- Il sequestro può essere disposto anche su beni già acquisiti alla massa fallimentare.
- I beni sequestrati sono separati dalla massa e affidati all'amministratore giudiziario.
- Il curatore consegna inventari, contabilità e documenti necessari alla nuova gestione.
- I creditori ammessi al fallimento possono presentare domanda di ammissione nello stato passivo antimafia.
- Il giudice delegato del fallimento è informato e collabora con il giudice della prevenzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 64 D.Lgs. 159/2011 — Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell' articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.
2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161 .
4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all' articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161 .
((
6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.
7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell' articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni))
8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.
9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.
10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.
11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 D.Lgs. 504/1995 — Prestazione della cauzione
- Articolo 64 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 312 c.c.: accertamenti del tribu
- Art. 64 Reg. (UE) 2024/1689 — Ufficio per l'IA
- Art. 64 Cod. Amb. — (Distretti idrografici)
- Art. 64 D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)
- Art. 64 D.Lgs. 42/2004 — Attestati di autenticità e di provenienza
In sintesi
Specchio dell'art. 63, questa disposizione regola l'ipotesi inversa: il sequestro disposto dopo che è già stato dichiarato il fallimento. Anche in tal caso prevale la procedura di prevenzione, ma con adattamenti operativi che tengano conto della gestione fallimentare già avviata.
Sottrazione dei beni alla massa fallimentare
Il sequestro produce immediatamente la sottrazione dei beni interessati dalla massa fallimentare. Il curatore deve consegnarli all'amministratore giudiziario, insieme a inventari, contabilità e tutta la documentazione gestionale prodotta fino a quel momento. La consegna è un atto dovuto, non condizionato all'accertamento di buona fede.
Conseguenze sui creditori già ammessi
I creditori già ammessi al passivo fallimentare devono presentare nuova domanda nello stato passivo del procedimento di prevenzione per essere soddisfatti sui beni sequestrati. La domanda segue le regole degli artt. 58-59 e si confronta con i limiti previsti per la tutela dei terzi ex art. 52: buona fede, anteriorità del credito, non strumentalità.
Coordinamento dei piani di riparto
Quando il fallimento ha già eseguito riparti parziali, occorre coordinare le posizioni dei creditori per evitare duplicazioni. Il creditore già pagato nel fallimento partecipa al riparto della prevenzione solo per la parte residua non soddisfatta. L'amministratore tiene conto delle somme già percepite nella formazione del progetto ex art. 61.
Sorte degli atti del curatore
Gli atti compiuti dal curatore prima del sequestro restano efficaci, fatte salve eventuali revocatorie. Le vendite già perfezionate non sono toccate, salvo ipotesi eccezionali di collusione tra acquirente e fallito. I contratti pendenti possono essere proseguiti, sospesi o sciolti secondo le valutazioni dell'amministratore.
Rapporti tra giudici delegati
Il giudice delegato della prevenzione informa il giudice delegato del fallimento del provvedimento di sequestro e dei suoi effetti. Si instaura un coordinamento operativo che evita conflitti di competenza. Quando i due giudici appartengono a sezioni diverse dello stesso tribunale, gli accordi pratici sono più semplici; in casi di tribunali distinti, l'art. 7 disciplina la competenza generale.
Casi pratici
Caso 1: Sequestro su azienda già fallita
Caso 2: Coordinamento riparti
Domande frequenti