Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 44 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico . (53)
Fonte: Normattiva.it.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) individua i soggetti che la legge considera coautori dell'opera cinematografica: l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico, ossia il regista. La disposizione apre la sezione dedicata alle opere cinematografiche e ne definisce il presupposto fondamentale, qualificando il film come opera a paternita plurima, frutto della collaborazione di piu autori che vi apportano contributi creativi distinti e coordinati.
L'opera cinematografica come opera in comunione
Il film e per sua natura un'opera collettiva nel senso atecnico del termine, ma la legge la costruisce come opera in comunione tra i coautori indicati. A differenza di altre opere dell'ingegno create da un singolo autore, l'opera cinematografica nasce dall'integrazione di apporti eterogenei e tutti necessari: la trama originaria, l'adattamento narrativo, l'accompagnamento musicale e la regia. L'art. 44 tipizza questi apporti, riconoscendone gli autori come coautori dell'opera nel suo complesso, e non come meri autori di parti separate.
I quattro coautori individuati dalla norma
L'autore del soggetto e colui che concepisce l'idea narrativa di base, la struttura originaria della storia. L'autore della sceneggiatura traduce il soggetto in una forma drammaturgica articolata, con dialoghi e scansione delle scene. L'autore della musica realizza la componente sonora originale, elemento espressivo essenziale del linguaggio filmico. Il direttore artistico, identificato con il regista, e colui che coordina e fonde tutti gli apporti dando all'opera la sua forma espressiva definitiva. La scelta del legislatore di includere il regista tra i coautori riconosce la centralita della funzione registica nella creazione dell'opera cinematografica.
Diritto morale e diritti di utilizzazione economica
La qualificazione come coautori ha riflessi soprattutto sul piano del diritto morale d'autore: a ciascuno dei coautori spettano le facolta morali sull'opera, come il diritto al riconoscimento della paternita e il diritto all'integrita del proprio contributo. Diverso e il regime dei diritti di utilizzazione economica: nella disciplina speciale del cinema, l'esercizio di tali diritti e in larga parte attribuito al produttore, che organizza e finanzia la realizzazione dell'opera e ne assume il rischio imprenditoriale. La distinzione e fondamentale per comprendere la struttura giuridica del film: la creazione e plurale e fa capo ai coautori, mentre lo sfruttamento economico e accentrato in capo al produttore secondo le previsioni della legge.
Il coordinamento con la disciplina della produzione
L'art. 44 va letto in connessione con le successive disposizioni della legge dedicate all'opera cinematografica, che disciplinano la posizione del produttore, l'esercizio dei diritti di utilizzazione e i rapporti tra i vari soggetti coinvolti. La norma fissa la premessa creativa, individuando chi sono gli autori; le norme successive regolano le conseguenze sul piano dei diritti patrimoniali. Questo assetto risponde all'esigenza, tipica dell'industria cinematografica, di conciliare la pluralita degli apporti creativi con l'unitarieta dello sfruttamento economico, indispensabile per la circolazione e la valorizzazione dell'opera sul mercato.
Rilievo pratico
L'individuazione dei coautori e tutt'altro che teorica: incide sull'attribuzione dei crediti, sul diritto morale, sulla durata della protezione e sui rapporti contrattuali tra i vari soggetti della filiera. Conoscere chi la legge considera coautore consente di regolare correttamente i rapporti tra creativi e produttore e di gestire le facolta morali, che restano in capo agli autori anche quando i diritti economici sono ceduti o esercitati da altri.
La durata della protezione e i suoi riflessi
La qualificazione come coautori incide anche sulla durata della protezione dell'opera cinematografica. La pluralita di autori comporta che il termine di tutela vada commisurato secondo le regole proprie delle opere a paternita plurima, con riferimento agli apporti dei diversi coautori indicati dalla legge. Cio ha rilevanza pratica nella gestione dei diritti nel tempo, perche determina il momento in cui l'opera, sotto il profilo dei diritti patrimoniali, entra in pubblico dominio. La corretta individuazione dei coautori e quindi il presupposto per calcolare la durata della protezione e per regolare la circolazione dell'opera, sia durante il periodo di tutela sia alla sua scadenza.
La gestione contrattuale dei rapporti tra creativi e produttore
Nella prassi dell'industria cinematografica, i rapporti tra i coautori e il produttore sono regolati da contratti che disciplinano la cessione e l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica. L'art. 44, individuando chi sono i coautori, fornisce la base su cui questi rapporti si innestano: e dalla qualifica di coautore che discendono le facolta morali e la posizione di partenza nella negoziazione dei diritti patrimoniali. La distinzione tra diritto morale, che resta in capo agli autori, e diritti economici, in larga parte esercitati dal produttore, struttura l'intera architettura contrattuale del settore. Comprendere questa distinzione e indispensabile per redigere accordi corretti e per prevenire conflitti sulla paternita, sull'integrita dell'opera e sulla ripartizione dei proventi.
Casi pratici
Caso 1: il diritto morale del regista
Tizio, regista di un film, lamenta una modifica dell'opera che ne altera il senso espressivo. In quanto coautore individuato dall'art. 44, gli spetta il diritto morale all'integrita del proprio contributo, distinto dai diritti economici esercitati dal produttore.
Caso 2: l'autore della musica
Caio compone la colonna sonora originale di un film. La legge lo riconosce coautore dell'opera cinematografica: gli competono le facolta morali sul suo apporto, anche se i diritti di utilizzazione economica dell'opera complessiva fanno capo al produttore.
Domande frequenti
Chi sono i coautori dell'opera cinematografica secondo l'art. 44 L. 633/1941?
L'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico, ossia il regista.
Il regista e considerato autore del film?
Si. La norma identifica nel direttore artistico il regista e lo include espressamente tra i coautori dell'opera cinematografica.
Cosa significa che il film e opera in comunione?
Che nasce dall'integrazione di piu apporti creativi distinti e necessari, e che i relativi autori sono coautori dell'opera nel suo complesso, non di parti separate.
I coautori esercitano i diritti economici sul film?
Ai coautori spetta soprattutto il diritto morale. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica e in larga parte attribuito al produttore secondo la disciplina speciale del cinema.
Perche e importante individuare i coautori?
Perche incide sui crediti, sul diritto morale, sulla durata della protezione e sui rapporti contrattuali tra creativi e produttore lungo la filiera cinematografica.