← Torna a Adozione e affidamento (L. 184/1983)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 59 rinomina il capo I del titolo VIII del libro I del codice civile in «Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti», completando la risistemazione formale della disciplina adottiva.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 59 L. 184/1983 – Modifica del capo I del titolo VIII del codice civile

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti".

Commento

Coordinamento dell'intitolazione del capo I del titolo VIII del codice civile. L'articolo 59, in stretta correlazione con l'articolo 58, interviene sulla denominazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile, che ora riporta l'intitolazione «Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti». L'aggiunta del riferimento agli «effetti» non è casuale: segnala che il capo I disciplina non soltanto i presupposti e le forme dell'adozione di adulti, ma anche le conseguenze giuridiche che da essa derivano.

Come per l'articolo 58, si tratta di una norma di coordinamento che partecipa alla risistemazione complessiva della disciplina adottiva operata dalla legge n. 184/1983. La distinzione tra l'adozione di minorenni e quella di adulti è ora riflessa non soltanto nelle norme sostanziali e processuali, ma anche nella struttura formale del codice civile, che viene riorganizzata per rendere immediatamente percepibile al lettore l'ambito di applicazione di ciascun capo.

L'articolo 63 della stessa legge completa il quadro modificando l'intitolazione del capo II del titolo VIII, relativo alle forme dell'adozione di maggiorenni.

Casi pratici

Caso 1: Identificazione della norma applicabile a un'adozione di adulto

Un operatore legale deve stabilire quali norme del codice civile si applicano all'adozione di un soggetto maggiorenne. Grazie alle modifiche introdotte dagli articoli 58 e 59 della legge n. 184/1983, il titolo VIII e il suo capo I recano ora un'intitolazione univoca — «Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti» — che orienta immediatamente all'ambito soggettivo di applicazione, escludendo i minorenni per i quali vale la legge speciale.

Domande frequenti

Cosa cambia con l'articolo 59 rispetto all'articolo 58?

L'articolo 58 modifica l'intitolazione dell'intero titolo VIII, mentre l'articolo 59 specifica quella del capo I, aggiungendo il riferimento esplicito agli «effetti» dell'adozione di maggiorenni.

Perché il legislatore ha aggiunto il riferimento agli «effetti» nell'intitolazione?

Per segnalare che il capo I del titolo VIII disciplina sia i presupposti e le forme dell'adozione di adulti sia le conseguenze giuridiche che ne derivano.

Qual è la relazione con l'articolo 60?

L'articolo 60 esclude espressamente che le norme del capo I del titolo VIII si applichino ai minori di età, completando il perimetro tracciato dagli articoli 58 e 59.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.