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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
In sintesi
L'articolo 66 stabilisce che i discorsi tenuti in assemblee pubbliche, nei corpi deliberativi e negli organi giurisdizionali possono essere liberamente riprodotti nei limiti dello scopo informativo, senza necessità di autorizzazione dell'autore. La norma giustifica la libera riproduzione in ragione della natura pubblica del forum in cui i discorsi vengono pronunciati: chi parla in un'aula parlamentare, in un consiglio comunale o in udienza pubblica accetta implicitamente che le proprie parole abbiano una destinazione divulgativa. La libera utilizzazione incontra il limite della destinazione informativa e non si estende a forme di sfruttamento commerciale autonomo del discorso.

Testo dell'articoloVigente

Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

Commento

Ratio della norma

I discorsi pronunciati in sedi istituzionali pubbliche — parlamento, consigli regionali, tribunali, assemblee di soci — partecipano alla formazione della volontà collettiva o alla risoluzione di controversie di interesse pubblico. Il dibattito democratico e la trasparenza istituzionale richiedono che queste parole possano circolare liberamente. L'art. 66 riconosce tale interesse attraverso la libera utilizzazione informativa, bilanciando il diritto d'autore del parlante con la libertà di espressione e di informazione garantita dagli artt. 21 Cost. e 11 Carta di Nizza. Il parlante rinuncia implicitamente alla riservatezza del proprio discorso in ragione del contesto pubblico scelto.

Analisi del testo

La disposizione identifica tre categorie di discorsi liberamente riproducibili: (a) discorsi tenuti nelle assemblee pubbliche — assemblee di partiti, condomini, organizzazioni sindacali aperte al pubblico; (b) discorsi nei corpi deliberativi — parlamento, consiglio regionale, consiglio comunale, assemblee legislative; (c) discorsi pronunciati negli organi giurisdizionali — udienza penale, civile, amministrativa. La condizione comune è che la riproduzione avvenga nei limiti dello scopo informativo: cronache parlamentari, resoconti di udienza, articoli di stampa. Non è consentita la raccolta sistematica e commercializzazione dei discorsi senza ulteriore autorizzazione del titolare dei diritti.

Quando si applica

La norma si applica quando un giornale, una rivista o un sito web riproduce estratti di un discorso parlamentare, di una sentenza motivata in udienza o di un intervento in assemblea pubblica a fini di cronaca e informazione. Non si applica: (a) alla raccolta antologica di discorsi pubblicata a fini editoriali autonomi senza autorizzazione; (b) alla riproduzione di discorsi privati o semi-privati; (c) alla riproduzione che ecceda lo scopo informativo e sia orientata allo sfruttamento economico del discorso come opera autonoma.

Confronto con altri istituti

L'art. 66 si affianca all'art. 65 (articoli di attualità) e all'art. 67 (uso giudiziario) nel definire il perimetro delle libere utilizzazioni nell'interesse pubblico. A differenza dell'art. 67, che riguarda la riproduzione di opere per uso strettamente processuale, l'art. 66 si concentra sui discorsi pronunciati pubblicamente. Nel diritto comparato, disposizioni analoghe si trovano in molti ordinamenti europei, spesso più restrittive quanto alla definizione dei soggetti legittimati alla riproduzione. La Direttiva 2001/29/CE consente agli Stati di introdurre eccezioni simili per opere o altri materiali utilizzati nel contesto di attività parlamentari, giudiziarie o amministrative.

Problemi applicativi

Il confine tra riproduzione informativa consentita e sfruttamento commerciale non autorizzato è la questione applicativa più delicata. Un podcast che trascrive e commenta discorsi parlamentari potrebbe rientrare nell'uso informativo; una raccolta editoriale di discorsi venduta in libreria richiede probabilmente l'autorizzazione degli autori. Un secondo problema riguarda la riproduzione di discorsi pronunciati in assemblee di soggetti privati aperti al pubblico (assemblee condominiali, riunioni sindacali): la qualificazione come 'assemblea pubblica' non è sempre immediata e dipende dall'accessibilità concreta della riunione. Infine, la registrazione integrale e la trasmissione in streaming di sedute parlamentari — oggi pratica comune — è formalmente inquadrabile nell'art. 66, ma la relativa elaborazione creativa editoriale (montaggio, commento) potrebbe richiedere considerazioni aggiuntive.

Casi pratici

Caso 1: Cronaca parlamentare e riproduzione di discorso

Caso 2: Raccolta editoriale di discorsi giudiziari

Domande frequenti

Quali discorsi rientrano nella libera utilizzazione dell'art. 66?

I discorsi pronunciati in assemblee pubbliche, nei corpi deliberativi (parlamento, consigli regionali e comunali) e negli organi giurisdizionali, nei limiti dello scopo informativo.

Un giornalista può riprodurre un intervento parlamentare senza autorizzazione?

Sì, purché la riproduzione avvenga a fini di cronaca e informazione e con indicazione della fonte. La raccolta sistematica per fini commerciali autonomi richiederebbe invece l'autorizzazione dell'autore.

Le assemblee condominiali rientrano nell'art. 66?

In linea di principio sì, se l'assemblea condominiale è aperta al pubblico o comunque accessibile a soggetti non strettamente privati. La qualificazione va valutata caso per caso in base all'effettiva accessibilità della riunione.

Chi tutela il diritto d'autore sul discorso pronunciato in udienza?

L'autore del discorso — il difensore, il pubblico ministero, la parte — è titolare del diritto d'autore sull'arringa o sulla memoria, salvo che si tratti di atti processuali ufficiali che rientrano nel dominio pubblico per natura.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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