Indice
In sintesi
- Riguarda la concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da vendere in Italia e all'estero.
- Quando vi siano registrate opere tutelate, la concessione è soggetta al pagamento dei diritti d'autore, secondo il regolamento.
- Nota storica: il testo richiama una legge del 1939 sulla Discoteca di Stato, oggi Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 D.Lgs. 504/1995 — Prestazione della cauzione
- Articolo 64 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 312 c.c.: accertamenti del tribu
- Art. 64 Reg. (UE) 2024/1689 — Ufficio per l'IA
- Art. 64 Cod. Amb. — (Distretti idrografici)
- Art. 64 D.Lgs. 159/2011 — Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
- Art. 64 D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La concessione in uso delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato a case fonografiche, quando vi siano registrate opere tutelate, è soggetta al pagamento dei diritti d'autore secondo il regolamento.
Le matrici della Discoteca di Stato
L'art. 64 disciplina un caso specifico: l'utilizzo delle matrici dei dischi custodite dalla Discoteca di Stato, concesse in uso alle case fonografiche per produrre dischi destinati alla vendita. La Discoteca di Stato era - ed è, sotto altra denominazione - l'istituzione pubblica deputata alla conservazione del patrimonio sonoro nazionale.
Una nota sull'istituzione
Il testo richiama una legge del 1939 istitutiva della Discoteca di Stato. Si tratta di un riferimento storico: l'istituzione esiste ancora oggi, ma sotto la denominazione di Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, nell'ambito del Ministero della cultura. Il riferimento alla normativa del 1939 va quindi inteso adeguato all'attuale assetto, mentre resta valido il principio sostanziale della norma.
Il principio: i diritti d'autore vanno pagati
Il cuore dell'articolo è un principio tuttora attuale: quando le matrici contengono opere tutelate dal diritto d'autore, la loro utilizzazione commerciale (la produzione e vendita di dischi) è soggetta al pagamento dei diritti d'autore, secondo le norme del regolamento. La provenienza pubblica delle matrici (la Discoteca di Stato) non esonera dal rispetto dei diritti degli autori delle opere registrate.
Patrimonio pubblico e diritti privati
L'art. 64 esprime un equilibrio importante: il patrimonio sonoro pubblico può essere valorizzato e messo a disposizione dell'industria fonografica, ma ciò non comprime i diritti d'autore sulle opere che vi sono incorporate. La conservazione pubblica delle registrazioni e la tutela dei diritti privati sulle opere convivono: la prima non assorbe né cancella i secondi. È un principio che mantiene rilevanza ogni volta che istituzioni culturali pubbliche concedono in uso, a fini commerciali, materiali contenenti opere protette.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 64?
La concessione delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato alle case fonografiche, e il pagamento dei diritti d'autore quando vi siano opere tutelate.
La provenienza pubblica delle matrici esonera dai diritti d'autore?
No: se le matrici contengono opere tutelate, è dovuto il pagamento dei diritti d'autore secondo il regolamento.
La Discoteca di Stato esiste ancora?
Sì, oggi come Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; il riferimento alla legge del 1939 va inteso adeguato all'assetto attuale.
Qual è il principio dell'art. 64?
La valorizzazione del patrimonio sonoro pubblico non comprime i diritti d'autore sulle opere registrate.
Vale anche per le opere in pubblico dominio?
No: l'obbligo di pagamento riguarda le opere ancora tutelate dal diritto d'autore.