- Dopo l'esecutività dello stato passivo, l'amministratore liquida i beni necessari a pagare i creditori.
- La vendita avviene secondo le norme del codice di procedura civile, con possibili adattamenti decisi dal giudice.
- Il giudice delegato autorizza forme di vendita diretta quando più convenienti per la massa.
- Il ricavato confluisce in un conto vincolato presso il tribunale per il successivo riparto.
- Beni di particolare valore sociale possono essere esclusi dalla liquidazione e destinati a finalità istituzionali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 60 D.Lgs. 159/2011 — Liquidazione dei beni
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
((
1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti))
3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 60 D.Lgs. 504/1995 — Addizionali dell'accisa
- Articolo 60 L. 184/1983: Esclusione delle norme codicistiche per i minorenni
- Art. 60 Reg. (UE) 2024/1689 — Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 60 Cod. Amb. — competenze dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
- Art. 60 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
- Art. 60 D.Lgs. 42/2004 — Acquisto in via di prelazione
In sintesi
Indice dei contenuti
La liquidazione dei beni confiscati segue una logica diversa da quella fallimentare. Non mira solo a soddisfare i creditori, ma anche a preservare il valore sociale dei beni, destinabili a finalità pubbliche o riutilizzabili ai sensi del Codice Antimafia. L'art. 60 governa questo equilibrio.
Presupposti della liquidazione
La liquidazione si avvia solo dopo che lo stato passivo è divenuto esecutivo. Prima di tale momento, l'amministratore può svolgere atti conservativi e gestionali ordinari, ma non vendere beni se non in casi eccezionali autorizzati dal giudice. La regola tutela la collettività dei creditori, evitando alienazioni premature a prezzi ridotti.
Modalità di vendita
La vendita avviene secondo le norme del codice di procedura civile sulla espropriazione forzata: pubblicità, perizia di stima, asta con base d'asta determinata. Il giudice può autorizzare adattamenti, come la riduzione del numero di esperimenti d'asta o la fissazione di prezzi base più contenuti per accelerare la procedura.
Vendita diretta autorizzata
Quando la vendita all'asta è economicamente svantaggiosa o impraticabile, il giudice delegato può autorizzare la vendita diretta. È pratica frequente per beni di difficile collocazione: opere d'arte, partecipazioni societarie, immobili in aree con scarso mercato. La trattativa è gestita dall'amministratore, ma il giudice approva il prezzo finale.
Conto vincolato e custodia del ricavato
Il ricavato confluisce in un conto vincolato presso il tribunale, intestato alla procedura. Solo dopo il piano di riparto i fondi vengono distribuiti ai creditori. L'eventuale eccedenza è devoluta allo Stato ai sensi degli artt. 48 e 49, sempre nel rispetto del principio di prevalenza della destinazione sociale.
Beni esclusi dalla liquidazione
Beni di particolare valore culturale, artistico o sociale possono essere esclusi dalla liquidazione e destinati a finalità istituzionali. La decisione spetta al tribunale, su proposta dell'ANBSC, e implica un confronto tra interesse dei creditori e interesse pubblico. In tali casi i creditori vengono soddisfatti su altri beni del patrimonio confiscato o, in mancanza, attraverso fondi statali speciali.
Casi pratici
Caso 1: Vendita all'asta di immobile commerciale
Caso 2: Vendita diretta di partecipazione societaria
Domande frequenti