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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'autore di un articolo o opera riprodotto in un'opera collettiva può riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume.
  • Deve però indicare l'opera collettiva da cui è tratto e la data di pubblicazione.
  • Per gli articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore ha anche il diritto - salvo patto contrario - di riprodurli in altre riviste o giornali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 42 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'autore di un articolo o opera riprodotto in un'opera collettiva può riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume.
  • Deve però indicare l'opera collettiva da cui è tratto e la data di pubblicazione.
  • Per gli articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore ha anche il diritto - salvo patto contrario - di riprodurli in altre riviste o giornali.
Indice dei contenuti

L'autore di un articolo riprodotto in un'opera collettiva può ripubblicarlo in estratti o in volume, indicando l'opera di origine; per riviste e giornali può anche riprodurlo in altre testate, salvo patto contrario.

La riserva a favore dell'autore

L'art. 42 completa la disciplina dei contributi alle opere collettive (artt. 38 e seguenti) riconoscendo all'autore una facoltà importante: poter riutilizzare il proprio articolo anche dopo che è stato inserito nell'opera collettiva. La pubblicazione nell'insieme non esaurisce i diritti del singolo, che mantiene la possibilità di valorizzare autonomamente il proprio lavoro.

Estratti e raccolte in volume

La prima facoltà è quella di riprodurre l'opera in estratti separati o di raccoglierla in volume. È la situazione tipica dello studioso che ripubblica i propri saggi, già apparsi in opere collettive, in una raccolta monografica. La legge subordina però l'esercizio a una condizione di trasparenza: indicare l'opera di origine e la data di pubblicazione, per dare conto della provenienza del testo.

Il regime speciale di riviste e giornali

Per gli articoli apparsi in riviste o giornali la facoltà è più ampia: l'autore può, salvo patto contrario, riprodurli anche in altre riviste o giornali. La maggiore mobilità riflette la natura del giornalismo, dove la circolazione dei contributi è più rapida e l'autore conserva un interesse a diffondere il proprio scritto su più testate, salvo che il contratto disponga diversamente.

Equilibrio tra editore e autore

L'articolo bilancia l'attribuzione dei diritti sull'opera collettiva (di norma all'editore, ex art. 38) con la tutela dell'autore del singolo contributo. Quest'ultimo non resta "prigioniero" dell'opera collettiva: può farne un uso ulteriore e personale, nel rispetto delle condizioni di indicazione della fonte e degli eventuali patti contrari.

Domande frequenti

L'autore può ripubblicare un articolo già uscito in un'opera collettiva?

Sì, in estratti separati o raccolti in volume, indicando l'opera collettiva di origine e la data di pubblicazione.

Quali informazioni deve indicare?

L'opera collettiva da cui l'articolo è tratto e la data della relativa pubblicazione.

Per gli articoli di giornale ci sono regole diverse?

Sì: salvo patto contrario, l'autore può riprodurli anche in altre riviste o giornali, con maggiore libertà rispetto alle altre opere collettive.

Questa facoltà è derogabile?

Il diritto di riprodurre in altre testate opera "salvo patto contrario": il contratto può limitarlo o escluderlo.

L'editore può impedire la ripubblicazione in volume?

La facoltà di riprodurre in estratti o volume è riconosciuta dalla legge all'autore; eventuali limiti dipendono dai patti convenuti tra le parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.