Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Ritorno alla formula standard)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione dell'IVASS.
))
Vedi anche
→art. 46-quater ASSICURAZIONI→art. 46-quinquies ASSICURAZIONI→art. 46-septies ASSICURAZIONI→art. 46-octies ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 39 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato→Art. 38 D.Lgs. 209/2005 – Copertura delle riserve tecniche→Art. 37-ter D.Lgs. 209/2005 – (Principio della persona prudente)→Art. 37-bis D.Lgs. 209/2005 – Riserve tecniche del lavoro indiretto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Eccezionalita' del ritorno
Solvency II favorisce l'uso dei modelli interni come strumento di gestione del rischio più raffinato della formula standard. Il ritorno alla formula standard e' quindi eccezionale e non può essere motivato da convenienza patrimoniale: se la formula standard produce un requisito inferiore, e' segno che il modello cattura rischi reali che la formula sottostima, non che il modello sia sbagliato. L'art. 46-sexies recepisce questo principio (art. 117 direttiva 2009/138/CE).
Ragioni ammissibili
Sono ammissibili: cessazione dell'attività nei moduli coperti dal modello (es. uscita dal business vita); ristrutturazione del gruppo con riduzione del perimetro; cambio sostanziale della natura del rischio che rende il modello obsoleto; impossibilita' tecnica di mantenere il modello aggiornato (perdita di know-how, costi sproporzionati). In tutti i casi, l'impresa deve documentare l'assenza di intento opportunistico.
Procedura
L'istanza contiene: motivazione dettagliata; analisi quantitativa dell'impatto sullo SCR; piano di transizione operativa (sistemi, processi, segnalazioni); evidenza dell'approvazione del consiglio di amministrazione; pareri delle funzioni di controllo (attuariale, risk management, internal audit). L'IVASS istruisce con tempi simili a quelli di prima autorizzazione e può rilasciare il provvedimento con prescrizioni.
Condizioni post-ritorno
L'IVASS può subordinare il ritorno a un capital add-on temporaneo, a un piano di monitoraggio rafforzato, all'impegno di non richiedere nuovamente l'autorizzazione del modello per un periodo prefissato. Il ritorno e' annotato nel registro pubblico delle imprese autorizzate.
Effetti sul mercato
Casi di ritorno alla formula standard sono rari nel mercato italiano e UE. Quando si verificano sono di solito legati a operazioni straordinarie (spin-off, run-off) e non a scelte strategiche ordinarie.
Coordinamento con gli Atti delegati 2015/35
Il contenuto tecnico richiamato da art. 46-sexies è ulteriormente specificato dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (artt. 219 ss. per i modelli interni) e dagli orientamenti EIOPA: l'impresa italiana applica direttamente queste fonti sovranazionali, mentre la norma nazionale ne assicura il presidio sanzionatorio e l'innesto procedurale (autorizzazione, modifiche, revoca). Eventuali contrasti interpretativi si risolvono in favore della disciplina UE, salva l'integrazione operata da IVASS con regolamento attuativo. Per l'operatore il riferimento di prima istanza è dunque il combinato Codice + Atti delegati + linee guida EIOPA, non la sola norma primaria.
Profili di responsabilità degli organi sociali
L'utilizzo del modello interno per il calcolo del SCR comporta responsabilità specifica del consiglio di amministrazione, che ne approva la struttura e ogni modifica rilevante (art. 46-quinquies). L'inosservanza degli standard tecnici richiamati da art. 46-sexies può integrare violazione dei doveri di diligenza ex art. 2392 c.c. e attivare le sanzioni amministrative del Titolo XVIII del Codice (artt. 305 ss.), oltre a misure prudenziali quali la maggiorazione del capitale (capital add-on, art. 47-sexies). La giurisprudenza di merito ha iniziato a valutare la diligenza alla luce delle policy IVASS pubblicate.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Group - ritorno dopo cessione vita
Caso 2: Caso Caia Vita - istanza respinta per opportunismo
Domande frequenti
Si puo' tornare alla formula standard se conviene?
No. La convenienza patrimoniale non e' una ragione ammissibile. Anzi, se la formula produce SCR inferiore al modello, significa che il modello sta catturando rischi reali e il ritorno e' contraddittorio.
Quanto dura l'istruttoria di ritorno?
Sei-nove mesi, con tempi simili alla prima autorizzazione perche' l'IVASS verifica le motivazioni e il piano di transizione operativa.
L'impresa puo' rientrare nel modello dopo il ritorno?
Si', presentando nuova istanza di autorizzazione, ma l'IVASS puo' imporre un periodo di carenza minimo (tipicamente tre-cinque anni) per evitare oscillazioni opportunistiche.