Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 59-quater D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all' IVASS . Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.
Vedi anche
→art. 59-bis ASSICURAZIONI→art. 59-ter ASSICURAZIONI→art. 59-quinquies ASSICURAZIONI→art. 60 ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 46-octies D.Lgs. 209/2005 – (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard)→Art. 46-septies D.Lgs. 209/2005 – (Non conformità del modello interno)→Art. 46-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Ritorno alla formula standard)→Art. 46-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La libera prestazione di servizi nella riassicurazione
L'art. 59-quater recepisce il regime più liberale previsto dalla direttiva Solvency II per la riassicurazione: a differenza dell'assicurazione diretta, dove il regime di libera prestazione di servizi e' soggetto a comunicazioni più articolate (artt. 23 ss. CAP), per la riassicurazione si applica una sola comunicazione all'IVASS, senza obbligo di notifica preventiva all'autorita' ospitante da parte dell'IVASS stessa. Il razionale: i contraenti della riassicurazione sono altre imprese assicurative, soggetti professionali che non necessitano della protezione tipica del contraente assicurato finale.
Contenuto del programma di attività
Il programma indica tre elementi: gli stabilimenti italiani dai quali l'impresa svolgera' l'attività transfrontaliera (sede legale o sedi secondarie nazionali), gli Stati membri presso cui intende operare (uno o più), il tipo di attività che intende esercitare in termini di rami e linee di business. La comunicazione e' unica per tutti gli Stati target indicati e non richiede iterazione per ciascun Paese.
Differenza con l'assicurazione diretta in LPS
Per l'assicurazione diretta, l'autorita' di vigilanza dello Stato di origine notifica l'autorita' ospitante con certificato di solvibilita' e dettaglio dei rami. Per la riassicurazione, la direttiva ha scelto di semplificare drasticamente: la comunicazione all'IVASS e' sufficiente, senza ulteriori adempimenti. ciò riflette la natura B2B del business e la concorrenza globale del settore, che richiede flessibilita' operativa.
Effetti operativi immediati
Una volta comunicato il programma all'IVASS, l'impresa può iniziare a stipulare contratti di riassicurazione con imprese cedenti residenti negli Stati target. Non occorre attendere risposta dell'IVASS: la comunicazione e' a fini di vigilanza, non di autorizzazione. L'IVASS può chiedere chiarimenti o integrare la propria documentazione, ma non può vietare l'attività se non sussistono elementi ostativi gravi (insolvenza, gravi irregolarita' di vigilanza).
Cessione e retrocessione internazionali
L'attività in LPS comprende sia accettazioni di rischi ceduti da imprese estere sia retrocessioni a riassicuratori esteri. La gestione del rischio cambio e la disciplina del diritto applicabile (regolamento Roma I) restano profili tecnici da governare con clausole contrattuali, ma non interferiscono con la disciplina prudenziale di Solvency II.
Profili sanzionatori
L'esercizio di attività transfrontaliera senza la comunicazione preventiva configura violazione amministrativa ex art. 306 e seguenti, con sanzioni IVASS proporzionate al volume di premi non comunicato. Non integra esercizio abusivo ex art. 305, perché l'impresa e' già autorizzata in patria, ma la mancata notifica preclude il passaporto.
Coordinamento con accordi di equivalenza con Paesi terzi
Per riassicuratrici di Paesi terzi (Svizzera, Bermuda, USA) operative in UE via LPS valgono gli accordi di equivalenza ex art. 172 direttiva Solvency II: le imprese italiane che operano verso quei Paesi godono di reciprocita' nelle accettazioni.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Re - espansione LPS in cinque Stati
Caso 2: Caso Caia Re - sanzione per omessa comunicazione
Domande frequenti
Devo aspettare una risposta dell'IVASS prima di operare in LPS?
No, la comunicazione non e' un'autorizzazione preventiva. Una volta inviata, l'impresa puo' iniziare a stipulare contratti. L'IVASS puo' intervenire solo se rileva irregolarita' gravi, tipicamente con richiesta di sospensione.
La libera prestazione di servizi si applica a tutti gli Stati UE automaticamente?
Si, ma il programma deve indicare gli Stati target. Se l'impresa vuole estendere ad altri Stati successivamente, integra la comunicazione. La comunicazione iniziale non vincola al perimetro indicato in caso di ampliamento.
Cosa cambia tra stabilimento e libera prestazione per la riassicurazione?
Lo stabilimento implica una sede fisica nello Stato ospitante con personale e rappresentante. La LPS e' attivita' a distanza dall'Italia. Lo stabilimento e' fiscalmente piu' onere (stabile organizzazione), la LPS e' piu' agile ma puo' avere limiti operativi (impossibilita' di gestire sinistri locali in presenza).