In sintesi
L'articolo 68 disciplina la copia privata per uso personale di opere a stampa o altri supporti (reprografia), consentendo la riproduzione senza autorizzazione ma con un sistema di compensazione indiretta agli autori ed editori tramite il prelievo sugli apparecchi riproduttori. La norma distingue la copia manuale — sempre libera — dalla copia meccanica, che è consentita purché non avvenga in modo sistematico e a scopo di lucro. Per le opere fuori commercio, la riproduzione è più ampiamente consentita. Il sistema di equa remunerazione è gestito dalla SIAE, che redistribuisce i proventi ai titolari dei diritti.
Testo dell'articoloVigente
Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
La copia privata riflette la realtà quotidiana: chiunque fotocopiato un articolo di rivista, scaricato un PDF per uso personale o scattato una foto a una pagina di libro ha esercitato una forma di copia privata. Vietarla in modo assoluto sarebbe impraticabile e lesivo dell'interesse culturale. D'altro canto, il proliferare della copia meccanica erode il mercato delle opere. L'art. 68 risolve il conflitto con un compromesso: la copia è lecita, ma gli autori ricevono una compensazione indiretta tramite il prelievo sui dispositivi e supporti di riproduzione. Il sistema, noto come levy system, è comune a tutti gli ordinamenti UE.
Analisi del testo
La norma consente la riproduzione di opere a stampa o su altro supporto per uso personale, purché: (a) non avvenga in modo sistematico; (b) non sia a scopo di lucro diretto; (c) non avvenga mediante apparecchi a ciò non destinati (cioè attrezzature professionali di riproduzione massiva). Il compenso è corrisposto dai fabbricanti e importatori di apparecchi riproduttori alla SIAE, che lo redistribuisce agli aventi diritto. Per le biblioteche, gli archivi e gli istituti di pubblica istruzione esistono regole specifiche (art. 68, cc. 2-4) che consentono riproduzioni più ampie per finalità didattiche e di ricerca, entro limiti quantitativi.
Quando si applica
La norma si applica a chiunque riproduca opere per uso personale: lo studente che fotocopie un capitolo di libro, il professionista che stampa un articolo di rivista per leggerlo offline, il ricercatore che digitalizza pagine di un testo storico. Non si applica: (a) alla riproduzione sistematica (copiatura dell'intera opera con finalità sostitutiva); (b) alla riproduzione a scopo di lucro (vendita di fotocopie); (c) alla riproduzione di programmi per elaboratore e banche dati (soggette a regime speciale).
Confronto con altri istituti
L'art. 68 è distinto dall'art. 67 (uso giudiziario), che non prevede compenso, e dall'art. 70 (citazione per critica e ricerca), che consente riproduzioni più limitate quantitativamente ma senza compenso. La Direttiva 2001/29/CE (art. 5, par. 2, lett. a e b) consente agli Stati di introdurre eccezioni per la copia privata purché accompagnate da equa remunerazione. Il sistema italiano è stato criticato dalla Corte di Giustizia UE per alcune modalità di applicazione del prelievo, che deve corrispondere al pregiudizio effettivo causato agli autori.
Problemi applicativi
Il confine tra copia privata lecita e copia sistematica illecita è la principale questione applicativa. La giurisprudenza ha chiarito che la copiatura dell'intera opera — anche per uso dichiaratamente personale — può eccedere i limiti dell'art. 68 se è idonea a sostituire l'acquisto del prodotto originale. Un secondo problema riguarda il download digitale: la Corte di Giustizia UE (CGUE, ACI Adam, C-435/12) ha precisato che la copia privata non può essere legittimata se la fonte da cui si scarica è essa stessa illecita. Un terzo problema riguarda il livello del compenso: la congruità del prelievo deve essere proporzionale al pregiudizio effettivo e la Corte di Giustizia ha censurato sistemi di prelievo indiscriminato.
Casi pratici
Caso 1: Studente universitario e fotocopie di testi accademici
Caso 2: Copisteria e riproduzioni a pagamento
Domande frequenti
È lecito fotocopiare un libro per uso personale?
Sì, purché la riproduzione non sia sistematica, non avvenga a scopo di lucro e non sostituisca l'acquisto dell'opera. La copia privata è consentita e la compensazione agli autori avviene tramite il prelievo SIAE sugli apparecchi riproduttori.
Cosa si intende per riproduzione sistematica non consentita?
La riproduzione che per quantità o modalità è idonea a sostituire l'acquisto del prodotto originale. La copiatura dell'intera opera, ripetuta nel tempo, è considerata sistematica anche se dichiarata per uso personale.
Il download da internet rientra nella copia privata?
Solo se la fonte da cui si scarica è lecita. La Corte di Giustizia UE (ACI Adam, C-435/12) ha chiarito che la copia privata non può essere invocata per giustificare il download da fonti illegali.
Le biblioteche possono riprodurre liberamente i testi del loro patrimonio?
Le biblioteche, gli archivi e gli istituti di pubblica istruzione godono di regole più permissive ai sensi dell'art. 68, cc. 2-4 L. 633/1941, che consentono riproduzioni per finalità didattiche e di ricerca entro limiti quantitativi e senza scopo di lucro.