Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 59-quater D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all' IVASS . Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.

In sintesi

  • L'impresa italiana di riassicurazione che intende operare in libera prestazione di servizi in altro Stato UE ne da' comunicazione all'IVASS.
  • La comunicazione include il programma di attività: stabilimenti di origine, Stati membri target, tipi di attività.
  • Non e' richiesta autorizzazione preventiva: vale il principio del riconoscimento reciproco e del controllo dello Stato di origine.
  • L'attività transfrontaliera senza stabilimento e' tipica del business riassicurativo, naturalmente internazionale.
  • La disciplina differisce dall'assicurazione diretta per minore intrusivita' regolatoria sui contratti.
Indice dei contenuti

La libera prestazione di servizi nella riassicurazione

L'art. 59-quater recepisce il regime più liberale previsto dalla direttiva Solvency II per la riassicurazione: a differenza dell'assicurazione diretta, dove il regime di libera prestazione di servizi e' soggetto a comunicazioni più articolate (artt. 23 ss. CAP), per la riassicurazione si applica una sola comunicazione all'IVASS, senza obbligo di notifica preventiva all'autorita' ospitante da parte dell'IVASS stessa. Il razionale: i contraenti della riassicurazione sono altre imprese assicurative, soggetti professionali che non necessitano della protezione tipica del contraente assicurato finale.

Contenuto del programma di attività

Il programma indica tre elementi: gli stabilimenti italiani dai quali l'impresa svolgera' l'attività transfrontaliera (sede legale o sedi secondarie nazionali), gli Stati membri presso cui intende operare (uno o più), il tipo di attività che intende esercitare in termini di rami e linee di business. La comunicazione e' unica per tutti gli Stati target indicati e non richiede iterazione per ciascun Paese.

Differenza con l'assicurazione diretta in LPS

Per l'assicurazione diretta, l'autorita' di vigilanza dello Stato di origine notifica l'autorita' ospitante con certificato di solvibilita' e dettaglio dei rami. Per la riassicurazione, la direttiva ha scelto di semplificare drasticamente: la comunicazione all'IVASS e' sufficiente, senza ulteriori adempimenti. ciò riflette la natura B2B del business e la concorrenza globale del settore, che richiede flessibilita' operativa.

Effetti operativi immediati

Una volta comunicato il programma all'IVASS, l'impresa può iniziare a stipulare contratti di riassicurazione con imprese cedenti residenti negli Stati target. Non occorre attendere risposta dell'IVASS: la comunicazione e' a fini di vigilanza, non di autorizzazione. L'IVASS può chiedere chiarimenti o integrare la propria documentazione, ma non può vietare l'attività se non sussistono elementi ostativi gravi (insolvenza, gravi irregolarita' di vigilanza).

Cessione e retrocessione internazionali

L'attività in LPS comprende sia accettazioni di rischi ceduti da imprese estere sia retrocessioni a riassicuratori esteri. La gestione del rischio cambio e la disciplina del diritto applicabile (regolamento Roma I) restano profili tecnici da governare con clausole contrattuali, ma non interferiscono con la disciplina prudenziale di Solvency II.

Profili sanzionatori

L'esercizio di attività transfrontaliera senza la comunicazione preventiva configura violazione amministrativa ex art. 306 e seguenti, con sanzioni IVASS proporzionate al volume di premi non comunicato. Non integra esercizio abusivo ex art. 305, perché l'impresa e' già autorizzata in patria, ma la mancata notifica preclude il passaporto.

Coordinamento con accordi di equivalenza con Paesi terzi

Per riassicuratrici di Paesi terzi (Svizzera, Bermuda, USA) operative in UE via LPS valgono gli accordi di equivalenza ex art. 172 direttiva Solvency II: le imprese italiane che operano verso quei Paesi godono di reciprocita' nelle accettazioni.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Re - espansione LPS in cinque Stati

Caso 2: Caso Caia Re - sanzione per omessa comunicazione

Domande frequenti

Devo aspettare una risposta dell'IVASS prima di operare in LPS?

No, la comunicazione non e' un'autorizzazione preventiva. Una volta inviata, l'impresa puo' iniziare a stipulare contratti. L'IVASS puo' intervenire solo se rileva irregolarita' gravi, tipicamente con richiesta di sospensione.

La libera prestazione di servizi si applica a tutti gli Stati UE automaticamente?

Si, ma il programma deve indicare gli Stati target. Se l'impresa vuole estendere ad altri Stati successivamente, integra la comunicazione. La comunicazione iniziale non vincola al perimetro indicato in caso di ampliamento.

Cosa cambia tra stabilimento e libera prestazione per la riassicurazione?

Lo stabilimento implica una sede fisica nello Stato ospitante con personale e rappresentante. La LPS e' attivita' a distanza dall'Italia. Lo stabilimento e' fiscalmente piu' onere (stabile organizzazione), la LPS e' piu' agile ma puo' avere limiti operativi (impossibilita' di gestire sinistri locali in presenza).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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