- All'udienza di verifica il giudice delegato esamina le domande con il contraddittorio dei creditori e dell'amministratore.
- Il giudice decide l'ammissione, l'esclusione o la sospensione di ciascun credito.
- Lo stato passivo è dichiarato esecutivo con decreto del giudice delegato.
- Contro il decreto è ammessa opposizione entro dieci giorni davanti al tribunale in composizione collegiale.
- L'opposizione è esaminata nelle forme del rito camerale ex art. 666 c.p.p.
Testo dell'articoloVigente
Art. 59 D.Lgs. 159/2011 — Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.
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8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.
9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione))
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 59 D.Lgs. 504/1995 — Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562
- Articolo 59 L. 184/1983: Modifica del capo I del titolo VIII del codice civile
- Art. 59 Reg. (UE) 2024/1689 — Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico
- Art. 59 Cod. Amb. — competenze della Conferenza Stato-regioni
- Art. 59 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura
- Art. 59 D.Lgs. 42/2004 — Denuncia di trasferimento
In sintesi
La verifica dei crediti è il cuore procedurale della tutela dei terzi nelle confische antimafia. L'udienza svolta davanti al giudice delegato consente di filtrare le domande, distinguendo crediti genuini da pretese strumentali a sottrarre valore al patrimonio confiscato.
Lo svolgimento dell'udienza
All'udienza sono presenti l'amministratore giudiziario, che illustra il progetto di stato passivo, e i creditori istanti, che possono esporre osservazioni e produrre integrazioni documentali. Il giudice non è vincolato dalle conclusioni dell'amministratore: può discostarsene, ammettere crediti esclusi o escludere quelli ammessi, motivando la propria decisione.
Le tre opzioni decisorie
Il giudice può ammettere il credito integralmente o parzialmente, escluderlo o sospenderne la decisione in attesa di accertamenti istruttori. La sospensione è frequente quando l'esistenza del credito dipende da un giudizio pendente o quando occorre verificare la buona fede del creditore attraverso accertamenti bancari, fiscali o documentali.
Esecutività dello stato passivo
Al termine dell'udienza, il giudice dichiara esecutivo lo stato passivo con decreto motivato. Il provvedimento ha natura non definitiva: produce effetti endoprocessuali e consente l'avvio della fase di liquidazione e pagamento, ma può essere modificato in sede di opposizione o di nuove ammissioni tardive.
Opposizione e rito camerale
Il termine di dieci giorni per l'opposizione decorre dalla comunicazione del decreto. Competente è il tribunale in composizione collegiale, che decide nelle forme dell'art. 666 c.p.p., con applicazione delle regole sul contraddittorio camerale. È ammessa l'audizione delle parti e l'acquisizione di nuovi documenti, ma non testimoni in udienza pubblica.
Coordinamento con il fallimento
Quando il debitore è dichiarato fallito dopo il sequestro, la verifica dei crediti resta di competenza del giudice delegato del procedimento di prevenzione, fino al limite del valore dei beni sequestrati. Per la parte eccedente, opera il rito fallimentare. Il coordinamento è disciplinato dagli artt. 63-65 e mira a evitare duplicazioni di accertamento.
Casi pratici
Caso 1: Esclusione per credito strumentale
Caso 2: Sospensione per giudizio pendente
Domande frequenti