eventuali limiti dipendono dai patti convenuti tra le parti.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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L'autore di un articolo riprodotto in un'opera collettiva può ripubblicarlo in estratti o in volume, indicando l'opera di origine; per riviste e giornali può anche riprodurlo in altre testate, salvo patto contrario.
La riserva a favore dell'autore
L'art. 42 completa la disciplina dei contributi alle opere collettive (artt. 38 e seguenti) riconoscendo all'autore una facoltà importante: poter riutilizzare il proprio articolo anche dopo che è stato inserito nell'opera collettiva. La pubblicazione nell'insieme non esaurisce i diritti del singolo, che mantiene la possibilità di valorizzare autonomamente il proprio lavoro.
Estratti e raccolte in volume
La prima facoltà è quella di riprodurre l'opera in estratti separati o di raccoglierla in volume. È la situazione tipica dello studioso che ripubblica i propri saggi, già apparsi in opere collettive, in una raccolta monografica. La legge subordina però l'esercizio a una condizione di trasparenza: indicare l'opera di origine e la data di pubblicazione, per dare conto della provenienza del testo.
Il regime speciale di riviste e giornali
Per gli articoli apparsi in riviste o giornali la facoltà è più ampia: l'autore può, salvo patto contrario, riprodurli anche in altre riviste o giornali. La maggiore mobilità riflette la natura del giornalismo, dove la circolazione dei contributi è più rapida e l'autore conserva un interesse a diffondere il proprio scritto su più testate, salvo che il contratto disponga diversamente.
Equilibrio tra editore e autore
L'articolo bilancia l'attribuzione dei diritti sull'opera collettiva (di norma all'editore, ex art. 38) con la tutela dell'autore del singolo contributo. Quest'ultimo non resta "prigioniero" dell'opera collettiva: può farne un uso ulteriore e personale, nel rispetto delle condizioni di indicazione della fonte e degli eventuali patti contrari.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La raccolta di saggi
Tizio ha pubblicato diversi saggi in opere collettive curate da vari editori. Decide di riunirli in un proprio volume monografico. Può farlo, a condizione di indicare per ciascuno l'opera collettiva di origine e la data di pubblicazione.
Esempio 2 - L'articolo ripreso da un'altra testata
Caio pubblica un articolo su una rivista. In assenza di patti contrari, può riprodurlo anche su un'altra rivista o giornale, sfruttando la maggiore mobilità riconosciuta ai contributi giornalistici.
Domande frequenti
L'autore può ripubblicare un articolo già uscito in un'opera collettiva?
Sì, in estratti separati o raccolti in volume, indicando l'opera collettiva di origine e la data di pubblicazione.
Quali informazioni deve indicare?
L'opera collettiva da cui l'articolo è tratto e la data della relativa pubblicazione.
Per gli articoli di giornale ci sono regole diverse?
Sì: salvo patto contrario, l'autore può riprodurli anche in altre riviste o giornali, con maggiore libertà rispetto alle altre opere collettive.
Questa facoltà è derogabile?
Il diritto di riprodurre in altre testate opera "salvo patto contrario": il contratto può limitarlo o escluderlo.
L'editore può impedire la ripubblicazione in volume?
La facoltà di riprodurre in estratti o volume è riconosciuta dalla legge all'autore; eventuali limiti dipendono dai patti convenuti tra le parti.