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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
In sintesi
L'articolo 67 consente la libera riproduzione di opere o parti di esse per uso esclusivamente personale nei procedimenti giudiziari o amministrativi, purché la riproduzione non avvenga per finalità commerciali. La norma risponde alla necessità pratica di produrre documenti, testi e opere nei fascicoli processuali senza dover richiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per ciascun allegato. Il limite dello scopo giudiziario o amministrativo esclude qualsiasi utilizzo della riproduzione al di fuori del procedimento. L'eccezione opera in equilibrio con il bilanciamento previsto dall'art. 11 Carta di Nizza sulla libertà di espressione e con il diritto a un processo equo ex art. 6 CEDU.

Testo dell'articoloVigente

Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

Commento

Ratio della norma

L'accesso alla giustizia sarebbe gravemente pregiudicato se le parti di un procedimento dovessero richiedere preventivamente il consenso degli autori per allegare al fascicolo un contratto, una perizia tecnica, una fotografia o uno scritto privato. L'art. 67 rimuove questo ostacolo attraverso una libera utilizzazione funzionale al diritto di difesa, riconoscendo che il procedimento giudiziario o amministrativo giustifica la riproduzione in quanto strumento indispensabile per l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. La norma bilancia il diritto esclusivo dell'autore con il diritto a un processo equo (art. 6 CEDU) e con la libertà di espressione in senso lato (art. 11 Carta di Nizza), secondo criteri proporzionali.

Analisi del testo

La norma richiede che la riproduzione avvenga: (a) per uso esclusivamente personale nell'ambito del procedimento; (b) nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi, tributari) o procedimenti amministrativi in senso stretto. Non è consentita la circolazione della riproduzione al di fuori del procedimento. La portata della norma è limitata a ciò che è strettamente necessario: non si può invocare l'art. 67 per riprodurre un'opera in modo sistematico o per quantità eccedenti le esigenze difensive. L'uso di software di sintesi o di repertori giuridici in udienza non rientra tipicamente in questa eccezione ma in quella dell'art. 70 (citazione per fini di ricerca e critica).

Quando si applica

La norma si applica quando un avvocato, una parte o un consulente tecnico riproduce un'opera tutelata — un contratto scritto da un terzo, una fotografia, un brano musicale allegato come prova — per produrla come documento nel fascicolo processuale. Si applica anche alla Pubblica Amministrazione che riproduce documenti nell'ambito di procedimenti amministrativi. Non si applica alla diffusione dell'opera dopo la conclusione del procedimento, né alla riproduzione a fini di archivio o di studio non connessi al procedimento.

Confronto con altri istituti

L'art. 67 si distingue dall'art. 68 (riproduzione per uso personale di reprografia), che consente la copia privata in modo più ampio ma con compenso agli autori tramite il prelievo sulla reprografia. L'art. 67 non prevede alcun compenso perché l'uso è strettamente funzionale al procedimento. Si distingue altresì dall'art. 65 (articoli di attualità) e dall'art. 66 (discorsi pubblici), che riguardano la diffusione informativa verso il pubblico. La Direttiva 2001/29/CE (art. 5, par. 3, lett. e) consente esplicitamente agli Stati di prevedere eccezioni per i procedimenti giudiziari o amministrativi.

Problemi applicativi

Il principale problema interpretativo riguarda la definizione di 'uso esclusivamente personale nell'ambito del procedimento'. La dottrina ritiene che la riproduzione non possa eccedere il numero di copie necessarie (una per il fascicolo, una per la controparte, una per il giudice). Un secondo problema riguarda i procedimenti arbitrali o di mediazione: la norma si applica alle sedi arbitrali istituzionali ma potrebbe non coprire le mediazioni private non formalmente qualificabili come 'procedimenti amministrativi'. Infine, la produzione di opere digitali nei procedimenti telematici (PCT) solleva questioni sul confine tra allegazione processuale e circolazione digitale dell'opera.

Casi pratici

Caso 1: Fotografia allegata come prova in giudizio civile

Caso 2: Brano musicale come prova in procedimento penale

Domande frequenti

Si può allegare un'opera altrui a un atto processuale senza autorizzazione?

Sì, ai sensi dell'art. 67 L. 633/1941, purché la riproduzione avvenga per uso esclusivamente personale nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo e non ecceda quanto necessario per le esigenze difensive.

La libera utilizzazione vale anche per i procedimenti arbitrali?

La norma si applica con certezza ai procedimenti giudiziari e amministrativi. Per i procedimenti arbitrali, la dottrina è divisa: gli arbitrati istituzionali con funzione para-giudiziaria rientrano probabilmente nell'eccezione, quelli puramente privati meno chiaramente.

Quante copie si possono produrre in base all'art. 67?

Solo quelle strettamente necessarie per il procedimento: una copia per il fascicolo, una per la controparte, una per il giudice. La riproduzione non deve eccedere le esigenze difensive.

Cosa succede se l'opera viene diffusa fuori dal procedimento?

La libera utilizzazione cessa di operare. La diffusione dell'opera al di fuori del procedimento costituisce violazione del diritto d'autore e può dar luogo a responsabilità civile (risarcimento del danno) e penale (artt. 171 ss. L. 633/1941).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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