- L'impresa italiana di riassicurazione che apre una sede secondaria in altro Stato UE comunica preventivamente all'IVASS i dati della succursale.
- La comunicazione contiene indirizzo, rappresentante generale, Stati membri target e programma di attività.
- L'IVASS, entro 30 giorni e senza elementi ostativi, notifica l'autorita' di vigilanza dello Stato ospitante.
- L'avvio operativo segue il principio del riconoscimento reciproco UE, senza nuova autorizzazione locale.
- Le modifiche successive (rappresentante, programma) sono comunicate preventivamente all'IVASS.
Testo dell'articoloVigente
Art. 59-ter D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS . Nella comunicazione è indicato: a) l'indirizzo della sede secondaria; b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale; c) gli Stati membri in cui intende operare; d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.
2. L' IVASS , entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. L' IVASS informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l' IVASS . L' IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
Commento
Il passaporto europeo della riassicurazione: regime di stabilimento
L'art. 59-ter recepisce per la riassicurazione il principio dell'home country control: l'autorita' dello Stato di origine resta competente per la vigilanza prudenziale anche quando l'impresa opera con succursali in altri Paesi UE. La norma applica il meccanismo del notification regime previsto dalla direttiva 2009/138/CE: la sede secondaria non richiede autorizzazione dell'autorita' ospitante, ma una procedura di comunicazione tra autorita' di vigilanza.
I contenuti della comunicazione
L'impresa deve fornire all'IVASS quattro elementi essenziali. Primo, l'indirizzo fisico della sede secondaria, che deve essere effettivo e non meramente formale: cassetta postale o domiciliatari sono insufficienti. Secondo, il nominativo e i poteri del rappresentante generale, persona fisica residente o domiciliata nello Stato ospitante con potere di rappresentanza in giudizio e di sottoscrizione contrattuale. Terzo, gli Stati membri presso cui la succursale operera', che possono essere più di uno se la stessa struttura serve un perimetro territoriale. Quarto, un programma di attività sintetico, calibrato sulla nuova esposizione.
I trenta giorni IVASS: termine di silenzio-assenso operativo
L'IVASS dispone di 30 giorni per valutare la sussistenza di elementi ostativi, tipicamente collegati a profili di solvibilita' o di adeguatezza organizzativa. In assenza di rilievi, l'Autorita' notifica l'autorita' ospitante con il contenuto regolato dagli artt. 145-146 della direttiva Solvency II: informazioni sull'impresa, programma, certificato di solvibilita' rilasciato dall'IVASS, indicazione dei contatti del rappresentante generale. La succursale può iniziare l'attività dalla data in cui l'autorita' ospitante riceve la notifica o, in difetto di sua reazione, decorsi due mesi.
Modifiche e mantenimento del flusso informativo
Ogni variazione del contenuto della comunicazione (cambio del rappresentante, ampliamento del programma, nuovi Stati target) deve essere preventivamente comunicata all'IVASS, che valuta la permanenza dei presupposti e informa l'autorita' ospitante. La logica e' di trasparenza continua: la succursale non e' un'entita' fissa, ma una struttura dinamica che evolve con il business e richiede aggiornamento del passaporto.
Concorrenza tra Autorita' di vigilanza
Pur restando l'IVASS l'autorita' competente per la vigilanza prudenziale, l'autorita' ospitante mantiene poteri sulla disciplina dei contratti, sulla protezione dei consumatori e sulle regole di condotta (general good provisions). Eventuali conflitti sono risolti tramite la cooperazione bilaterale e, nei casi di stallo, con mediazione EIOPA.
Profili pratici e tempistica operativa
Sul piano organizzativo, l'apertura di una succursale UE richiede da sei a dodici mesi di preparazione: identificazione del rappresentante generale, contratti di locazione, registrazione presso il registro delle imprese locale, allineamento contabile alle norme del Paese ospitante, predisposizione di una funzione compliance dedicata alla normativa locale di consumer protection. La fase IVASS dei trenta giorni e' solo l'ultimo passaggio formale: gran parte del costo di setup e' antecedente alla notifica e ammonta tipicamente a 300-500 mila euro per le succursali di media dimensione.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Re — succursale in Lussemburgo
Caso 2: Caso Caia Re — modifica del rappresentante in Germania
Domande frequenti
Il rappresentante generale deve essere cittadino dello Stato ospitante?
No, la norma non lo richiede. Deve avere residenza o domicilio effettivo nello Stato ospitante e poteri di rappresentanza in giudizio e contrattuale. Tipicamente e' un dirigente dell'impresa madre o un professionista locale convenzionato.
Cosa succede se l'IVASS rileva elementi ostativi?
L'IVASS non notifica l'autorita' ospitante e comunica il diniego all'impresa con motivazione. L'impresa puo' impugnare al TAR Lazio entro 60 giorni. Tipici elementi ostativi: SCR insufficiente, sanzioni in corso, programma carente.
Esistono limiti al numero di succursali UE che una riassicuratrice italiana puo' aprire?
Non vi sono limiti numerici, ma ogni succursale richiede notifica autonoma e il consolidamento prudenziale aggregato resta sotto l'occhio dell'IVASS, che valuta la sostenibilita' patrimoniale dell'espansione.
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