Testo dell'articoloVigente
Art. 59-bis D.Lgs. 209/2005 – Estensione ad altri rami
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall' IVASS . Si applica l'articolo 59, comma 2.
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2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed al Requisito Patrimoniale Minimo.
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2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un programma di attività conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d).
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3. L' IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
4. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.
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4-bis. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all'articolo 59, comma 5-bis.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'estensione come variazione qualificata dell'autorizzazione
L'autorizzazione iniziale ex art. 59 e' rilasciata per rami determinati. Quando l'impresa di riassicurazione vuole ampliare il perimetro operativo, non basta una mera comunicazione: l'art. 59-bis impone una nuova istruttoria, sia pure semplificata rispetto a quella di prima autorizzazione. Il razionale e' che ogni ramo presenta una matrice di rischio, capitale e competenze tecniche peculiare, e l'IVASS deve verificare la coerenza con la struttura aziendale.
I tre pilastri della verifica
La domanda deve dimostrare contestualmente tre profili. Primo, la regolarita' delle riserve tecniche calcolate secondo il Titolo III, Capo II: ricalcolo del best estimate e del risk margin tenendo conto della nuova esposizione. Secondo, la capacita' di mantenere il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' anche nel nuovo perimetro: l'aggregazione del modulo di sottoscrizione si modifica e l'SCR può aumentare. Terzo, la copertura del Requisito Patrimoniale Minimo: il floor lineare delle variabili di volume cambia con i nuovi premi e riserve.
Il programma di attività per i nuovi rami
Il rinvio all'art. 59, comma 1, lettera d) significa che il programma deve descrivere natura dei rischi, principi guida delle accettazioni e delle retrocessioni, previsioni triennali di premi, sinistri e oneri di gestione. La specializzazione per ramo conta: passare dal property al credito e cauzioni richiede competenze attuariali profondamente diverse, capacita' di pricing storico e gestione tecnica del rischio.
Profili operativi di tempistica
L'impresa non può anticipare l'attività: la formula della norma e' inequivoca, l'efficacia dell'estensione coincide con l'aggiornamento dell'albo IVASS. Eventuali contratti già conclusi nel nuovo ramo prima dell'iscrizione sono nulli per difetto di legittimazione, con responsabilita' amministrativa ex artt. 308 ss. e penale ex art. 305 in caso di esercizio abusivo.
Notifica europea
L'art. 59, comma 5-bis richiamato impone la comunicazione all'AEAP (oggi EIOPA) per inclusione nel registro pan-europeo. Senza notifica, l'impresa non può utilizzare il passaporto europeo nei nuovi rami in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi, anche se già attiva con quei meccanismi in altri rami.
Procedura attuativa
L'IVASS, con regolamento (riferimento storico al reg. ISVAP 18/2008 e successivi aggiornamenti), disciplina i contenuti della domanda, i tempi istruttori e gli schemi di programma di attività. La prassi prevede che l'estensione abbia tempi più brevi della prima autorizzazione, indicativamente 90-120 giorni dalla domanda completa.
Aspetti pratici operatore
Sul piano operativo, l'impresa allega alla domanda quattro documenti chiave: relazione tecnico-attuariale sulle nuove riserve, prospetto SCR/MCR aggiornato firmato dal responsabile della funzione attuariale, delibera del consiglio di amministrazione che approva l'estensione e il programma triennale, mappa delle competenze interne con eventuali nuove assunzioni o consulenze esterne. La documentazione e' trasmessa via portale telematico IVASS in formato strutturato XBRL per la parte quantitativa, con tempistica media di completamento dossier pari a tre-quattro mesi di lavoro interno per imprese di media dimensione.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Re - estensione dal property al credito
Caso 2: Caso Caia Vita Re - ingresso nel ramo unit linked
Domande frequenti
L'estensione si applica anche al passaggio da soli rami vita a soli rami danni?
Si, e in questo caso e' particolarmente complessa: la riassicurazione vita e danni presenta competenze attuariali, principi di pricing e strutture di riserve molto diverse, e l'IVASS verifica con attenzione la dotazione organizzativa.
Cosa accade se l'impresa stipula contratti nei nuovi rami prima dell'iscrizione?
Sono nulli per difetto di legittimazione. L'impresa rischia sanzioni amministrative ex artt. 308 ss. e, nei casi piu' gravi, responsabilita' penale per esercizio abusivo ex art. 305.
Serve un nuovo capitale minimo per l'estensione?
Non un nuovo minimo assoluto, ma la dimostrazione che SCR e MCR ricalcolati sul perimetro esteso restano coperti dai fondi propri ammissibili gia' presenti o da nuovi conferimenti.