- L'IVASS autorizza l'impresa di riassicurazione che assume forma di S.p.A. italiana o di Societa' europea, con direzione generale nel territorio della Repubblica.
- Il capitale minimo si misura sul Requisito Patrimoniale Minimo: 3,6 milioni di euro per le imprese ordinarie, 1,2 milioni per le captive.
- L'impresa dimostra ex ante la capacita' di coprire SCR e MCR in prospettiva triennale.
- Il programma di attività descrive rami, accordi di retrocessione, struttura organizzativa e proiezioni finanziarie.
- I titolari di partecipazioni qualificate devono possedere requisiti di onorabilita' ex art. 77.
Testo dell'articoloVigente
Art. 59 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell' articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000; c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità previsto all'articolo 45-bis; c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti; e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i responsabili delle funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76; g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. L'impresa indica negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.
5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione: 1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata; 2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.
Commento
L'accesso al mercato della riassicurazione: una soglia regolata
L'art. 59 disciplina l'ingresso degli operatori specializzati nella riassicurazione, ossia di quelle imprese il cui oggetto sociale e' assumere rischi già sottoscritti da altre imprese assicurative. Il regime e' speculare ma autonomo rispetto a quello dell'assicurazione diretta dell'art. 14-bis: la riassicurazione muove capitali ingenti, presenta concentrazioni di rischio elevate e svolge una funzione sistemica nel trasferimento del rischio. Il legislatore ha quindi mantenuto un'autorizzazione preventiva IVASS, condizione di ingresso e non di mera vigilanza successiva.
Forma giuridica e radicamento territoriale
La norma ammette due sole forme: la societa' per azioni costituita ex art. 2325 c.c. e la Societa' europea ex regolamento CE 2157/2001. Esclude quindi mutue, cooperative e altre forme tipiche dell'assicurazione di base. La direzione generale e amministrativa deve trovarsi nel territorio italiano: e' la cosiddetta head office rule, requisito eurounitario di vigilanza efficace che impedisce la dissociazione tra sede formale e centro decisionale reale.
I requisiti patrimoniali: la nuova architettura Solvency II
Tre soglie convergono. La prima e' il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo (art. 66-sexies, lettera d): 3.600.000 euro per le imprese ordinarie, 1.200.000 euro per le imprese captive che riassicurano solo rischi del proprio gruppo. La seconda e' la copertura prospettica del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' (art. 45-bis), pari al VaR 99,5% su orizzonte annuale. La terza e' la copertura prospettica del Requisito Patrimoniale Minimo (art. 47-bis), il floor sotto il quale la continuita' aziendale e' a rischio inaccettabile per i contraenti ceduti. La domanda di autorizzazione deve dimostrare quanto sopra non solo all'inception, ma su un orizzonte triennale di proiezioni di business.
Il programma di attività: il cuore istruttorio
L'art. 14-bis, commi 1 e 2, lettere a)-e) detta il contenuto minimo: natura dei rischi che l'impresa intende coprire, principi guida della riassicurazione e della retrocessione, fondi propri ammissibili, previsioni finanziarie triennali (premi, sinistri, oneri di gestione), descrizione della struttura organizzativa. La riassicurazione richiede specificita': il programma indica gli accordi tipo di cessione con le imprese cedenti e la politica di retrocessione, perché il rischio non si esaurisce con la sottoscrizione ma viene ulteriormente trasferito a livello internazionale.
Requisiti soggettivi: chi controlla l'impresa
I titolari di partecipazioni qualificate (art. 68: soglie 10%, 20%, 30%, 50% o controllo) devono superare il vaglio di onorabilita' dell'art. 77. La verifica si estende ai legali rappresentanti, ai membri dell'organo amministrativo e di controllo, ai dirigenti delle funzioni fondamentali. Il regime e' coerente con la disciplina bancaria del TUB e con gli orientamenti EBA-ESMA-EIOPA in materia di fit and proper.
Procedura e termini
L'IVASS deve rilasciare o negare l'autorizzazione entro sei mesi dalla domanda completa, con motivazione dettagliata in caso di diniego. Il decorso non sospende per integrazioni documentali. L'iscrizione nell'albo delle imprese costituisce condizione di efficacia: l'impresa non può iniziare l'attività prima della comunicazione di iscrizione. L'AEAP (Autorita' europea, oggi EIOPA) riceve notifica per assicurare l'inclusione nel registro pan-europeo.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Re S.p.A. — autorizzazione di una nuova riassicuratrice
Caso 2: Caso Caia Captive — riassicurazione di gruppo
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra impresa di riassicurazione ordinaria e captive?
L'impresa captive riassicura esclusivamente rischi delle imprese del proprio gruppo o di clienti predeterminati. Il minimo patrimoniale e' ridotto a 1,2 milioni proprio perche' il portafoglio e' tipicamente piu' contenuto e i rischi concentrati internamente al gruppo.
L'autorizzazione e' permanente?
No, e' revocabile in caso di perdita dei requisiti, gravi irregolarita' o cessazione dell'attivita'. L'IVASS conduce verifiche di solvibilita' annuali tramite il Solvency and Financial Condition Report e il Regular Supervisory Report.
Quali sono i tempi indicativi per ottenere l'autorizzazione?
La norma prevede sei mesi dalla domanda completa, ma in pratica l'istruttoria con piu' richieste di integrazione puo' arrivare a 9-12 mesi. Per gruppi transfrontalieri la consultazione del collegio dei supervisori puo' allungare ulteriormente i tempi.
Vedi anche