Indice
In sintesi
- L'autore di un articolo o opera riprodotto in un'opera collettiva può riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume.
- Deve però indicare l'opera collettiva da cui è tratto e la data di pubblicazione.
- Per gli articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore ha anche il diritto - salvo patto contrario - di riprodurli in altre riviste o giornali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 D.Lgs. 504/1995 — Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore
- Art. 42 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'autore di un articolo riprodotto in un'opera collettiva può ripubblicarlo in estratti o in volume, indicando l'opera di origine; per riviste e giornali può anche riprodurlo in altre testate, salvo patto contrario.
La riserva a favore dell'autore
L'art. 42 completa la disciplina dei contributi alle opere collettive (artt. 38 e seguenti) riconoscendo all'autore una facoltà importante: poter riutilizzare il proprio articolo anche dopo che è stato inserito nell'opera collettiva. La pubblicazione nell'insieme non esaurisce i diritti del singolo, che mantiene la possibilità di valorizzare autonomamente il proprio lavoro.
Estratti e raccolte in volume
La prima facoltà è quella di riprodurre l'opera in estratti separati o di raccoglierla in volume. È la situazione tipica dello studioso che ripubblica i propri saggi, già apparsi in opere collettive, in una raccolta monografica. La legge subordina però l'esercizio a una condizione di trasparenza: indicare l'opera di origine e la data di pubblicazione, per dare conto della provenienza del testo.
Il regime speciale di riviste e giornali
Per gli articoli apparsi in riviste o giornali la facoltà è più ampia: l'autore può, salvo patto contrario, riprodurli anche in altre riviste o giornali. La maggiore mobilità riflette la natura del giornalismo, dove la circolazione dei contributi è più rapida e l'autore conserva un interesse a diffondere il proprio scritto su più testate, salvo che il contratto disponga diversamente.
Equilibrio tra editore e autore
L'articolo bilancia l'attribuzione dei diritti sull'opera collettiva (di norma all'editore, ex art. 38) con la tutela dell'autore del singolo contributo. Quest'ultimo non resta "prigioniero" dell'opera collettiva: può farne un uso ulteriore e personale, nel rispetto delle condizioni di indicazione della fonte e degli eventuali patti contrari.
Domande frequenti
L'autore può ripubblicare un articolo già uscito in un'opera collettiva?
Sì, in estratti separati o raccolti in volume, indicando l'opera collettiva di origine e la data di pubblicazione.
Quali informazioni deve indicare?
L'opera collettiva da cui l'articolo è tratto e la data della relativa pubblicazione.
Per gli articoli di giornale ci sono regole diverse?
Sì: salvo patto contrario, l'autore può riprodurli anche in altre riviste o giornali, con maggiore libertà rispetto alle altre opere collettive.
Questa facoltà è derogabile?
Il diritto di riprodurre in altre testate opera "salvo patto contrario": il contratto può limitarlo o escluderlo.
L'editore può impedire la ripubblicazione in volume?
La facoltà di riprodurre in estratti o volume è riconosciuta dalla legge all'autore; eventuali limiti dipendono dai patti convenuti tra le parti.